Circolare numero 145 del 20-8-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la procedura con cui l’Agenzia delle Entrate richiede ai soggetti accertati per l’anno 1998 il pagamento dei contributi previdenziali calcolati sul maggior reddito definito con adesione. Vengono richiamati i principi del D.Lgs. n. 218/1997, le modalità di definizione dell’accertamento, i termini per il versamento, le possibilità di rateazione e gli obblighi di garanzia. Sono inoltre indicate le modalità operative per il pagamento tramite modello F24 e i codici da utilizzare per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata.
Contributi previdenziali su redditi accertati per il 1998
Contributi previdenziali sui redditi accertati per l’anno 1998
La circolare disciplina la riscossione dei contributi previdenziali dovuti sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 1998 nei confronti di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata. Il documento coordina gli effetti dell’accertamento fiscale con le conseguenze contributive, richiamando le norme sul procedimento di adesione e le relative modalità di pagamento.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il Decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997. In particolare, l’art. 2, comma 3, prevede che l’accertamento definito con adesione non sia impugnabile, non sia integrabile o modificabile dall’ufficio e non rilevi ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni, né ai fini extratributari, salvo che per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile sia riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce inoltre che sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni né interessi.
Procedura di accertamento con adesione
Il procedimento fiscale viene descritto come avviato con l’invio al contribuente dell’invito a comparire per la definizione dell’accertamento con adesione, accompagnato dalla determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi effettuata dall’Amministrazione finanziaria.
Se al contribuente viene notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito di cui all’art. 5 del decreto, egli può presentare un’istanza in carta libera per ottenere la formulazione della proposta di accertamento con adesione. Tale istanza sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’accertamento davanti alla Commissione tributaria.
Impugnazione o adesione
Qualora il contribuente decida di impugnare l’atto, deve proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente secondo le forme previste dalla normativa fiscale. L’impugnazione comporta la rinuncia alla definizione dell’accertamento per adesione.
Se invece il contribuente aderisce all’accertamento e intende regolarizzare anche la posizione contributiva, può avvalersi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 e versare la contribuzione in unica soluzione oppure in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.
Rateazione e garanzie
Quando l’importo complessivamente dovuto supera 51.645,69 euro, pari a lire 100.000.000, il pagamento può essere effettuato in un massimo di dodici rate trimestrali.
In caso di rateazione, il contribuente deve prestare garanzia mediante fideiussione o cauzione, secondo le modalità previste dall’art. 38-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, per il periodo di rateazione aumentato di un anno.
Termini di versamento e adempimenti successivi
L’importo dovuto in unica soluzione, oppure la prima rata, deve essere versato entro 20 giorni dalla firma dell’atto conclusivo dell’accertamento con adesione.
Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la quietanza di pagamento e la documentazione relativa alla cauzione o alla fideiussione.
Se le imposte o le maggiori imposte accertate non sono versate con le modalità indicate, esse sono riscosse mediante iscrizione a ruolo, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni pecuniarie irrogate.
Contributi dovuti in relazione al maggior reddito
Sul maggior reddito concordato o comunque accettato dal debitore sono dovuti:
- i contributi previdenziali eccedenti il minimale per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti;
- i contributi a percentuale per i liberi professionisti.
Modalità di riscossione tramite modello F24
Per la riscossione dei contributi è stato concordato con l’Agenzia delle Entrate l’utilizzo del modello F24, con i seguenti codici:
- APMF per la gestione artigiani;
- CPMF per la gestione commercianti;
- LPMF per la gestione separata dei liberi professionisti.
La sezione INPS del modello F24 deve riportare le informazioni relative a codice sede, causale contributo, matricola o codice INPS, periodo di riferimento dal 01/98 al 12/98 e importo.
Flussi informativi e controlli
L’Agenzia delle Entrate provvede a verificare l’avvenuto pagamento e a trasmettere all’Istituto, tramite flusso telematico, i dati necessari alla gestione successiva del credito nei confronti dei contribuenti che non abbiano effettuato il versamento con le modalità previste.
Punti principali
Quadro normativo e ambito applicativo
La circolare richiama il D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e precisa che, per l’anno 1998, l’Agenzia delle Entrate invia agli interessati da accertamento fiscale un avviso per il pagamento dei contributi calcolati sul maggior reddito accertato. L’art. 2, comma 3, stabilisce che l’accertamento con adesione non è impugnabile e non è modificabile dall’ufficio, ma rileva ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali quando la base imponibile coincide con quella delle imposte sui redditi. Il comma 5 prevede inoltre che su tali contributi non si applicano sanzioni e interessi.
Procedura di accertamento con adesione
La procedura inizia con l’invito a comparire per definire l’accertamento con adesione, accompagnato dalla determinazione induttiva dei ricavi e compensi effettuata dall’Amministrazione finanziaria. Se l’avviso di accertamento o rettifica è notificato senza il preventivo invito previsto dall’art. 5 del decreto, il contribuente può presentare un’istanza in carta libera per ottenere la formulazione della proposta di accertamento con adesione. Tale istanza sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’accertamento davanti alla Commissione tributaria.
Impugnazione o adesione e regolarizzazione contributiva
Se il contribuente impugna l’atto, presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente secondo le regole fiscali e rinuncia così alla definizione con adesione. Se invece aderisce all’accertamento e intende regolarizzare anche la posizione contributiva, può versare la contribuzione in unica soluzione oppure in massimo otto rate trimestrali di pari importo. Se l’importo complessivo dovuto supera 51.645,69 euro (pari a lire 100.000.000), la rateazione può arrivare a dodici rate trimestrali.
Garanzie, termini di versamento e conseguenze dell’omesso pagamento
In caso di rateazione, il contribuente deve prestare garanzia mediante fideiussione o cauzione secondo le modalità dell’art. 38-bis del DPR n. 633/1972, per tutto il periodo di rateazione aumentato di un anno. L’importo dovuto in unica soluzione, oppure la prima rata, deve essere versato entro 20 giorni dalla firma dell’atto conclusivo dell’accertamento con adesione. Entro 10 giorni dal pagamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente la quietanza e la documentazione relativa alla garanzia. Se le imposte o le maggiori imposte non sono pagate con tali modalità, esse sono riscosse mediante iscrizione a ruolo con interessi e sanzioni pecuniarie.
Contributi dovuti e modalità di riscossione
Sul maggior reddito concordato o comunque accettato sono dovuti i contributi previdenziali eccedenti il minimale per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, nonché i contributi a percentuale per i liberi professionisti. Per la riscossione è concordato l’uso del modello F24, con i codici APMF per la gestione artigiani, CPMF per la gestione commercianti e LPMF per la gestione separata dei liberi professionisti. Nella sezione INPS del modello devono essere indicati il codice sede, la causale contributo, il matricola/codice INPS o il codice fiscale del titolare, il periodo dal 01/98 al 12/98 e l’importo dovuto.
Verifiche dell’Agenzia delle Entrate e flussi informativi all’INPS
L’Agenzia delle Entrate verifica l’avvenuto pagamento e trasmette all’Istituto, mediante flusso telematico, i dati necessari alla gestione successiva del credito nei casi in cui i contribuenti non abbiano versato con le modalità indicate.
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