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Circolare

Circolare n. 6 del 1/03/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra, con schema domanda‑risposta, interpretazioni e prassi applicative della disciplina della rivalutazione e del riallineamento prevista dall'art.110 del 'decreto agosto' e della rivalutazione gratuita per il settore alberghiero/termale (art.6‑bis decreto liquidità). Tratta ambito soggettivo/oggettivo, beni ammessi (in particolare i beni immateriali), effetti civilistici e fiscali (riserva in sospensione, affrancamento, deducibilità ammortamenti), regole per IAS/IFRS adopter, casi particolari (leasing, operazioni infragruppo, fusioni, FTA, IFRIC12), requisiti e limiti per la rivalutazione alberghiera, nonché gli aspetti procedurali (perfezionamento opzione, rateazione, dichiarazione tardiva, rinunce). Sono inoltre commentate le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (commi 8‑ter, 8‑quater, 622‑624).

Chiarimenti sul regime fiscale di rivalutazione e riallineamento (art. 110 D.L. 14/08/2020 n.104) e sulla rivalutazione per i settori alberghiero e termale (art. 6‑bis D.L. 8/04/2020 n.23)

Punti principali

Ambito e finalità

Rivalutazione (art.110) e riallineamento consentono di aggiornare in bilancio i maggiori valori dei beni d'impresa e delle partecipazioni e, previo rispetto di vincoli e/o pagamento imposta sostitutiva, di ottenerne il riconoscimento fiscale; la misura per il settore alberghiero (art.6‑bis) consente rivalutazione gratuita per soggetti operanti nel settore.

Distinzione tra rivalutazione e riallineamento e aliquote

Rivalutazione opera sul piano civilistico (con imposta sostitutiva 3% per i beni e 10% per affrancamento della riserva); riallineamento (anche per IAS/IFRS adopter) consente riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti al 31/12/2019 previa apposizione di vincolo su riserve/capitale e pagamento dell'imposta sostitutiva prevista; Legge di bilancio 2022 ha introdotto l'obbligo di ammortamento minimo 50 anni per alcune immaterialità (comma 8‑ter) e la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva alternativa (comma 8‑quater) per mantenere deduzioni ordinarie.

Beni immateriali non iscritti e requisito della tutela giuridica

Possono essere rivalutati beni immateriali tuttora giuridicamente tutelati anche se in passato i relativi costi sono stati imputati a conto economico (OIC doc.7), purché risultino esistenti e tutelati alla data di chiusura del bilancio oggetto di rivalutazione; beni immateriali ricevuti gratuitamente e non capitalizzabili non sono invece ammessi.

Regole per IAS/IFRS adopter, FTA e operazioni pregresse

Il riallineamento si applica anche agli IAS/IFRS adopter (commi 8 e 8‑bis) e può riguardare avviamento e marchi; sono riallineabili divergenze generate da FTA e da deduzioni fiscali (es. ammortamenti per cassa), ma non è consentito usare l'art.110 per aggirare il regime transitorio previsto dall'art.15 DL 185/2008 per le operazioni pregresse quando si è rinunciato precedentemente all'opzione prevista da tale articolo.

Riserva in sospensione e affrancamento

La riserva derivante da rivalutazione/riallineamento deve essere accantonata e sottoposta a vincolo di sospensione d'imposta; l'affrancamento è possibile corrispondendo l'imposta sostitutiva (base imponibile assunta al netto dell'imposta già versata per la rivalutazione, conformemente alla giurisprudenza), e la parte affrancata riacquista natura originaria (capitale o utili).

Impossibilità di riallineamento parziale e capienza del patrimonio netto

Il riallineamento richiede il colmamento integrale della divergenza per la singola posta; non è consentito riallineare solo parzialmente per carenza di riserve. In caso di incapienza è possibile vincolare il capitale sociale o riserve FTA (ma non riserve in sospensione d'imposta già vincolate o riserve da fair value). Perdite e utili 2020 incidono sulla capienza disponibile.

Aspetti procedurali: perfezionamento dell'opzione e dichiarazione

L'opzione si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei maggiori valori e dell'imposta sostitutiva; il versamento tardivo o insufficiente non impedisce il perfezionamento (imposta non versata iscritta a ruolo). E' ammessa la presentazione 'tardiva' della dichiarazione entro 90 giorni per correggere l'omissione; è prevista la rateazione dell'imposta in max 3 rate.

Casi particolari: leasing, fusioni, cessioni infragruppo e ristrutturazioni

Beni in leasing sono rivalutabili solo se il riscatto è divenuto efficace entro la data di riferimento; in fusioni la società incorporante può riallineare disallineamenti esistenti al 31/12/2019 risultanti dal bilancio della incorporata, ma non i valori emergenti dall'imputazione di disavanzi di fusione; cessioni in regime di consolidato con continuità di valori non generano riallineabilità; la sottoscrizione di accordi ex art.182‑bis non esclude l'accesso alla rivalutazione.

Rivalutazione per il settore alberghiero/termale (art.6‑bis)

Consente rivalutazione senza imposta sostitutiva solo per soggetti operanti nei settori alberghiero/termale (anche non prevalente) e per immobili destinati all'attività (anche concessi in locazione/affitto d'azienda se il conduttore svolge l'attività); obbligo di rivalutare categorie omogenee; modalità di attribuzione della quota di bene per usi promiscui devono essere documentabili.

Interazione con FTA, IFRIC12 e First Time Adoption

I riallineamenti sono ammessi per divergenze da FTA già presenti al 31/12/2019; tuttavia, quando l'adozione di IFRIC12 ha creato contesti 'doppio binario' (es. concessione contabilizzata come unica immobile vs fiscalità che considera singoli asset) non è possibile riallineare un unico intangible se fiscalmente non è individuabile l'analogo asset.

Modifiche normative 2022 e facoltà di revoca parziale

La Legge di bilancio 2022 ha introdotto commi (8‑ter, 8‑quater) che impongono durate minime di ammortamento per alcune immaterialità e offrono un'opzione con imposte sostitutive a scaglioni per non allungare l'ammortamento; è prevista anche, in via opzionale, la possibilità di revocare, anche parzialmente, l'applicazione dell'art.110 con restituzione delle imposte versate (modalità da provvedimento).

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