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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24250/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in parziale riforma in appello, ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità per truffa e per il reato tributario indicato in sentenza. Con il primo motivo censurava la statuizione civile, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente cumulato la condanna al risarcimento integrale del danno con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 200.000, richiamando la disciplina degli artt. 538 e 539 c.p.p. e deducendone la contraddittorietà. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per l'asserita incompatibilità tra liquidazione integrale del danno e provvisionale, ritenendo che la provvisionale fosse ammessa solo in caso di condanna generica. Con il terzo motivo deduceva il mancato esame di una prova decisiva, rappresentata da due fatture che, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere detratte dal danno perché relative a una fornitura diversa da quella oggetto del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché introducevano per la prima volta in cassazione una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio, applicando il principio del tantum devolutum quantum appellatum. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando dagli atti che le due fatture invocate dalla difesa erano già state prodotte in primo grado e quindi non erano state escluse dall'istruttoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in euro 4.200 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come uno dei titoli di reato oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 137, comma 1-bis, d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385

    Richiamato come secondo titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 538 c.p.p.

    È evocato dalla difesa come norma che disciplina la liquidazione integrale del danno civilistico nel processo penale.

  • art. 539, comma 2, c.p.p.

    È evocato dalla difesa per sostenere che la provvisionale sarebbe ammissibile solo in presenza di condanna generica e nei limiti del danno già provato.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che introduca per la prima volta una questione non dedotta con l'appello, quando non si tratti di questione rilevabile d'ufficio, poiché il sindacato di legittimità non può investire punti ormai coperti dal principio del tantum devolutum quantum appellatum.
  • La doglianza di mancata assunzione di una prova decisiva è manifestamente infondata quando dagli atti risulti che il materiale probatorio invocato era già stato acquisito nel giudizio di primo grado e non era stato escluso dall'istruttoria.
  • La provvisionale e la liquidazione del risarcimento devono essere scrutinati alla luce delle concrete statuizioni rese dal giudice di merito; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non entra nel merito della compatibilità tra artt. 538 e 539 c.p.p. perché la questione è preclusa in cassazione per difetto di previa devoluzione in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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