Cassazione Civile, Sentenza n. 02370/2026 del 04/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso avviso di accertamento relativo all'anno 2004 con contestazione di maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e maggior IVA, in particolare il rilievo n.7 che contestava la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti dalla presunta cessione in evasione di 2.378 capi di abbigliamento. La Società aveva aderito al concordato preventivo biennale ex art.33 D.L. n.269/2003 e deduceva che l'accertamento impugnato fosse di natura analitico-induttiva (basato su presunzioni) e quindi precluso all'Amministrazione per i periodi coperti dall'adesione; inoltre si sono svolti vari gradi di giudizio con contrasti circa la natura dell'accertamento e la superamento della soglia del 50% prevista dal comma 8-bis dell'art.33
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso: l'accertamento relativo al rilievo n.7 è da qualificare come analitico-induttivo ai sensi dell'art.39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n.600/1973 e degli artt.1 e 4, comma 2, del D.P.R. n.441/1997 (presunzione di beni venduti in evasione). Tale tipologia di accertamento è preclusa per i periodi coperti dall'adesione al concordato biennale ex art.33, commi 8 e 8-bis del D.L. n.269/2003; dunque l'atto impositivo impugnato è annullato. Poiché, eliminato il rilievo 7, l'ammontare dell'imponibile non supera la soglia del 50% dei ricavi dichiarati, la Cassazione ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società e assorbendo gli ulteriori motivi. Sono compensate fra le parti le spese dei precedenti gradi; l'Agenzia delle Entrate è condannata alle spese del presente giudizio quantificate in euro 12.000,00 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
D.L. n.269/2003, conv. L. n.350/2003, art.33
L'adesione al concordato preventivo biennale inibisce specifici poteri di accertamento dell'Amministrazione e preclude atti di accertamento se il maggiore reddito accertabile è inferiore o pari al 50% di quello dichiarato; la soglia del 50% va valutata rispetto al reddito accertabile mediante i soli poteri non inibiti
D.P.R. n.600/1973
art.39, comma 1, lett. d)
Consente all'Ufficio l'accertamento analitico-presuntivo mediante presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; tale modello costituisce la base normativa dell'accertamento analitico-induttivo
D.P.R. n.441/1997
Stabiliscono la presunzione che siano venduti in evasione i beni risultanti in contabilità ma non reperiti in accessi/ispezioni e che la presunzione si estende anche ai beni non contabilmente presenti; supportano l'uso di presunzioni basate su riscontri inventariali
D.P.R. n.633/1972
art.54 secondo comma secondo periodo; art.55 secondo comma n.3
Norme richiamate dal comma 8 dell'art.33 come poteri che possono essere inibiti dall'adesione al concordato, in relazione all'accertamento IVA
Codice Civile
Riferimenti in materia di onere e mezzi di prova e sull'apporto della prova per fatti controversi, citati rispetto alla motivazione e alle presunzioni utilizzate dall'Ufficio
D.P.R. n.917/1986 (TUIR)
Norme sul reddito d'impresa e sulla determinazione dei componenti positivi e negativi del reddito, richiamate nei motivi dedotti in sede di merito
D.Lgs. n.461/1997 e D.Lgs. n.472/1997
art.1 commi 2 e 4 del d.lgs. n.461/1997; art.3 comma 3 del d.lgs. n.472/1997
Richiami normativi relativi all'ambito sanzionatorio e al principio del favor rei, discussi nei motivi di ricorso (in particolare il dodicesimo motivo)
Ordinanze di Cassazione citate
ord. n.24485/2018; ord. n.7765/09/04/2020
Precedenti di legittimità richiamati per i principi applicativi sull'efficacia del rinvio e sull'interpretazione della soglia del 50% con riferimento al reddito accertabile
Massime di principio
- L'adesione al concordato preventivo biennale ex art.33 D.L. n.269/2003 inibisce all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di accertamento analitico-induttivo basati su presunzioni per i periodi coperti; se l'atto impugnato è fondato su tale metodo, va annullato.
- La soglia del 50% prevista dal comma 8-bis va valutata rispetto al 'reddito accertabile' mediante i soli poteri non inibiti: il giudice deve verificare separatamente quali accertamenti siano preclusi e se, escluse le poste precluse, il maggior reddito residuo superi la percentuale.
- Per qualificare un accertamento come analitico-induttivo occorre verificare se l'Ufficio abbia fatto ricorso a presunzioni semplici ma 'gravi, precise e concordanti' (art.39 DPR 600/1973) o a presunzioni di vendita in evasione desumibili da riscontri inventariali (DPR 441/1997).
- Se l'annullamento di un singolo rilievo precluso all'Ufficio determina che l'imponibile residuo non supera la soglia di preclusione, l'annullamento può assorbire l'esame degli altri motivi e determinare l'accoglimento del ricorso nel merito.
- In fase di rinvio le questioni già assorbite o non decise nei precedenti gradi possono essere nuovamente sollevate; la Cassazione può cassare per motivazione insufficiente e rinviare al giudice che poi deve affrontare i profili sostanziali residui.
- Nelle controversie tributarie, la qualificazione formale del metodo di accertamento (analitico, analitico-induttivo, induttivo) è spesso decisiva: va sempre valutata con attenzione la documentazione dell'Ufficio per stabilire se è stata esercitata una potesta' effettivamente preclusa.
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