Cassazione Penale, Sentenza n. 10905/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. L'appello era stato depositato il 13/10/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Urbino del 22/06/2023. La Corte territoriale aveva ritenuto tardivo l'appello perché, avendo la sentenza sido emessa ai sensi dell'art.544, comma 3, c.p.p., il termine per proporre appello era di 45 giorni decorrenti dal 22/07/2023 e, tenuto conto della sospensione feriale, sarebbe scaduto il 06/10/2023. Il ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell'art.2, comma 4, del d.l. 10 giugno 2023, n.61 (misure urgenti per gli eventi alluvionali), il decorso dei termini processuali era stato sospeso dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 per i soggetti con sede/residenza nei territori indicati nell'allegato 1 (fra cui Urbino), e che pertanto il termine per proporre appello doveva iniziare a decorrere dalla fine della sospensione e, tenuto conto del periodo feriale, il termine sarebbe scaduto il 15/10/2023, rendendo tempestivo il deposito del 13/10/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato applicabile l'art.2, comma 4, del d.l. 10/06/2023, n.61 alla fattispecie: il difensore aveva studio nel Comune di Urbino, ricompreso nell'allegato 1, dunque la sospensione dei termini processuali (1 maggio - 31 luglio 2023) si applicava e, poiché il termine per proporre l'appello avrebbe avuto inizio durante il periodo di sospensione (22/07/2023), il decorso è stato differito alla fine del periodo di sospensione. Considerando inoltre la sospensione feriale, la Corte ha ritenuto che il termine abbia iniziato a decorrere il 10/09/2023, con conseguente tempestività dell'appello depositato il 13/10/2023. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Ancona per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art.186, comma 2, lett.c) e comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale contestata nella sentenza di primo grado (guida in stato di ebbrezza); citata per individuare il reato oggetto dell'impugnazione, non oggetto diretto del sindacato di legittimità qui svolto.
art.544, comma 3, cod.proc.pen.
Norma che disciplina il deposito della sentenza in udienza e che, congiunta all'art.585, determina il dies a quo del termine per proporre appello (30 giorni per il deposito della sentenza e conseguente computo procedurale).
art.585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
Prevede il termine di 45 giorni per proporre appello quando la sentenza sia depositata ai sensi dell'art.544 comma 3; la Corte ha applicato tale termine calcolandone l'inizio e la scadenza in combinazione con la sospensione straordinaria prevista dal D.L. 61/2023.
art.585-bis cod.proc.pen. (menzionato)
Richiamato dalla Corte d'appello per escluderne l'applicabilità: la disposizione che prevede termini speciali per la notifica in assenza dell'imputato non si applicava nel caso perché non si era proceduto in assenza dell'imputato.
art.2, comma 4, d.l. 10 giugno 2023, n.61
"Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"
La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione ai soggetti con sede nello stesso territorio indicato nell'allegato 1 (Urbino). Poiché il termine per impugnare avrebbe avuto inizio durante il periodo di sospensione (22/07/2023), il suo decorso è stato differito alla fine della sospensione; considerata la sospensione feriale estiva, la Corte ha computato l'effettivo inizio del decorso al 10/09/2023, rendendo tempestivo il deposito dell'appello il 13/10/2023.
Massime di principio
- Se una norma di emergenza sospende i termini processuali per i soggetti residenti/operanti in determinati territori, la sospensione si applica anche ai termini per proporre impugnazioni giudiziarie, purché si possa provare la connessione (residenza, domicilio, sede legale/operativa o luogo di attività) con i territori indicati.
- Quando il decorso di un termine ha inizio durante un periodo di sospensione normativa, l'inizio del termine è differito alla fine della sospensione (ex lege), quindi il calcolo dei termini deve essere ricalcolato tenendo conto sia della sospensione straordinaria sia di eventuali sospensioni feriali previste dal codice o dalla prassi.
- La prova del diritto alla sospensione (es. residenza o sede professionale nel territorio colpito) è fondamentale: conservare e produrre documentazione che dimostri la presenza nel territorio indicato nell'allegato normativo.
- In caso di dubbio sull'applicabilità di misure straordinarie che incidono sui termini processuali, è opportuno depositare comunque l'atto o chiedere misure cautelari/indicazioni al giudice per evitare decadenze, oltre a tempestivamente produrre memorie e documentazione a sostegno dell'eccezione.
- La soglia operativa per valutare la tempestività deve considerare tutte le sospensioni e differimenti applicabili (sospensione per calamità, sospensione feriale estiva, eventuali esenzioni procedurali): il calcolo deve essere esplicitato e motivato nell'atto difensivo e, se necessario, impugnato in sede superiore se la Corte territoriale non tiene conto della sospensione straordinaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10882/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10883/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10885/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10886/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10887/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10888/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →