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Sentenza

Sentenza del 14/07/2015 n. 1270 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Società di comodo - Verifica operatività - Società in accomandita semplice costituita con il diritto di nuda proprietà su immobili e diritto di usufrutto in capo al socio accomandatario - Assoggettamento, ai fini Irap, alla verifica dell'operatività ex art. 30, legge 23.12.1994, n. 724 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione della società è stata respinta. È stato ritenuto legittimo considerare gli immobili conferiti in nuda proprietà ai fini del calcolo presuntivo previsto dalla disciplina delle società non operative e sottoporre la società alla verifica di operatività ai fini IRAP. La diversa soluzione avrebbe consentito un uso improprio del frazionamento dei diritti reali per evitare l'applicazione della normativa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'assoggettamento, ai fini IRAP, alla verifica di operatività prevista dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Sosteneva che gli immobili conferiti in nuda proprietà non fossero idonei a produrre reddito per la società, poiché il diritto di usufrutto era rimasto in capo al socio accomandatario. Secondo l'Amministrazione, invece, la nuda proprietà degli immobili costituiva l'elemento fondante della società e i beni erano funzionali all'attività sociale, a prescindere dalla separazione tra nuda proprietà e usufrutto.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

    La norma impone la verifica dell'operatività delle società sulla base di determinati beni e dei relativi valori presunti di reddito. Nel caso esaminato, la verifica si applica anche alla società in accomandita semplice titolare della nuda proprietà di immobili, quando tali beni sono funzionali alla sua costituzione e alla sua struttura.

Massime di principio

  • Il semplice fatto che una società possieda immobili in nuda proprietà non esclude automaticamente tali beni dal calcolo previsto per le società non operative.
  • Quando la nuda proprietà costituisce l'elemento fondante della società e l'usufrutto è detenuto da un socio, gli immobili possono essere considerati funzionali alla società, anche se non producono direttamente reddito in capo a essa.
  • La separazione formale tra nuda proprietà e usufrutto non può essere utilizzata artificiosamente per sottrarre beni funzionali alla società dalla verifica di operatività.
  • Nelle situazioni analoghe occorre valutare la sostanza economica e la funzione dei beni nella struttura societaria, non soltanto la titolarità formale dei singoli diritti reali.

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