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Legge

L.R. Emilia-Romagna 19/2008

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 19/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina le competenze sismiche in Emilia-Romagna, disciplina pianificazione, autorizzazione o deposito dei progetti strutturali, vigilanza, collaudo e sanzioni. Le norme del Titolo IV si applicano ai procedimenti avviati dopo un anno dall’entrata in vigore; i procedimenti già pendenti restano regolati dalla disciplina previgente.

Norme regionali per la riduzione del rischio sismico e la vigilanza sulle costruzioni in Emilia-Romagna

Norme per la riduzione del rischio sismico in Emilia-Romagna

La legge regionale disciplina l’assetto delle funzioni in materia sismica, il raccordo tra pianificazione urbanistica e prevenzione del rischio, nonché il procedimento di autorizzazione o deposito delle opere strutturali e i relativi controlli. L’ambito è limitato alla Regione Emilia-Romagna e la disciplina sulla vigilanza sulle costruzioni si applica, per espressa previsione transitoria, ai procedimenti avviati dopo un anno dall’entrata in vigore.

Oggetto, finalità e quadro generale

La legge mira a rafforzare la tutela della pubblica incolumità attraverso:

  • il riordino delle funzioni in materia sismica;
  • la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti;
  • la disciplina della vigilanza sulle costruzioni.

È previsto un periodo transitorio di un anno dall’entrata in vigore per definire le scelte organizzative e strutturare i servizi tecnici; solo al termine di tale periodo si applicano le norme del Titolo IV sulla vigilanza sulle costruzioni.

Riparto delle funzioni in materia sismica

Le funzioni sismiche già delegate ai Comuni sono confermate in capo agli stessi, che normalmente le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali.

I Comuni possono tuttavia esercitarle autonomamente, singolarmente o in forma associata, se rispettano gli standard minimi definiti dalla Giunta regionale e trasmettono alla Regione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, un atto con:

  • i provvedimenti di riordino territoriale;
  • le misure organizzative e funzionali assunte;
  • l’eventuale costituzione di una struttura tecnica dedicata;
  • tempi e modalità di attuazione.

I Comuni che alla data di entrata in vigore avevano già conferito stabilmente tali funzioni a forme associative devono comunicare, entro lo stesso termine, la volontà di continuare ad esercitarle autonomamente secondo gli standard minimi.

La Giunta regionale definisce gli standard minimi, con riferimento soprattutto alla dimensione demografica e alla dotazione di personale con competenze adeguate.

Se i Comuni non rispettano gli impegni assunti entro un anno dall’entrata in vigore, la Giunta regionale monitora l’attuazione, li sollecita e, in caso di persistente inerzia o grave ritardo, assegna un termine non inferiore a 15 giorni; decorso inutilmente anche questo termine, adotta provvedimenti sostitutivi e affida alle strutture tecniche regionali l’esercizio delle funzioni.

L’avvalimento delle strutture tecniche regionali opera per almeno 10 anni dall’entrata in vigore; dopo tale periodo i Comuni possono decidere di esercitare autonomamente le funzioni, nel rispetto degli standard minimi e utilizzando il personale regionale addetto, previo confronto sindacale. In seguito alla conclusione dell’avvalimento, i Comuni possono anche stipulare convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province per costituire strutture tecniche cui conferire le funzioni sismiche.

Funzioni regionali di indirizzo, coordinamento e supporto

La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, assicura consulenza alle strutture tecniche e promuove indagini di valutazione del rischio sismico per i programmi di prevenzione. Può stipulare convenzioni con Università, CNR e altri centri specializzati.

Per le proprie attività si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti in materia sismica.

La Giunta regionale:

  • definisce criteri uniformi per formazione e aggiornamento del personale tecnico;
  • promuove un sistema informativo integrato per la gestione informatica delle pratiche sismiche.

È inoltre istituito il Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, con funzioni consultive e di coordinamento politico-istituzionale e tecnico-operativo tra soggetti pubblici e privati. La sua composizione è regolata dalla Giunta, con partecipazione senza oneri per la Regione.

Compiti della Provincia in materia urbanistica e sismica

La Provincia esprime il parere sulla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità locale del territorio, in relazione a:

  • PSC;
  • POC;
  • PUA;
  • in via transitoria, varianti al PRG e strumenti attuativi del PRG vigente.

Il parere si forma nell’ambito delle riserve o degli atti di assenso provinciali nel procedimento urbanistico, sulla base della relazione geologica e dell’analisi di risposta sismica locale. Se la Provincia non interviene nel procedimento, il parere va reso entro 60 giorni dalla richiesta comunale; decorso inutilmente il termine, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.

La Provincia può avvalersi di convenzioni con le strutture tecniche regionali, con rimborso delle spese sostenute.

Pianificazione territoriale e urbanistica e riduzione del rischio sismico

Gli strumenti territoriali e urbanistici concorrono alla riduzione del rischio sismico attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, orientando localizzazioni, trasformazioni urbane e opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione, nel rispetto della classificazione sismica comunale.

Le previsioni dei piani territoriali e urbanistici generali attuative di questa disciplina prevalgono sulle disposizioni sul rischio sismico contenute in atti di pianificazione di settore.

Il PTCP deve fornire indicazioni per ridurre il rischio sismico, individuando le aree a maggiore rischio e gli indirizzi generali sugli usi ammissibili.

Gli strumenti urbanistici comunali devono:

  • individuare il grado di pericolosità locale;
  • realizzare la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
  • definire prescrizioni per la riduzione del rischio, fissando soglie di criticità, limiti e condizioni per gli interventi di trasformazione.

La Regione può concedere contributi a Comuni e Unioni di Comuni per la valutazione della pericolosità locale e per la microzonazione sismica, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta.

I Comuni devono adeguare il RUE alla normativa sismica e alle regole sugli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo alle opere che incidono sugli elementi strutturali. I regolamenti edilizi possono anche introdurre limiti di altezza in funzione della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni; la Giunta può emanare indirizzi per uniformare la disciplina comunale.

Ambito di applicazione della vigilanza sulle opere e costruzioni

Le regole del Titolo IV si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, comprese le sopraelevazioni, relativi a costruzioni private e a opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d’area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti.

Sono escluse le opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza statale.

La variante è sostanziale quando modifica gli effetti dell’azione sismica, le resistenze strutturali o la duttilità delle strutture.

Non rientrano nel Titolo IV gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, purché tale dichiarazione sia contenuta nell’asseverazione allegata al titolo edilizio e sia accompagnata dagli elaborati tecnici dimostrativi.

Sono inoltre previste, prima dell’entrata in vigore del Titolo IV, apposite linee di indirizzo regionali per individuare gli interventi privi di rilevanza sismica e i casi di varianti strutturali non sostanziali.

Per le opere pubbliche e di pubblica utilità la disciplina si applica, salvo le opere progettate dalle strutture tecniche regionali competenti, per le quali la validazione del progetto sostituisce autorizzazione o deposito.

Rapporti con il titolo edilizio e documentazione progettuale

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono iniziare prima del rilascio dell’autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo delle strutture, secondo il caso applicabile.

Per le opere non soggette a titolo abilitativo, la validazione del progetto deve avvenire dopo l’autorizzazione o il deposito.

La domanda di permesso di costruire o la DIA deve essere corredata, a scelta del committente, da:

  • istanza di autorizzazione preventiva o denuncia di deposito del progetto strutturale, con relativa documentazione;
  • oppure indicazione del progettista strutturale e sua dichiarazione asseverata di rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni sismiche, accompagnata da relazione tecnica ed elaborati grafici sulla soluzione strutturale.

La Giunta regionale deve definire, con atto di indirizzo da emanarsi prima dell’entrata in vigore del Titolo IV, i contenuti della documentazione progettuale.

Autorizzazione sismica

Nei Comuni diversi da quelli classificati a bassa sismicità, l’avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati all’autorizzazione sismica.

L’autorizzazione è sempre richiesta, anche in Comuni a bassa sismicità, per:

  • interventi in abitati dichiarati da consolidare;
  • progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni antisismiche;
  • interventi su edifici di interesse strategico e su infrastrutture rilevanti per la protezione civile o per le conseguenze di un eventuale collasso;
  • sopraelevazioni degli edifici indicati dall’art. 90, comma 1, del DPR 380/2001.

Negli abitati da consolidare i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente anche per il rilascio dell’autorizzazione prevista dalla normativa statale e per la vigilanza, con assorbimento e sostituzione di tale autorizzazione da parte di quella sismica regionale.

L’autorizzazione rilasciata per le sopraelevazioni vale anche come certificazione prevista dalla normativa statale.

L’autorizzazione ha durata quinquennale dalla comunicazione di rilascio e può essere prorogata, prima della scadenza, con comunicazione motivata e asseverazione professionale che attesti l’assenza di nuove norme o previsioni contrastanti; la nuova scadenza non può superare altri cinque anni.

L’autorizzazione decade se sopravvengono previsioni legislative o di piano contrastanti o nuove norme tecniche, salvo che i lavori siano già iniziati e conclusi entro il termine di validità o di proroga.

Procedimento di autorizzazione

L’istanza si presenta allo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente ed è corredata dal progetto esecutivo delle strutture, redatto secondo le norme tecniche e la disciplina statale richiamata, con asseverazione di conformità alle norme tecniche, alle prescrizioni sismiche e di congruità con il progetto architettonico.

La struttura competente fornisce, su richiesta, chiarimenti e indicazioni per la predisposizione degli elaborati.

Lo Sportello unico trasmette subito la documentazione alla struttura tecnica competente, che ne verifica completezza e regolarità.

Nel corso dell’istruttoria, per una sola volta, la struttura può richiedere integrazioni, chiarimenti o la rimozione di irregolarità, anche mediante audizione; tale richiesta interrompe il termine per il rilascio dell’autorizzazione, che ricomincia integralmente dalla ricezione degli atti richiesti.

L’autorizzazione è rilasciata dal responsabile della struttura tecnica dopo verifica di conformità del progetto alla normativa tecnica e alle prescrizioni sismiche. Il provvedimento deve essere adottato entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicato per iscritto al richiedente e allo Sportello unico.

Prima di un diniego, l’amministrazione comunica i motivi ostativi; il richiedente può presentare osservazioni entro 10 giorni. In tal caso il termine è interrotto e ricomincia da capo dalla presentazione delle osservazioni; se non vi sono osservazioni, il termine resta sospeso per il tempo residuo.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Restano ferme le disposizioni speciali in materia di impianti produttivi.

Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità

Nei Comuni classificati a bassa sismicità, salvo i casi che richiedono comunque autorizzazione, l’avvio dei lavori è subordinato al deposito del progetto esecutivo delle strutture presso lo Sportello unico per l’edilizia.

Il progetto deve essere redatto e asseverato come per l’autorizzazione, con attestazione di congruità tra progetto strutturale e progetto architettonico e rispetto delle prescrizioni sismiche di pianificazione.

Anche in questo caso la struttura competente può fornire chiarimenti preventivi su richiesta.

Lo Sportello unico verifica completezza e regolarità del deposito e rilascia attestazione dell’avvenuto deposito.

La struttura competente effettua controlli sui titoli edilizi, sui progetti depositati e sui lavori in corso o ultimati per verificare il rispetto delle norme tecniche.

Il deposito vale cinque anni dalla relativa attestazione e può essere prorogato, prima della scadenza, con comunicazione motivata e asseverazione professionale; la nuova scadenza non può superare cinque anni. Alla decadenza si applicano le stesse regole previste per l’autorizzazione.

Verifica tecnica, valutazione di sicurezza e casi particolari

La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali interessate dagli interventi strategici è depositata presso lo Sportello unico, che la trasmette alla struttura competente.

La valutazione di sicurezza prevista dalle norme tecniche per le costruzioni è anch’essa depositata presso lo Sportello unico e trasmessa alla struttura competente.

Se dalle verifiche emerge la necessità di eseguire interventi, il soggetto interessato deve procedere al deposito del progetto strutturale o chiedere l’autorizzazione sismica, secondo la disciplina applicabile; in tali casi verifica e valutazione entrano a far parte integrante del progetto strutturale.

