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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 216 del 26/03/2026

Provvedimento del 26 marzo 2026

Garante Privacy216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda un reclamo presentato da una medico di medicina generale contro Il Gazzettino S.p.A. per la pubblicazione, su testata cartacea e digitale, di un articolo che riportava per esteso il suo nominativo in relazione a una vicenda di ricusazione di pazienti. Il Garante prende atto della rimozione dell’articolo e ritiene non necessari ulteriori interventi sul contenuto giornalistico, anche alla luce della tempestiva rettifica pubblicata dal titolare. Accerta però la violazione degli obblighi di riscontro alle istanze dell’interessata, in particolare degli artt. 5, par. 2, 12, parr. 2 e 3, e 24, parr. 1 e 2, GDPR, e adotta un ammonimento senza irrogare sanzione pecuniaria, considerando la natura isolata del fatto e l’assenza di precedenti.

Il Garante ammonisce Il Gazzettino S.p.A. per il mancato riscontro all’istanza privacy dell’interessata e prende atto della rimozione di un articolo giornalistico con il suo nominativo.

Il Gazzettino S.p.A. - reclamo su articolo giornalistico e mancato riscontro all’interessata

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto da una medico di medicina generale nei confronti de Il Gazzettino S.p.A. per la pubblicazione, in versione cartacea e digitale, di un articolo relativo a una vicenda di ricusazione di pazienti nel quale compariva per esteso il suo nominativo. Il Garante esamina sia il profilo giornalistico del trattamento sia la mancata risposta del titolare all’istanza preventiva dell’interessata.

Fatti e svolgimento del procedimento

L’interessata aveva chiesto la cancellazione dei propri dati personali dall’articolo e la deindicizzazione del contenuto dai motori di ricerca, rappresentando di non avere ricevuto riscontro al previo interpello del 29 luglio 2025. La società, rispondendo alle richieste dell’Autorità, ha dichiarato di aver rimosso il nominativo dalla copia digitale di archivio e poi di aver eliminato l’articolo dalla rete. Ha anche sostenuto che la notizia fosse rilevante per l’ambito locale di diffusione della testata e che il mancato riscontro fosse dipeso da un insieme di fattori organizzativi, tra cui l’invio all’indirizzo PEC e il periodo estivo.

Trattamento giornalistico e principio di essenzialità dell’informazione

Il Garante richiama il quadro di liceità dei trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, fondato sugli artt. 136 e seguenti e sull’art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché sull’art. 6 delle Regole deontologiche, che impone il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione. Nel caso concreto, l’articolo trattava un fatto ritenuto di interesse pubblico nell’area di diffusione della testata, ma la successiva rettifica pubblicata il giorno seguente, con precisazioni dell’azienda sanitaria coinvolta, ha ristabilito una corretta rappresentazione della vicenda. L’Autorità considera tale rettifica idonea a ridurre sensibilmente l’eventuale pregiudizio e a preservare il diritto dell’interessata a una esatta identità informazionale.

Valutazione sulla richiesta dell’interessata e sulla gestione delle istanze privacy

La parte centrale della decisione riguarda la mancata risposta all’istanza di esercizio dei diritti. Il Garante osserva che il titolare non ha fornito alcun riscontro alla richiesta dell’interessata, nonostante la ricevuta di consegna dell’invio del 29 luglio 2025. Le giustificazioni addotte dalla società - uso di un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell’informativa e coincidenza con il periodo di ferie estive - non sono ritenute sufficienti. L’Autorità ricorda che l’obbligo di riscontro sussiste sempre, anche in caso di eventuale rigetto, e richiama il Considerando 59, l’art. 12 GDPR, le Linee guida EDPB n. 1/2022 e la giurisprudenza di legittimità sul corretto presidio della PEC da parte delle imprese.

Esito finale, violazioni e misure adottate

Il Garante dichiara illecita la condotta del titolare per violazione degli artt. 5, par. 2, 12, parr. 2 e 3, e 24, parr. 1 e 2, GDPR, con riferimento alla gestione delle istanze dell’interessata e al principio di accountability. Tuttavia, tenuto conto della natura isolata dell’episodio e dell’assenza di precedenti violazioni analoghe, l’Autorità ritiene sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare una sanzione amministrativa pecuniaria. È inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Il provvedimento ricorda infine la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e delle norme nazionali richiamate.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

La procedura nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una medico di medicina generale, che contestava la pubblicazione su "Il Gazzettino" di un articolo, poi disponibile anche online, nel quale era riportato per esteso il suo nominativo in relazione a una vicenda di ricusazione di pazienti. L’interessata riteneva la menzione del nome non essenziale rispetto alla finalità informativa e lamentava una violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione, oltre delle regole deontologiche giornalistiche.

Condotte del titolare e rettifica

Il titolare ha comunicato di aver eliminato il nominativo dalla copia digitale di archivio e di aver rimosso l’articolo dalla rete. Ha inoltre sostenuto la rilevanza locale della notizia. Nel procedimento è emerso che il giorno successivo alla pubblicazione dell’articolo era stata diffusa una rettifica con precisazioni dell’azienda sanitaria coinvolta, che confermava la legittimità della ricusazione e chiariva che le pazienti non erano rimaste prive di assistenza. Il Garante ha valorizzato tale rettifica come idonea a ripristinare una corretta narrazione e a ridurre il pregiudizio all’identità informazionale dell’interessata.

Valutazione sul trattamento giornalistico

L’Autorità richiama il quadro degli artt. 136 e ss. e dell’art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché l’art. 6 delle Regole deontologiche, ricordando che il trattamento a fini giornalistici è lecito anche senza consenso se rispettoso dei diritti e del principio di essenzialità dell’informazione. Nel caso concreto, i fatti narrati sono stati ritenuti di interesse pubblico nell’area di diffusione della testata, ma la successiva rettifica ha sanato gli effetti pregiudizievoli del contenuto iniziale. Per questo non sono stati adottati ulteriori interventi sul contenuto editoriale.

Violazione del diritto di accesso, riscontro e accountability

Il Garante accerta però che il titolare non ha fornito alcun riscontro all’istanza preventiva dell’interessata, inviata il 29 luglio 2025 e risultata ricevuta. Le giustificazioni addotte dalla società - invio a un indirizzo PEC anziché all’e-mail indicata nell’informativa e periodo feriale - non sono state ritenute idonee a escludere l’obbligo di riscontro ex art. 12 GDPR, né a ridurre la responsabilità del titolare. L’Autorità richiama il principio di accountability, le Linee guida EDPB n. 1/2022 e la giurisprudenza sul corretto presidio della PEC, osservando che anche un canale diverso da quello preferibile resta in generale valido se riferibile al titolare.

Esito e misura adottata

Il Garante dichiara illecita la condotta del titolare per la violazione degli artt. 5, par. 2, 12, parr. 2 e 3, e 24, parr. 1 e 2, GDPR, ma ritiene non necessaria una sanzione pecuniaria. Considerata la natura isolata della condotta e l’assenza di precedenti, dispone un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatorapporto di lavoromedia e giornalismoaccountabilitysanzioni gdpr

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