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Legge

L.R. Toscana 39/2025

Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 39/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana i patti territoriali come strumento di programmazione negoziata tra Regione ed enti locali per attuare interventi condivisi coerenti con PRS e DEFR. Definisce fase di istanza, negoziazione, accordo di programma quadro, attuazione e monitoraggio. Non prevede scadenze di efficacia generali, ma obblighi annuali di relazione al Consiglio.

Disciplina dei patti territoriali e della programmazione negoziata regionale in Toscana

Disciplina della programmazione negoziata regionale e patti territoriali

La legge regionale toscana individua nei patti territoriali lo strumento della programmazione negoziata di interesse regionale, da utilizzare per realizzare in forma coordinata interventi coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di economia e finanza regionale (DEFR). La disciplina è costruita per favorire la collaborazione tra Regione ed enti locali, con particolare attenzione alla coesione territoriale, alle aree interne svantaggiate e agli interventi di rilievo locale o strategico.

Finalità e ambito di applicazione

La legge mira a sostenere le amministrazioni locali nella realizzazione di interventi rilevanti per le proprie comunità e, al tempo stesso, a promuovere obiettivi di interesse regionale. In particolare, essa intende:

  • sostenere interventi locali di particolare rilievo;
  • contribuire a interventi strategici di interesse regionale;
  • mitigare gli squilibri di crescita tra territori e favorire la coesione territoriale;
  • accompagnare le politiche di settore con interventi omogenei e integrati;
  • favorire investimenti in cultura e identità locale.

La disciplina opera nel territorio della Regione Toscana e riguarda i territori ricompresi negli ambiti territoriali ottimali previsti dalla normativa regionale sulle autonomie locali.

Patti territoriali: natura e soggetti coinvolti

I patti territoriali sono accordi tra enti locali, promossi tramite istanza locale, con cui i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare un programma di interventi da sottoporre alla Regione. Nei confronti della Regione, tali patti valgono come proposta di accordo di programma quadro.

Sono destinati a sostenere aree con peculiari condizioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali e culturali, nonché aree urbane che richiedono riqualificazione o valorizzazione, con particolare riferimento ai territori delle aree interne svantaggiate. Possono promuoverli taluni o tutti gli enti locali dell’ambito territoriale ottimale, comprese province e Città metropolitana di Firenze; gli altri enti locali il cui territorio ricada anche solo parzialmente nell’ambito interessato devono essere invitati dalla Regione a partecipare al processo di programmazione.

Obiettivi generali e avvisi regionali

Il DEFR definisce gli obiettivi generali dell’azione regionale in materia di patti territoriali e indica le condizioni per la loro attuazione, tenendo conto delle finalità della legge e della disciplina sulla valorizzazione della Toscana diffusa.

Per favorire il concorso degli enti locali interessati, la Regione deve pubblicare avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità corrispondenti agli obiettivi generali definiti nel DEFR, entro trenta giorni dalla pubblicazione del DEFR sul BURT.

La legge modifica anche la disciplina contabile della l.r. 1/2015, inserendo nel contenuto del DEFR gli elementi relativi agli obiettivi generali di cui alla nuova legge.

Istanza locale: contenuti e valutazione

L’iter prende avvio con l’istanza locale, presentata alla Regione tramite un ente capofila individuato dagli enti locali interessati. L’istanza deve essere adeguatamente motivata e contenere almeno:

  • la proposta di sviluppo dell’ambito locale;
  • la motivazione dell’intervento in coerenza con il progetto di sviluppo;
  • la coerenza con le finalità della legge;
  • la coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica;
  • la descrizione degli interventi;
  • il costo degli interventi;
  • il cronoprogramma di attuazione;
  • l’esito delle eventuali consultazioni delle parti sociali svolte in sede locale.

La Giunta regionale valuta le istanze ricevute, verificandone la congruità con la programmazione regionale e con la disponibilità di risorse finanziarie delle amministrazioni locali, e individua le proposte di accordo da sottoporre a negoziazione, disponendone la pubblicazione sul BURT.

Fase di negoziazione

La Regione convoca le amministrazioni appartenenti all’ambito territoriale ottimale interessato. La consultazione avviene con procedura scritta.

Le amministrazioni devono esprimere parere positivo o inviare osservazioni alla Regione e alle altre amministrazioni entro trenta giorni dall’invio della comunicazione; il silenzio equivale ad assenso.

Sono inoltre sentite le parti economiche e sociali, le quali possono presentare osservazioni scritte a fini consultivi.

La negoziazione si conclude con la sottoscrizione dell’accordo di programma quadro.

Accordo di programma quadro: approvazione, sottoscrizione e finanziamento

Lo schema di accordo di programma quadro è approvato dalla Giunta regionale e dagli organi competenti degli enti locali interessati. L’accordo è poi sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti.

Il finanziamento avviene nell’ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, tenendo conto dell’eventuale contributo degli enti locali. È inoltre prevista la possibilità di cofinanziamento con risorse dei fondi strutturali europei e nazionali, tramite gli strumenti attuativi disponibili.

Contenuti obbligatori dell’accordo

L’accordo di programma quadro deve disciplinare in modo puntuale l’attuazione coordinata e integrata degli interventi. In particolare, deve contenere:

  • descrizione degli interventi, degli obiettivi e dei risultati attesi;
  • obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
  • fasi di realizzazione e cronoprogramma tecnico-finanziario;
  • costo dell’intervento e copertura finanziaria;
  • condizioni tecniche e operative per l’avvio dell’attuazione;
  • durata dell’accordo e termine per l’avvio delle attività;
  • facoltà di recesso unilaterale della Regione se le condizioni per l’avvio non si realizzano entro il termine previsto;
  • effetti dell’inadempimento degli obblighi, compresa l’eventuale facoltà di recesso dei partecipanti, con le relative condizioni;
  • contenuti non sostanziali modificabili in fase di attuazione.

Attuazione degli accordi

La fase di attuazione decorre solo quando si verificano le condizioni tecniche e operative previste dall’accordo e viene trasmessa alla Regione la relativa documentazione.

Ciascun soggetto partecipante provvede alla realizzazione e gestione degli interventi secondo gli obblighi assunti nell’accordo.

Clausola valutativa e monitoraggio

Il Consiglio regionale verifica l’efficacia delle attività di programmazione negoziata di interesse regionale.

La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una relazione:

  • entro un anno dall’entrata in vigore della legge;
  • successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

La relazione deve illustrare istanze ricevute, proposte scelte, valutazioni, soggetti coinvolti, accordi sottoscritti, costo complessivo degli interventi, risorse impiegate per fonte di finanziamento, tempi e modalità di attuazione, criticità, rispetto degli impegni ed eventuali azioni di recesso.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione della disciplina non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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