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Legge

L.R. Emilia-Romagna 17/2008

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 17/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce, per l’Emilia-Romagna, misure straordinarie 2008-2010 per riorganizzazione, stabilizzazione del personale precario, mobilità e razionalizzazione della spesa, con modifiche a varie leggi regionali e un contributo per un nido d’infanzia a Bologna. Alcune disposizioni hanno durata limitata al triennio 2008-2010 o fino al 31 dicembre 2012.

Misure straordinarie in materia di organizzazione regionale

Misure straordinarie in materia di organizzazione regionale

La legge interviene sull’organizzazione della Regione Emilia-Romagna e di alcuni enti collegati, perseguendo maggiore efficienza, revisione degli organici, ricambio generazionale e riduzione della spesa. Accanto alle misure sul personale, contiene modifiche a leggi regionali in materia di strutture speciali, ARPA, AGREA e prevede un contributo per un nido d’infanzia a Bologna.

Finalità generali e obiettivi organizzativi

Il provvedimento è adottato per accrescere l’efficienza e la qualità dell’organizzazione regionale mediante:

  • revisione e riqualificazione della dotazione organica;
  • favorire il ricambio generazionale;
  • maggiore uniformità gestionale del personale;
  • semplificazione della direzione degli enti strumentali;
  • conseguente riduzione della spesa regionale.

La Regione è chiamata anche a condividere tali obiettivi con gli enti locali del territorio, in particolare per formazione, qualificazione del personale, uniformità dei sistemi professionali e agevolazione della mobilità del personale.

Stabilizzazione del personale precario per il triennio 2008-2010

Per la programmazione triennale dei fabbisogni 2008-2010, la Regione attua le misure di stabilizzazione del lavoro precario previste dalla normativa statale del 2007, secondo le modalità e i criteri della legge regionale n. 9 del 2007.

Le misure riguardano:

  • il personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Emilia-Romagna al 1° gennaio 2008 con contratto a tempo determinato ex d.lgs. 368/2001;
  • che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza a tempo determinato nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008, o che li maturi in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;
  • i soggetti di cui alla legge statale 244/2007 che abbiano svolto almeno tre anni di attività nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 e abbiano superato le selezioni riservate previste dalla legge regionale n. 9 del 2007, i quali possono essere assunti a tempo indeterminato, su domanda, una volta raggiunto il requisito dei tre anni di servizio.

Le procedure attuative sono disciplinate dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ciascuno per le proprie competenze. Le disposizioni si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto “Regioni e Autonomie locali”.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

L’articolo originario sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale risulta abrogato. Tuttavia, l’istituto è richiamato come strumento utilizzabile in altri ambiti disciplinati dalla legge.

Organizzazione del sistema sanitario e dell’ARPA

La Giunta regionale può disciplinare l’applicazione dell’istituto della risoluzione consensuale ai dipendenti non dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale, in relazione alle esigenze di riorganizzazione e sulla base della programmazione annuale sanitaria.

La programmazione annuale deve:

  • individuare enti, aziende o articolazioni interessate da processi di riorganizzazione;
  • tener conto della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza;
  • individuare, se del caso, i profili professionali interessati, anche in ragione di difficoltà di ricollocazione professionale e territoriale.

Per l’ARPA, la Giunta può disciplinare analogamente le modalità applicative della risoluzione consensuale, in base ai principi del medesimo articolo.

Gli enti e le aziende che si avvalgono dell’istituto devono attivare azioni per conseguire, entro il 31 dicembre 2012, un obiettivo di risparmio e di riqualificazione professionale del personale addetto ai servizi.

Inquadramento del personale addetto ad attività idraulico-forestali e idraulico-agrarie

Il personale a tempo indeterminato della Regione disciplinato dal CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria viene inquadrato nell’organico della Giunta regionale secondo la classificazione del CCNL del comparto “Regioni e Autonomie locali”, dalla data di sottoscrizione del contratto individuale.

La Giunta, previo confronto con le organizzazioni sindacali, approva la tabella di equiparazione tra i livelli professionali dei due contratti.

I lavoratori interessati sottoscrivono un contratto individuale coerente con il nuovo inquadramento, con riconoscimento dal medesimo momento del trattamento giuridico, economico e previdenziale-assicurativo spettante al personale regionale.

In caso di successivo trasferimento ad altro ente si applicano le regole regionali sui trasferimenti di personale a seguito di conferimento di funzioni; la Regione finanzia la spesa mediante apposite intese con gli enti di destinazione.

Modifiche alla disciplina delle strutture speciali e della mobilità del personale

La legge riscrive la disciplina del personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell’Assemblea legislativa.

In sintesi:

  • il personale delle strutture speciali è aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche ordinarie;
  • un numero di posti equivalente a quello dei collaboratori assegnati alle strutture speciali è reso indisponibile nell’organico di provenienza;
  • alla cessazione dell’assegnazione, i collaboratori rientrano nelle strutture ordinarie;
  • Giunta e Ufficio di Presidenza definiscono il tetto delle risorse aggiuntive e gli indirizzi per la gestione del personale;
  • i collaboratori per Gabinetti e Segreterie sono scelti prioritariamente tra personale regionale o comandato da altre amministrazioni;
  • se occorre acquisire personale esterno, si ricorre a incarichi a tempo determinato;
  • i gruppi assembleari possono assumere direttamente ulteriore personale per le segreterie.

Le risorse aggiuntive coprono gli oneri per personale comandato, per l’eventuale maggior costo dell’assegnazione di personale regionale e per il personale acquisito con incarichi o rapporti di lavoro specifici.

