Cassazione Civile, Sentenza n. 02258/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione dell'esito del procedimento di approvazione di un concordato fallimentare nel fallimento CIRSU: tre proposte concorrenti (DECO, CSA, DILECO). Il Tribunale di Teramo aveva omologato la proposta di DECO computando anche i voti della stessa proponente e della sua controllata AIA; la Cassazione ha cassato tale omologa per conflitto di interessi e ha ritenuto che, escludendo i voti in conflitto, nessuna proposta avesse l'omologazione già acquisita. DILECO chiedeva che, a seguito della cassazione, il procedimento fosse retrocesso alla fase utile per omologare la sua proposta (sosteneva che, escludendo DECO/AIA, la sua proposta raggiungeva la maggioranza) e che il conflitto di interessi rilevasse anche a carico di DECO/AIA sulla proposta concorrente di DILECO. La questione principale era se il conflitto di interessi del creditore-proponente si estendesse al voto sulla proposta di un terzo e se la pronuncia della Cassazione che aveva rigettato l'omologa di DECO avesse definitivamente chiuso il sub-procedimento impedendo l'omologa di altre proposte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di DILECO. Il Collegio ha stabilito che, nel concordato fallimentare disciplinato dal r.d. n. 267/1942, il conflitto di interessi che legittima l'esclusione dal voto riguarda il contrasto tra l'interesse del creditore votante e l'interesse collettivo della massa dei creditori (ovvero i soggetti espressamente indicati dalla norma: parti correlate al debitore, cessionari, ecc.), e non si estende a escludere il diritto di voto del creditore-proponente e delle sue correlate sulla proposta concorrente di un terzo. Ne consegue che, una volta computati i voti di DECO e AIA anche sulla proposta di DILECO, quest'ultima non raggiungeva la maggioranza (circa 43,47%) mentre DECO manteneva il 61,88% depurato; pertanto non sussistevano i presupposti per l'omologa della proposta DILECO. La Corte ha pertanto confermato il diniego e ha condannato DILECO al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)
art.127 (commi 5-6), art.128, art.129, art.163
Le norme indicano ipotesi specifiche di esclusione del voto (parti correlate, cessionari ecc.). Il Collegio ha ritenuto che non esista, nella disciplina del concordato fallimentare, una previsione generale che estenda l'esclusione del diritto di voto del creditore-proponente sulla proposta concorrente di un terzo.
Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII)
art.109 (commi 6-7), art.243 (commi 5-6)
La riforma ha introdotto una clausola generale sui "creditori in conflitto d'interessi" e l'obbligo di classamento per il proponente; la Corte ha però interpretato queste disposizioni in senso restrittivo, confermando che l'esclusione del voto resta tipizzata e non giustifica l'estensione automatica a voti su proposte di terzi nel regime del precedente R.D.
Codice Civile
art.2373 c.c., art.2479-ter c.c.
Disposizioni in materia di conflitto d'interesse nelle società richiamate a titolo di confronto: la disciplina societaria è più puntuale, ma non trasferibile automaticamente al concordato fallimentare senza una base normativa analoga.
Codice di procedura civile
art.159 c.p.c., art.336 c.p.c. (comma 2), art.384 c.p.c., art.380-bis e art.378 c.p.c.
Art.384 c.p.c. consentì alla Cassazione di decidere nel merito. Le norme processuali richiamate su nullità, conservazione degli atti ed effetti estensivi della decisione di cassazione non giustificavano, secondo la Corte, la conclusione che la Cassazione avesse definitivamente accertato che nessuna proposta avesse raggiunto maggioranze utili per tutte le proposte concorrenti.
Protocollo n.1 CEDU
Il diritto di credito è tutelato come 'bene' e ogni limitazione (anche del diritto di voto collegato al credito) richiede una base legale, necessità e proporzionalità; ciò rende necessario che l'esclusione del voto trovi una chiara previsione normativa.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. Sez. U., n. 17186/2018; Cass. ord. n. 2948/2021
Le Sezioni Unite 2018 avevano affermato il principio del conflitto di interessi tra proponente e massa dei creditori e l'estensione alle società correlate; la Corte ha però distinto il caso attuale e limitato l'applicazione: le pronunce precedenti non impongono l'esclusione del voto del proponente sulla proposta di un terzo e non costituivano giudicato sull'impossibilità per altre proposte di raggiungere maggioranze.
Massime di principio
- L'esclusione del voto per conflitto di interessi nell'ambito del concordato fallimentare opera quando il voto del singolo creditore sia in conflitto con l'interesse comune della massa dei creditori o rientri nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (parti correlate, cessionari, ecc.). Non si estende automaticamente al voto del creditore-proponente sulle proposte concorrenti presentate da terzi.
- Una pronuncia di cassazione che decide nel merito sull'omologa di una specifica proposta non determina automaticamente, per effetto di giudicato, che nessuna altra proposta concorrente possa raggiungere la maggioranza: occorre verificare concretamente i conteggi dei voti applicando le esclusioni legittime.
- Per ottenere l'omologa dopo la cassazione della proposta concorrente è necessario provare, con conteggio corretto e conforme alle esclusioni previste dalla legge, che la propria proposta supera le maggioranze previste dall'art.128 l.fall.; altrimenti la domanda sarà respinta per carenza di maggioranza.
- Le limitazioni al diritto di voto collegato al credito toccano diritti riconducibili al diritto di proprietà (Prot. 1 CEDU, art.1): eventuali inibizioni devono avere chiara base normativa e rispettare i principi di necessità e proporzionalità.
- Sul piano processuale, l'interesse ad impugnare non si estingue automaticamente se atti successivi (es. vendita di ramo d'azienda) sopravvengono; va valutato caso per caso se la pronuncia cercata mantiene utilità concreta (anche come presupposto per future azioni risarcitorie). Tuttavia chi intende preservare la possibilità di esiti pratici deve tempestivamente impugnare gli atti terminali del subprocedimento (es. avvisi di vendita, trasferimenti) per non perdere l'efficacia dell'accertamento richiesto.
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