Per le opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica, il costruttore può chiedere che l’autorizzazione o il deposito producano gli effetti della denuncia dei lavori prevista dalla normativa statale, purché la documentazione contenga i requisiti richiesti dalla stessa.

Restano ferme le regole del Codice dei beni culturali per gli interventi antisismici su edifici monumentali o di interesse archeologico, storico o artistico, pubblici o privati. La medesima disciplina tecnica si applica anche agli edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PSC.

Le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche, nei Comuni classificati sismici, sono soggette al deposito del progetto presso lo Sportello unico.

Vigilanza, controlli e collaudo statico

Gli organi di vigilanza che accertano lavori iniziati senza autorizzazione sismica o senza deposito del progetto strutturale comunicano il verbale allo Sportello unico per l’edilizia, che opera con la struttura tecnica competente per gli ulteriori adempimenti.

Lo Sportello unico svolge anche i compiti di cui alla normativa statale in materia di sospensione o controllo dei lavori, avvalendosi della struttura tecnica competente.

Per tutti gli interventi disciplinati dalla legge, salvo riparazioni o interventi locali su elementi isolati, è richiesto il collaudo statico, normalmente in corso d’opera, salvo casi particolari in cui le parti portanti restano ispezionabili e collaudabili a lavori ultimati.

Il committente deve depositare, insieme all’istanza di autorizzazione o al deposito del progetto, la nomina del collaudatore e l’accettazione dell’incarico.

A fine opere il direttore dei lavori comunica il completamento alla struttura competente e al collaudatore, che entro 60 giorni deposita il certificato di collaudo statico.

Il collaudo sostituisce anche il certificato di rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni; nei casi in cui il collaudo non sia richiesto, tale rispondenza è attestata dal direttore dei lavori con deposito presso la struttura competente.

Il collaudatore deve essere un professionista o altro soggetto abilitato, diverso da progettista e direttore dei lavori e non collegato professionalmente al costruttore.

Rimborso forfettario per le spese istruttorie

Dopo un anno dall’entrata in vigore, per le richieste di autorizzazione e per i depositi dei progetti è dovuto un rimborso forfettario delle spese istruttorie.

Le entrate derivanti dal rimborso sono destinate a coprire spese per personale, formazione e funzionamento delle strutture tecniche competenti.

L’importo e le modalità di versamento sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Regime sanzionatorio e rapporti con le sanzioni edilizie

Per le violazioni della disciplina sulle costruzioni si applica il regime sanzionatorio del DPR 380/2001 richiamato dalla legge regionale; per le opere in cemento armato e a struttura metallica si applica anche il regime sanzionatorio specifico previsto dalla normativa statale.

Le funzioni amministrative sanzionatorie attribuite alla Regione sono svolte dai Comuni, che si avvalgono delle strutture tecniche competenti in materia sismica.

Per i titoli in sanatoria, la richiesta o presentazione è subordinata, alternativamente, a:

  • asseverazione che le opere non hanno inciso sulle parti strutturali o sugli effetti dell’azione sismica;
  • oppure asseverazione che le opere rispettano la normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione.

Se ciò non basta, il titolo in sanatoria è subordinato all’esecuzione dei lavori necessari per adeguare le opere alla normativa tecnica vigente al momento della sanatoria, con presentazione dell’istanza di autorizzazione o deposito del progetto strutturale.

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Le norme del Titolo IV si applicano solo ai procedimenti avviati dopo un anno dall’entrata in vigore della legge.

I procedimenti già in corso a quella data restano disciplinati dalla normativa previgente e si considerano in corso se:

  • il progetto esecutivo strutturale è già stato depositato;
  • oppure è già stata presentata domanda di autorizzazione sismica, se prevista dalla normativa precedente.

Sono abrogate, dopo un anno dall’entrata in vigore, la legge regionale 19 giugno 1984, n. 35, e il regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33; inoltre sono abrogati dalla data di entrata in vigore l’art. 149, comma 1, lett. d), della l.r. 3/1999 e l’art. 37 della l.r. 31/2002.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il Titolo IV che entra in vigore dopo un anno.

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