Per il Capo di Gabinetto dei Presidenti il rapporto di lavoro e il trattamento economico sono determinati con criteri propri, senza computo nel tetto delle risorse aggiuntive.

Per il personale non dirigenziale assegnato alle strutture speciali:

  • le voci accessorie del trattamento economico sono sostituite da un unico emolumento;
  • la Giunta e l’Ufficio di Presidenza definiscono criteri e modalità di erogazione;
  • l’importo tiene conto del trattamento accessorio complessivo e della differenza tra retribuzioni di categoria e posizione economica rispetto alla funzione superiore eventualmente assegnata.

Per il personale dirigenziale si applicano le regole contrattuali e legislative dei dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

La durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro è fissata dai titolari degli organi richiedenti; se coincide con la cessazione dall’ufficio, è prorogata fino alla nuova assegnazione, comunque non oltre un mese dall’insediamento dei nuovi titolari. È possibile la risoluzione anticipata su motivata richiesta.

La legge modifica anche la disciplina della mobilità volontaria, attribuendo a Giunta e Ufficio di Presidenza il compito di adottare una direttiva sui criteri e sulle modalità della mobilità esterna, incluse specifiche disposizioni per la mobilità tra Regione ed enti dipendenti, previa intesa con questi ultimi.

Revisione della dotazione organica e limiti di spesa

La Giunta è autorizzata ad adeguare il tetto di spesa del personale e la dotazione organica per consentire l’inquadramento del personale idraulico-forestale e idraulico-agrario.

Per il triennio 2008-2010:

  • le assunzioni devono avvenire nei limiti del tetto di spesa corrispondente alla dotazione organica;
  • possono coprire posti disponibili o istituiti entro il 31 dicembre 2008, oppure posti che si renderanno vacanti nel triennio;
  • la Regione può applicare ai soggetti utilmente collocati in graduatoria le disposizioni regionali sui fabbisogni professionali.

La legge prevede inoltre che i risparmi cumulativi derivanti dalla soppressione di posti superino, al 31 dicembre 2012, i costi cumulativi degli incentivi alla risoluzione consensuale. A tal fine:

  • la dotazione organica complessiva deve essere ridotta, dalla prima data utile, di un numero di posti almeno pari al 30% del costo dei posti vacanti per effetto delle risoluzioni consensuali;
  • al termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione verifica il rapporto tra incentivi erogati e risparmi conseguiti, per valutare eventuali ulteriori riduzioni;
  • non si computano, in tale verifica, gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative.

Trasparenza: pubblicazione dei programmi di attività

Per finalità di trasparenza e responsabilizzazione verso cittadini e utenti, la Regione deve pubblicare sul proprio sito web i programmi di attività delle strutture regionali, indicando almeno:

  • obiettivi;
  • indicatori di verifica;
  • soggetti responsabili;
  • personale assegnato;
  • altre risorse disponibili.

L’obbligo si estende anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e ad ARPA.

Modifiche in materia di enti strumentali, ARPA e AGREA

La legge interviene su tre ambiti:

Strutture speciali e dotazioni organiche regionali La disciplina delle strutture speciali viene aggiornata nei termini sopra descritti.

ARPA Il coordinamento e l’integrazione delle funzioni regionali in materia ambientale sono attribuiti alla direzione generale competente in materia di ambiente, sentita quella competente in materia di sanità, che predispone gli atti istruttori per il controllo, la vigilanza e la valutazione sull’ARPA. È inoltre abrogata una disposizione precedente.

AGREA Il rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura può essere subordinato o autonomo e deve essere regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato con la Regione.

Sostegno organizzativo al riordino territoriale locale

Per favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione del sistema istituzionale locale, gli enti locali dell’Emilia-Romagna, nonché gli enti pubblici costituiti come Agenzie per la mobilità o come Agenzie d’ambito per i servizi pubblici, possono utilizzare l’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro secondo i criteri e le modalità previsti per la Regione.

Le decisioni che nella disciplina regionale sono attribuite alla Giunta o all’Ufficio di Presidenza sono assunte dagli organi competenti di ciascun ente, secondo i rispettivi ordinamenti.

Nido d’infanzia per i dipendenti regionali e aperto al territorio

La Regione è autorizzata a concedere al Comune di Bologna un contributo di 2.000.000 euro per realizzare un nido d’infanzia aperto al territorio, destinato a favorire la conciliazione dei tempi di cura, lavoro e vita delle famiglie dei dipendenti regionali e di altre aziende individuate nell’accordo con il Comune.

La Giunta definisce criteri e modalità per la concessione del contributo e per la fruizione del servizio. La copertura finanziaria è assicurata mediante apposita unità previsionale e il relativo capitolo di bilancio, alimentati con il fondo speciale già accantonato per provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. La Giunta può apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Disposizioni finanziarie

Per l’inquadramento del personale di cui alla legge, la Giunta è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, ai sensi della normativa contabile regionale.

Entrata in vigore e regime temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Alcune disposizioni sulle strutture speciali si applicano solo dalla legislatura successiva a quella di approvazione della legge, precisamente i commi 1, 5 e 6 dell’intervento di modifica della legge regionale n. 43 del 2001.

Valutazione di attualità

Il provvedimento contiene molte misure strettamente collegate al triennio 2008-2010 e a verifiche fino al 31 dicembre 2012, oltre a disposizioni riferite a specifiche dotazioni organiche e assetti organizzativi di quella fase. Per tale ragione, pur avendo ancora una base testuale vigente in parte, risulta in larga misura storicizzato e poco utile oggi nella pratica corrente.

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