Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 418 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. La vicenda nasce da una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Facebook e Telegram senza consenso. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarne eventuale copia in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 4 luglio 2024, due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso su piattaforme digitali.

Origine del procedimento e presupposti normativi

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità per impedire la diffusione del materiale segnalato tramite Facebook e Telegram. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di contenuti sessualmente espliciti che lo riguardano e che erano destinati a restare privati.

Il testo ricorda inoltre che il Garante deve decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione e che, in via d’urgenza, il dirigente del Dipartimento competente può adottare misure immediate volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimenti urgenti adottati il 25 giugno 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 294 e 297 del 25 giugno 2024, con cui ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
  • prescritto alle medesime società di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori;
  • richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica da parte del Garante

Il Garante ha preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme e delle osservazioni eventualmente formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, quindi ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure urgenti già adottate. La funzione dell’atto è essenzialmente preventiva e cautelare, finalizzata a bloccare la circolazione del materiale e a preservarne la disponibilità probatoria per il tempo strettamente necessario.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che sarebbero dovuti rimanere privati. Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente in ipotesi di c.d. revenge porn.

Intervento urgente del dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 294 e 297 del 25 giugno 2024. Tali provvedimenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Le medesime società sono state anche destinatarie della prescrizione di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 4 luglio 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza già adottati il 25 giugno 2024. Il provvedimento conferma dunque integralmente le misure urgenti disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure di sicurezzadiritti dell'interessato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.