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Legge

L.R. Emilia-Romagna 22/2008

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 22/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza, per il 2009 e in alcuni casi per il 2010, numerose spese regionali in materia di digitale, agricoltura, ambiente, turismo, trasporti, sanità, cultura, scuola e riordino istituzionale. Prevede anche contributi straordinari, proroghe di organi, modifiche a leggi regionali vigenti e copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011. L’art. 40 entra in vigore subito; il resto dal 1° gennaio 2009.

Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna 2009

Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna 2009

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, una vasta serie di autorizzazioni di spesa e alcune modifiche normative connesse al bilancio di previsione 2009 e al pluriennale 2009-2011. La gran parte delle misure ha efficacia limitata all’esercizio 2009, con alcune poste estese al 2010 o con importi trasferiti da esercizi precedenti.

Sistema informativo regionale e cartografia

La Regione finanzia lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo regionale, in coerenza con la normativa sulla società dell’informazione, con stanziamenti per automazione dei servizi, comunicazione pubblica, sviluppo del sistema e piano telematico regionale. Sono inoltre previsti fondi per la cartografia regionale di base e per la cartografia tematica geologica, pedologica, di pericolosità e dei rischi geonaturali, nonché per il sistema informativo geografico.

Agricoltura, bonifiche, foreste e tutela del territorio

Sono stanziate risorse per il sistema informativo agricolo regionale, per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale, e per gli interventi nel settore delle bonifiche e dell’irrigazione, inclusi ripristino di opere danneggiate da eventi atmosferici e manutenzione delle opere di bonifica. Sono finanziati anche interventi idraulici, di difesa del suolo e della costa, lavori d’urgenza e di somma urgenza, nonché la manutenzione delle reti meteo-idro-pluviometriche.

Turismo, impianti invernali, porti e trasporti

La legge rifinanzia gli interventi di promozione e commercializzazione turistica, tramite APT Servizi, unioni di prodotto e aggregazioni di imprese, con stanziamenti anche per il 2010. Prevede contributi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico, per la costruzione di opere nei cinque porti regionali, per investimenti nel trasporto pubblico e per la rete viaria di interesse regionale, oltre a interventi su Ferrovie Emilia-Romagna, aeroporti di Rimini e Forlì.

Ambiente, parchi e patrimonio naturale

Sono previsti finanziamenti per il fondo regionale per la conservazione della natura, per il Parco del delta del Po, per il patrimonio naturale regionale e per ulteriori interventi di sistemazione idraulica e difesa della costa. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale emiliano-romagnolo.

Sanità e politiche sociali

La Regione integra con risorse proprie il finanziamento del Servizio sanitario regionale, fino a 150 milioni di euro, e rifinanzia il Fondo regionale per la non autosufficienza. Sono inoltre autorizzate spese per supporto e promozione del SSR e per progetti di ricerca sanitaria. Stanziati anche contributi per indennizzi da danni causati da animali predatori.

Istruzione, cultura e memoria

Sono finanziate opere urgenti di edilizia scolastica, il contributo alla Fondazione Arturo Toscanini e interventi di recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale. Sono previsti anche contributi alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole e al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

Riordino territoriale, artigianato e organi consultivi

La legge proroga fino al 31 luglio 2009 gli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato. Modifica inoltre la disciplina delle unioni di comuni e delle comunità montane, introduce misure transitorie per il biennio 2009-2010 e proroga alcune scadenze del riordino territoriale. La Consulta di garanzia statutaria opera transitoriamente, fino alla fine della legislatura, con i soli componenti nominati dall’Assemblea legislativa e con funzioni limitate.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Le autorizzazioni di spesa sono coperte con le risorse del bilancio pluriennale 2009-2011. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2009, salvo l’articolo 40, efficace dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

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