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Legge

L.R. Lombardia 13/2003

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

Normativa regionaleL.R. Lombardia 13/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia strumenti, servizi, convenzioni e un fondo regionale per favorire l’inserimento e la permanenza al lavoro delle persone disabili e, per estensione, svantaggiate. Prevede rete integrata dei servizi, Osservatorio e Comitato del Fondo, con finanziamento tramite risorse regionali, contributi e sanzioni della legge 68/1999. Non contiene limiti temporali generali, salvo richiami a esercizi finanziari e relazioni periodiche.

Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

La legge regionale lombarda definisce un sistema di interventi per favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili e, in parte, delle persone svantaggiate, in raccordo con la disciplina nazionale sul collocamento mirato. L’impianto è centrato sulla collaborazione tra Regione, province, Città metropolitana di Milano, servizi per il lavoro, servizi socio-sanitari, sistema educativo-formativo, cooperative sociali e parti sociali.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione e le amministrazioni territoriali competenti promuovono l’accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte individuali e con la partecipazione delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni scolastiche e formative, delle cooperative sociali e dei consorzi del settore. Le finalità riguardano:

  • inserimento lavorativo dipendente, autonomo e autoimprenditoriale;
  • cultura dell’integrazione e dell’inclusione sociale;
  • coordinamento della rete dei servizi per l’inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi e formativi.

La disciplina si applica alle persone indicate dalla legge n. 68/1999 come persone disabili.

Iniziative e principi di intervento

Gli obiettivi sono perseguiti mediante:

  • formazione, tirocinio, orientamento, transizione al lavoro e riqualificazione, anche con recupero scolastico e raccordo con il sistema dell’istruzione;
  • un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, comprensivo di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
  • supporto ai datori di lavoro per gli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999.

L’attuazione degli interventi deve rispettare alcuni principi: coinvolgimento delle famiglie, integrazione tra servizi competenti, orientamento finalizzato alle attitudini e capacità professionali, personalizzazione della formazione e verifica dell’efficacia, cooperazione pubblico-privato con valorizzazione delle cooperative sociali.

Organizzazione dei servizi e monitoraggio

Gli uffici competenti per il collocamento mirato sono individuati nelle province e nella Città metropolitana di Milano, che operano secondo le modalità di gestione dei servizi previste dalla legge regionale sul mercato del lavoro.

È istituito un Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, presieduto dal direttore generale competente o da un delegato e composto da rappresentanti tecnici delle parti sociali, delle associazioni degli invalidi, civili e del lavoro e degli enti territoriali. L’Osservatorio:

  • presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sull’applicazione della legge 68/1999 e della legge regionale;
  • promuove iniziative informative sulle opportunità di inserimento lavorativo mirato.

Presso ogni Provincia opera un Osservatorio provinciale con criteri, modalità e compiti analoghi.

Strumenti del collocamento mirato

Il collocamento mirato si realizza attraverso:

  • analisi delle capacità, potenzialità professionali e attitudini della persona disabile, nonché delle caratteristiche organizzative del lavoro e delle opportunità del mercato;
  • istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini;
  • tutoraggio e supporto all’inserimento, anche verso i contesti familiari;
  • incentivi, contributi e altre provvidenze;
  • agevolazioni per le assunzioni previste dalla legge n. 68/1999;
  • adeguamenti dei posti di lavoro;
  • telelavoro e altre modalità favorevoli all’accesso al lavoro.

Convenzioni e inserimenti in cooperative sociali

La Regione promuove le convenzioni previste dalla legge n. 68/1999 sostenendone progettazione e realizzazione e, per quelle degli articoli 11 e 12 della legge statale, coinvolgendo attivamente le cooperative sociali per raccordare le esigenze delle persone disabili con quelle delle imprese.

Per favorire l’inserimento nelle cooperative sociali di persone disabili con particolare gravità sono previste forme di sostegno alle cooperative che se ne fanno carico, secondo i piani presentati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le convenzioni finalizzate all’inserimento possono estendersi fino a 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi.

Le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 276/2003 sono sottoposte a validazione regionale, con particolare riferimento a valore delle commesse, limiti di copertura della quota d’obbligo, adesione dei datori di lavoro e procedure di individuazione dei lavoratori disabili con maggiori difficoltà di inserimento.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

È istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, alimentato da:

  • contributi esonerativi versati dai datori di lavoro;
  • sanzioni previste dalla legge n. 68/1999;
  • conferimenti di enti pubblici, enti privati e altri soggetti interessati.

Con il Fondo la Regione finanzia le iniziative della legge, anche sulla base dei piani presentati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. La Regione può integrare il Fondo con risorse proprie nei limiti del bilancio regionale.

Comitato di amministrazione del Fondo

È istituito il Comitato per l’amministrazione del Fondo, che deve garantire rappresentanza paritetica di lavoratori, datori di lavoro e disabili. Ne fanno parte rappresentanti regionali delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori, delle associazioni dei disabili, delle province e Città metropolitana, dei comuni e del movimento cooperativo nel settore della cooperazione sociale.

Il Comitato:

  • è nominato con decreto del direttore generale competente;
  • dura in carica per la legislatura e va rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza;
  • esprime pareri obbligatori sulle iniziative da finanziare con il Fondo;
  • relaziona semestralmente alla Commissione regionale competente sullo stato delle attività, delle entrate e dei contributi;
  • non percepisce compensi né genera costi per la Regione.

Rete dei servizi e estensione alle persone svantaggiate

La Regione sostiene il raccordo tra servizi per il lavoro, servizi sociosanitari e servizi educativi e formativi per favorire inserimento lavorativo, inclusione sociale e personalizzazione degli interventi.

La Giunta regionale deve emanare atti di indirizzo per promuovere convenzioni operative tra i servizi territoriali.

Le disposizioni della legge relative a formazione, collocamento mirato, convenzioni e rete dei servizi si estendono anche alle persone svantaggiate, secondo indirizzi, procedure di consultazione e modalità della legge regionale sul mercato del lavoro. Per persone svantaggiate si intendono quelle individuate dalla legge n. 381/1991.

Disciplina delle unità d’offerta

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, d’intesa con la commissione consiliare competente, deve disciplinare le unità d’offerta preposte all’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate.

Disciplina finanziaria

Le spese per iniziative di sostegno all’inserimento lavorativo, per i servizi di supporto e collocamento mirato, per il Fondo e per l’Osservatorio sono finanziate con specifiche risorse di bilancio regionali, con riferimento agli esercizi successivi al 2003. Concorrono inoltre fondi nazionali e comunitari, e ulteriori spese sono autorizzate con successivi provvedimenti di legge.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti nel favorire inserimento e permanenza al lavoro delle persone con disabilità. A tal fine la Giunta presenta una relazione biennale, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale, con dati per provincia su:

  • interventi del Fondo, beneficiari, risorse utilizzate e criticità;
  • inserimenti favoriti tramite convenzioni e sostegni alle cooperative sociali;
  • esiti del raccordo tra servizi territoriali;
  • iniziative di sensibilizzazione delle imprese;
  • risultati dell’applicazione della legge n. 68/1999 e criticità negli strumenti del collocamento mirato;
  • eventuali aggiornamenti richiesti dagli organi consiliari.

I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire dati e informazioni; la Giunta rende accessibili i dati raccolti e il Consiglio esamina e pubblica la relazione.

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