Cassazione Civile, Ordinanza n. 28755/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale una banca e il suo legale rappresentante erano risultati soccombenti; la Corte di cassazione aveva in precedenza cassato con rinvio la sentenza della CTR, ma la pronuncia rescindente conteneva un errore materiale nell’indicazione delle parti, omettendo il nome della banca nell’intestazione e nel corpo dell’ordinanza. I ricorrenti avevano chiesto la correzione dell’errore materiale, ottenendo una successiva ordinanza correttiva. Successivamente la banca aveva riassunto il giudizio di rinvio e il legale rappresentante era intervenuto. La CTR aveva però dichiarato estinto l’intero giudizio ritenendo tardiva la riassunzione, perché effettuata oltre un anno dopo la pubblicazione della prima ordinanza di cassazione, applicando l’art. 63, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, i contribuenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 391-bis c.p.c., sostenendo che, poiché l’art. 391-bis disciplina congiuntamente revocazione e correzione, il termine per riassumere il giudizio di rinvio sarebbe sospeso anche quando sia proposta istanza di correzione dell’errore materiale; in alternativa, hanno fatto leva sull’errore nell’indicazione delle parti per affermare che il termine non potesse decorrere nei confronti della banca fino alla correzione della pronuncia rescindente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha distinto nettamente la revocazione della sentenza di cassazione, che incide sul processo decisionale, dal procedimento di correzione dell’errore materiale, che non incide sulla volontà del giudice ma solo sulla sua esternazione. Da tale distinzione ha tratto il principio per cui non può ritenersi sospeso il termine per riassumere il giudizio di rinvio per il solo fatto della proposizione dell’istanza di correzione. Ha inoltre osservato che la sospensione del termine può essere ammessa solo se l’errore o l’omissione nella pronuncia rescindente sia tale da ingenerare un dubbio ragionevole e non pretestuoso sull’individuazione delle parti legittimate alla riassunzione; nel caso concreto, però, l’omissione della banca era considerata errore materiale palese, poiché la banca era chiaramente soccombente e legittimata a proporre il ricorso originario. Pertanto, secondo la Corte, la banca aveva comunque l’onere di riassumere il giudizio entro il termine annuale dal deposito della sentenza di cassazione. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’Agenzia, ma è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
termine di riassunzione del giudizio di rinvio
il termine annuale per riassumere il giudizio di rinvio decorre e non resta sospeso per la sola proposizione di un’istanza di correzione dell’errore materiale; la sospensione non è estensibile oltre i casi in cui l’errore generi un serio dubbio sull’individuazione delle parti legittimate a riassumere.
tratta congiuntamente le ipotesi di ricorso per revocazione e di ricorso per correzione
la disciplina congiunta non consente di equiparare correzione materiale e revocazione ai fini della sospensione del termine di riassunzione; il richiamo alla revocazione opera, semmai, a fortiori contro la sospensione nel caso della correzione.
violazione e falsa applicazione
è il parametro formale dedotto dai ricorrenti per censurare l’interpretazione della norma sulla riassunzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale non è un mezzo di impugnazione: esso non incide sulla formazione della volontà decisoria, ma solo sulla sua rappresentazione esterna; perciò non determina, di regola, la sospensione del termine per riassumere il giudizio di rinvio.
- La sospensione del termine di riassunzione può essere ammessa solo se l’errore contenuto nella pronuncia rescindente sia tale da ingenerare un dubbio ragionevole, non ictu oculi infondato, sull’individuazione delle parti legittimate alla riassunzione.
- Quando l’errore materiale sull’indicazione delle parti è palese e la qualità di soccombente e la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione risultano comunque chiare, la parte interessata deve attivarsi per riassumere il giudizio nel termine ordinario, senza poter fare affidamento sulla pendenza dell’istanza di correzione.
- Il parallelismo tra revocazione e correzione, anche se evocato da una norma processuale, non consente una automatica assimilazione degli effetti: la revocazione è impugnazione straordinaria, la correzione è un rimedio meramente emendativo.
- In presenza di una riassunzione tardiva del giudizio di rinvio, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo, salvo che l’errore della pronuncia rescindente abbia effettivamente impedito alla parte di individuare con ragionevole certezza la propria legittimazione alla riassunzione.
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