Cassazione Civile, Ordinanza n. 07205/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, nel quale l'Ufficio aveva riqualificato somme formalmente indicate come finanziamenti ai soci in compensi corrisposti agli amministratori, recuperando a tassazione il relativo importo e la ritenuta d'acconto. Successivamente, nei confronti del contribuente persona fisica, quale percettore delle somme, fu notificato un distinto avviso per il 50% dell'importo contestato alla società; anche tale avviso fu definito con accertamento con adesione. Il contribuente lamentava che, nel quantificare la pretesa nei suoi confronti, l'Ufficio non aveva detratto la quota di ritenuta già recuperata alla società e, dopo aver presentato istanza di rimborso rimasta senza risposta, agiva per ottenere la ripetizione dell'indebito. La CTP accolse la domanda, mentre la CTR confermò il diritto al rimborso affermando che il contribuente non poteva subire un prelievo fiscale ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva fondato la decisione su un principio di divieto di locupletazione e su art. 2033 c.c. non dedotto dal contribuente; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 218/1997, perché l'accertamento con adesione avrebbe definito definitivamente il rapporto tributario impedendo ulteriori modifiche e il rimborso; 3) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, perché il contribuente, non avendo impugnato l'atto impositivo divenuto definitivo né ottenuto autotutela, non avrebbe potuto proporre domanda di rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato l'accoglimento della domanda sulla pretesa eccedenza del prelievo fiscale operato senza detrarre la ritenuta già recuperata alla società; il richiamo all'art. 2033 c.c. era stato reputato meramente argomentativo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che l'adesione all'accertamento con adesione preclude al contribuente di rimettere in discussione il rapporto d'imposta e di chiedere il rimborso delle somme versate, poiché la definizione chiude definitivamente il rapporto tributario, salvo mancato pagamento nei termini; inoltre, una volta decorso il termine per impugnare l'atto impositivo, questo si consolida e una successiva domanda di rimborso è inammissibile se l'atto non è stato rimosso in autotutela. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo di primo grado del contribuente. Sono state compensate le spese dei gradi di merito e poste a carico del contribuente quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza di merito non aveva pronunciato su una domanda diversa, ma aveva motivato sull'eccedenza del prelievo e non sulla specifica domanda ex art. 2033 c.c.
art. 2033 c.c.
il richiamo, nella sentenza impugnata, dell’art. 2033 c.c.
Richiamato solo in via argomentativa per esprimere il divieto di locupletazione a danno del contribuente; non costituiva il fondamento autonomo della decisione.
art. 2 d.lgs. n. 218 del 1997
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 218/97
L'atto di accertamento con adesione definisce definitivamente il rapporto d'imposta e preclude al contribuente di impugnare l'originario atto impositivo o di chiedere il rimborso delle somme versate, salvo mancato versamento nei termini.
artt. 2 e ss. d.lgs. n. 218 del 1997
accertamento con adesione ex artt. 2 e ss. d.lgs. n. 218 del 1997
La preclusione al rimborso delle somme versate in esito all'adesione è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quale questione di ordine pubblico.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
Decorso il termine per impugnare l'atto impositivo, questo si consolida; una successiva domanda di rimborso è preclusa se l'atto non è stato rimosso in autotutela.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 218/97
Anche tale accertamento fu oggetto di definizione ex art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 218/97.
Norma richiamata nel fatto per indicare la definizione dell'accertamento; non viene svolta un'interpretazione specifica ulteriore nel dispositivo.
art. 380 bis.1 c.p.c.
memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Norma processuale richiamata solo per la memoria del controricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Costituisce il parametro di legittimità del primo motivo, dichiarato inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametri processuali dei motivi accolti, che censuravano la violazione di norme tributarie sostanziali e processuali.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione, una volta perfezionato, definisce in via definitiva il rapporto tributario e impedisce al contribuente di rimetterne in discussione gli esiti mediante impugnazione dell'atto originario o mediante successiva domanda di rimborso delle somme versate.
- La preclusione derivante dall'adesione all'accertamento ha natura di ordine pubblico ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio tributario.
- Scaduto il termine per impugnare un avviso di accertamento, l'atto si consolida; se non viene rimosso in autotutela, non può essere aggirato proponendo una domanda di rimborso avente il medesimo oggetto sostanziale.
- Una censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una decisione fondata su una norma richiamata solo come argomento accessorio.
- Il contribuente che ha aderito alla definizione dell'accertamento non può ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso rispetto a una pretesa riferibile ad altro soggetto se la sua posizione fiscale è stata definita con atto ormai definitivo e non caducato.
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