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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 02309/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Patti che, nell'ambito di opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa da Michela Speziale, aveva respinto la richiesta di inserire nel progetto di distribuzione la somma di € 193.300,00 (differenza tra il prezzo di prima aggiudicazione, non pagato dall'aggiudicatario Centro Casa, e il prezzo ricavato dalla successiva vendita). La ricorrente sosteneva che, ai sensi degli artt. 509, 510 (4° co.), 587 (2° co.) c.p.c. e dell'art. 177 disp. att. c.p.c., l'obbligo risarcitorio dell'aggiudicatario inadempiente sorgerebbe a favore anche del debitore esecutato e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto emettere il decreto ex art. 177 disp. att. in favore della Speziale per ottenere il pagamento di tale somma. Il fatto di causa: Centro Casa si era aggiudicata un lotto per € 750.000,00 e non aveva versato il saldo; dichiarata la decadenza, il bene fu poi venduto per € 506.000,00; il progetto di distribuzione prevedeva la restituzione di residui somme agli esecutati ma non comprendeva la somma di € 193.300,00 reclamata dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il risarcimento previsto dagli artt. 509 e 587 c.p.c. (differenza tra l'offerta dell'aggiudicatario inadempiente e il prezzo ricavato dalla successiva vendita, al netto della cauzione) sorga nell'ambito del processo esecutivo a tutela esclusiva dei creditori procedenti o intervenuti. L'accertamento di tale credito e il decreto di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c. si svolgono e si pronunciano a vantaggio dei creditori non soddisfatti; se i creditori sono integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non sussiste legittimazione per il giudice dell'esecuzione a emettere un provvedimento a favore del debitore esecutato. La Corte ha chiarito la distinzione tra la confisca della cauzione (art. 587) e l'obbligo risarcitorio (art. 509): la prima opera indipendentemente da responsabilità, il secondo è un danno risarcibile a vantaggio dei creditori e accertabile tramite la procedura di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c. Ha inoltre escluso la rilevanza delle censure costituzionali proposte dalla ricorrente. Le spese di lite sono compensate per la novità della questione; la corte ha altresì rilevato l'ammissibilità della compensazione e la possibilità di un ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 509 cod. proc. civ.

    Riconosce il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza dell'aggiudicatario; la Corte interpreta questo risarcimento come finalizzato a tutelare i creditori procedenti o intervenuti e come importo da accertare nel processo esecutivo a favore dei creditori.

  • art. 510 cod. proc. civ., 4° comma

    Stabilisce le regole della distribuzione e che il residuo ricavato, esuberante rispetto ai crediti, viene consegnato al debitore dopo la distribuzione; la Corte ne ricava che il residuo resta di spettanza del debitore e non può costituire oggetto del decreto ex art. 177 a suo favore quando i creditori sono soddisfatti.

  • art. 587 cod. proc. civ., 2° comma

    Regola l'acquisizione della cauzione (confisca) che opera indipendentemente da un accertamento di responsabilità; la Corte distingue la natura della cauzione dalla diversa obbligazione risarcitoria prevista dall'art. 509.

  • art. 177 disp. att. cod. proc. civ.

    Disciplina il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione per l'accertamento del credito risarcitorio e la formazione del decreto che costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori. La Corte interpreta tale disposizione come strumento procedurale riservato ai creditori che risultino insoddisfatti e non come mezzo per riconoscere il credito al debitore esecutato qualora i creditori siano integralmente soddisfatti.

  • art. 632 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla consegna del ricavato al debitore; la Corte ritiene che tale riferimento non estenda il diritto del debitore ad ottenere il riconoscimento del risarcimento all'interno del processo esecutivo quando i creditori risultano soddisfatti.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norma sulle opposizioni agli atti esecutivi: il decreto ex art. 177 disp. att. è opponibile ai sensi dell'art. 617; la Corte ha trattato il procedimento di opposizione svolto in primo grado.

  • art. 175 cod. proc. civ.

    Poteri del giudice dell'esecuzione: richiamato in relazione alla gestione del procedimento e alla possibilità di decidere nonostante la non integrazione di tutti i litisconsorti se il ricorso è manifestamente infondato e i creditori sono soddisfatti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in riferimento al principio della ragionevole durata del processo quale giustificazione di non ordinare l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è infondato e non inciderebbe sull'esito della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in tema di contributo unificato: la Corte riconosce la possibile applicazione di un ulteriore importo da versare all'ufficio di merito se dovuto.

Massime di principio

  • Il credito risarcitorio derivante dall'inadempimento dell'aggiudicatario (art. 509 c.p.c.) e il procedimento di accertamento disciplinato dall'art. 177 disp. att. c.p.c. sono strumentali alla tutela dei creditori procedenti o intervenuti: pertanto l'accertamento e il decreto ex art. 177 producono effetti a vantaggio dei creditori insoddisfatti, non del debitore esecutato se i creditori risultano integralmente soddisfatti.
  • La confisca della cauzione (art. 587 c.p.c.) ha natura diversa dall'obbligo risarcitorio: la prima opera indipendentemente dalla responsabilità dell'aggiudicatario, il secondo comporta un accertamento della responsabilità e la determinazione di un danno che viene distribuito ai creditori non soddisfatti.
  • Se, al momento della distribuzione, il ricavato è sufficiente a soddisfare integralmente i creditori, il residuo ritorna al debitore e non può essere trasformato in credito esecutivo a suo favore tramite il decreto ex art. 177 disp. att.; eventuali pretese risarcitorie del debitore devono essere esperite con strumenti giurisdizionali diversi dall'ordinaria tutela endo-esecutiva.
  • Quando si contesta l'inadempimento dell'aggiudicatario, è importante verificare la posizione dei creditori: l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 177 disp. att. è efficace solo se esistono creditori parzialmente o totalmente insoddisfatti; in loro assenza la via esecutiva non è il canale appropriato per ottenere il risarcimento a favore del debitore.
  • In presenza di questioni giuridiche nuove o complesse, la Corte può compensare le spese di lite; ciò non incide sull'esito sostanziale ma è elemento da considerare nella valutazione del rischio processuale.

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