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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18793/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società costruttrice, che dopo avere ottenuto un accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale, conveniva in giudizio il condominio e i singoli condomini chiedendo la condanna al risarcimento o all’indennizzo per l’asserita illegittima occupazione di 17 posti auto che la società assumeva essere rimasti di sua esclusiva proprietà sin dalla costruzione dell’edificio negli anni Settanta. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello accoglieva solo in parte il gravame limitatamente alle spese, rigettando nel resto. La ricorrente per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il danno da occupazione abusiva dei parcheggi fosse stato provato dalla relazione di ATP e che la Corte territoriale avesse errato nel negarne la configurabilità in re ipsa e nel fissare il dies a quo del danno al 14.1.2013, nonostante un precedente giudizio tra le parti conclusosi favorevolmente per la società. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale sulle spese, lamentando che l’estensione del contraddittorio a tutti i condomini fosse stata chiesta dal condominio e che, quindi, non potesse esserle addebitata integralmente la soccombenza sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per più ragioni: esposizione dei fatti di causa gravemente carente ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; difetto di specificità perché i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata; mancata autosufficiente indicazione degli atti e dei fatti rilevanti per la censura sulle spese; inammissibilità dei profili di vizio motivazionale formulati secondo il previgente art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha rilevato che l’atto non conteneva un’esposizione sommaria sufficiente e chiara dei fatti di causa e che le censure non colpivano la ratio della decisione d’appello, fondata sull’assenza di prova del danno fino al 2013 e sui limiti della domanda, oltre che sulla devoluzione in appello. Ha inoltre reputato inammissibile e comunque non autosufficiente la doglianza sulle spese. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana invocata dalla ricorrente per il preteso danno da occupazione illegittima, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile

  • art. 2055 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità solidale; non oggetto di applicazione nel merito per l’inammissibilità del ricorso

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel riassunto dei fatti come base del giudizio di primo grado in rito sommario

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato con riferimento al provvedimento di primo grado

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi erano formalmente incardinati su violazione di legge e vizio di motivazione, ma le censure motivazionali sono state ritenute inammissibili secondo la giurisprudenza successiva alla riforma del 2012

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, un’esposizione sommaria chiara ed esauriente dei fatti di causa, comprensiva di profili sostanziali e processuali, sufficiente a rendere intelligibili le censure senza ricorrere a fonti esterne

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la ricorrente non lo ha fatto

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la doglianza sulle spese è stata reputata inammissibile anche per mancata indicazione autosufficiente dell’atto e delle circostanze processuali rilevanti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolamentazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la compensazione/regolazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. quale requisito di contenuto-forma del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nel riferimento all’onere di allegazione e prova del danno, che secondo la Corte incombeva sulla parte che lo pretendeva

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto inammissibili le censure motivazionali formulate secondo il previgente assetto, richiamando il mutamento della norma dopo la riforma del 2012

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa sufficientemente chiara da consentire alla Corte di comprendere l’origine e l’oggetto della controversia, lo svolgimento processuale e le ragioni della decisione impugnata senza dover attingere ad atti esterni.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o ad affermazioni generiche non idonee a confutare l’argomentazione decisiva del giudice di merito.
  • Il danno da occupazione sine titulo non può essere affermato automaticamente in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dalla parte che lo invoca, anche mediante presunzioni.
  • La critica alla regolazione delle spese processuali deve indicare in modo autosufficiente i presupposti fattuali e processuali della censura; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • I motivi formulati sotto il previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non sono idonei a superare il vaglio di ammissibilità se non individuano un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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