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Ordinanza

Ordinanza n. 117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 01308/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, relativa alla gara per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione della rete fonia-dati della Regione Lombardia e delle reti BMS di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'operatore economico, in proprio e quale mandataria di un RTI, ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia n. 1308/2025, resa nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG B29D721C0E. Dal testo non emergono gli specifici motivi di censura articolati contro l'ordinanza di primo grado né il contenuto della domanda cautelare originaria; risulta soltanto che la controversia riguarda la gara per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione della rete fonia-dati regionale e delle reti BMS di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare esclusivamente ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ai fini della più celere fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR. Non ha quindi disposto una tutela cautelare sostanziale sull'atto di gara né formulato una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. L'ordinanza impugnata è stata parzialmente riformata limitatamente a tale profilo organizzativo-processuale, con trasmissione della decisione alla segreteria del TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata adottata in relazione all'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando ciò sia ritenuto opportuno; nel caso concreto l'appello è stato accolto ai soli fini della più celere trattazione nel merito.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare il Consiglio di Stato può accogliere il gravame ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado, senza concedere una misura cautelare sostanziale e senza definire la fondatezza delle censure dedotte contro l'atto amministrativo.
  • L'accoglimento disposto ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. comporta una riforma parziale dell'ordinanza cautelare impugnata limitata alla scansione temporale e organizzativa del giudizio, con trasmissione della decisione alla segreteria del giudice di primo grado per la fissazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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