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Ordinanza

Ordinanza n. 219/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 19 novembre 2025 n. 0080825 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “. 2. Non risulta presente, fra i documenti allegati all’istanza, l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania (cioè, la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno) e recante il titolo di abilitazione all’insegnamento in Romania c.d. Nivel I e Nivel II, l’indicazione della disciplina oggetto di insegnamento e la fascia di età degli alunni cui l’insegnamento è rivolto. La classe di concorso da lei richiesta è stata oggetto di accorpamento a seguito dell’entrata in vigore del D. M. 23 dicembre 2023, n. 255; è dunque necessario che l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania riporti l’abilitazione all’insegnamento non soltanto nelle scuole secondarie di I grado, ma anche in quelle di II grado. Tra i documenti allegati, non risulta documentato il certificato di riconoscimento, in Romania, della laurea conseguita in Italia (c.d. CNRED), presupposto giuridico per l’iscrizione al Pagina 1 di 2 3. percorso formativo c.d. Nivel II. Tra la documentazione prodotta all’Amministrazione non sono stati rinvenuti i certificati relativi al c.d. Nivel II dai quali, inoltre, emerga riferimento specifico e puntuale alle discipline di insegnamento che sono oggetto della richiesta di riconoscimento. 4. Risulta mancante la documentazione idonea ad attestare la durata legale del percorso formativo, c.d. Nivel II. La soprammenzionata documentazione risulta imprescindibile, o comunque di fondamentale importanza per l’Amministrazione al fine di poter svolgere una valutazione, anche in concreto, volta al riconoscimento dei Titoli esteri da Lei presentati per finalità professionali, come previsto dalla giurisprudenza amministrativa (CdS, Ad. Plen. 18,19,20,12,22 del 2022). Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espresso del procedimento amministrativo in oggetto, si fa presente che, permanendo le motivazioni ostative sopra indicate, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale e, pertanto, la Sua istanza domanda n. 37981, prot. n. 21653 del 27/05/2024 è rigettata”; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202514779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso del riconoscimento di titoli esteri abilitanti all'insegnamento, comunicato via e-mail il 19 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha respinto l'istanza di riconoscimento di titoli conseguiti in Romania ai fini professionali dell'insegnamento. Il Ministero ha ritenuto mancanti: l'attestazione del Ministero romeno relativa ai livelli di abilitazione Nivel I e Nivel II, con indicazione della disciplina e della fascia di età degli alunni; la documentazione comprovante l'abilitazione sia all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado sia in quella di secondo grado, anche in considerazione dell'accorpamento della classe di concorso disposto dal d.m. 23 dicembre 2023, n. 255; il certificato CNRED di riconoscimento in Romania della laurea conseguita in Italia, ritenuto presupposto per l'iscrizione al percorso Nivel II; i certificati relativi al Nivel II, con riferimento puntuale alle discipline di insegnamento; nonché la documentazione attestante la durata legale del percorso formativo Nivel II. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del diniego, deducendo questioni ritenute meritevoli di esame nel merito.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la legittimità del diniego. Ha ritenuto che le questioni prospettate nel ricorso dovessero essere oggetto di scrutinio nella fase di merito e che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una specifica sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. L'udienza pubblica è stata fissata al 14 ottobre 2026. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto che le questioni evidenziate nel ricorso debbano essere oggetto di scrutinio nel merito e che le esigenze cautelari prospettate possano essere adeguatamente tutelate tramite la celere fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.

    Il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione celere dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva quando ritenga sufficiente tale soluzione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241

    La norma è richiamata in relazione al preavviso di rigetto impugnato quale atto connesso al diniego finale; il provvedimento non contiene una decisione sul relativo motivo.

  • d.m. 23 dicembre 2023, n. 255

    La classe di concorso da lei richiesta è stata oggetto di accorpamento a seguito dell’entrata in vigore del D. M. 23 dicembre 2023, n. 255

    Il Ministero lo ha richiamato per richiedere una documentazione attestante l'abilitazione all'insegnamento sia nella scuola secondaria di primo grado sia in quella di secondo grado.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondito esame di merito, il giudice amministrativo può ritenere adeguata la tutela cautelare mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi favorevolmente sulla sospensione dell'atto impugnato.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare atipica e sostitutiva della sospensione quando, secondo la valutazione del giudice, essa sia idonea a fronteggiare le esigenze cautelari rappresentate.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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