Cassazione Civile, Sentenza n. 02241/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Brisca impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento, relativa a crediti derivanti da saldi passivi di tre rapporti di conto corrente (totale € 379.224,78). Il rigetto si fondava sulla mancata continuità degli estratti conto dall'apertura dei conti al 31/12/2010 e, per due rapporti, sulla mancanza di data certa dei contratti. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (i) censura della decisione che ha ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione e affermazione che il cessionario non avrebbe l'onere di procurarsi stragiudizialmente la documentazione; (ii) doglianza sulla valutazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e sulla possibilità di applicare la tecnica di azzeramento del saldo (saldo zero) in presenza di estratti mancanti; (iii) censura sulla inopponibilità al fallimento della documentazione contrattuale e sulla presunta data certa ricavabile dalla fase concordataria e dalla revoca delle facilitazioni creditizie.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha accolto il secondo motivo. Ha enunciato il principio che, ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la tecnica semplificativa dell'azzeramento del saldo si applica a favore della banca soltanto se essa deduce che il saldo non è mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; la banca può quindi avvalersi della tecnica in mancanza di tutti gli estratti conto purché la curatela non deduca puntualmente e documenti alla mano il contrario. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della tecnica di azzeramento e che il Tribunale non aveva correttamente applicato il principio, per cui ha cassato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame; la Corte ha rimesso la decisione sulle spese al giudice di rinvio.
Norme richiamate
legge fallimentare
art. 99, comma 11; art. 78, comma 1
L'ordinanza impugnata aveva natura di decreto ex art. 99, comma 11; l'apertura del fallimento scioglie il rapporto di conto corrente ai sensi dell'art. 78 l. fall., con la conseguente posizione di terzietà del curatore rispetto al rapporto
Testo Unico Bancario (TUB)
L'art. 119 TUB riconduce alla presunzione di veridicità degli estratti conto e al diritto del cliente (o suo successore) di ottenere la documentazione bancaria; tuttavia la Corte precisa che tale rimedio non spetta al successore dell'istituto di credito
codice civile
Presunzione di veridicità degli estratti conto tra le parti contraenti che, ove non contestati, fa piena prova delle operazioni annotate; tale presunzione non opera nei confronti del curatore fallimentare
codice civile
Onere della prova: la Corte richiama che grava sulla banca la prova del proprio credito e che il principio dell'azzeramento del saldo costituisce una tecnica processuale che può semplificare detta prova solo in particolari condizioni
codice civile
Richiamato nel terzo motivo, la Corte ritiene la censura inammissibile poiché estranea alla ratio decisoria del provvedimento impugnato e configurata come rivalutazione di merito
codice di procedura civile
art. 210; artt. 118 e 119; art. 360, primo comma, n. 3
Art. 210 c.p.c. (istanza di esibizione) è lo strumento giudiziale per ottenere documenti; artt. 118 e 119 cod. proc. civ. e 94 disp. att. disciplinano i presupposti dell'ordine di esibizione che è strumento residuale e discrezionale del giudice; art. 360 n.3 è il vizio di legge censurabile in cassazione, utilizzato nei motivi presentati
Massime di principio
- L'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale e discrezionale: non può supplire all'onere probatorio della parte né essere invocato come diritto automatico dal cessionario dell'istituto di credito.
- Tra le parti contraenti vale la presunzione di veridicità degli estratti conto (art. 1832 c.c. e art. 119 TUB): l'omessa contestazione degli estratti fa piena prova delle operazioni annotate; però questa presunzione non opera nei confronti del curatore fallimentare, che può contestare pienamente le operazioni.
- La tecnica dell'azzeramento del saldo (saldo zero) è uno strumento semplificatorio favorevole alla banca quando mancano estratti iniziali: la banca può depurare il credito da quanto risulti precedente al primo estratto prodotto, ma solo se non risulta, né è dedotto puntualmente dal curatore, che in passato il conto sia stato in attivo a favore del correntista.
- Se il curatore del fallimento formula una contestazione 'vestita' e documentata (ossia deduce e mostra elementi che rendono probabile che il conto sia stato in attivo), la banca non può avvalersi della semplificazione dello 'saldo zero' e deve provare il credito aliunde, anche con scritture contabili, estratti scalari o CTU contabile.
- La contestazione del correntista/curatore deve essere specifica e documentata: contestazioni generiche sull'ammontare non impediscono l'applicazione dello 'saldo zero', mentre allegazioni che portino ad affermare un credito del correntista richiedono una prova piena da parte della banca.
- In caso di contestazione rilevante, il giudice può ordinare consulenza tecnica contabile o ammettere prove ulteriori per ricostruire il saldo e l'operatività del rapporto.
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