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Legge

L.R. Toscana 41/2025

Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.

Normativa regionaleL.R. Toscana 41/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina aree sciabili attrezzate, pianificazione, autorizzazioni, esercizio, vigilanza e sanzioni per piste da sci e impianti di risalita in Toscana. Prevede anche contributi per i comprensori sciistici nel triennio 2025-2027 e norme transitorie/abrogative. Le misure finanziarie sono in gran parte riferite all’anno 2026 e a una programmazione già conclusa.

Disciplina di piste da sci, impianti di risalita e sostegno ai comprensori sciistici della Toscana

Disciplina regionale di piste da sci e impianti di risalita in Toscana

La legge regola, per il territorio della Regione Toscana, la pianificazione, l’autorizzazione, l’esercizio, il controllo e la dismissione di piste da sci e impianti di risalita, coordinandosi con la disciplina statale sulla sicurezza degli sport invernali. Introduce inoltre misure di sostegno economico ai comprensori sciistici toscani per il triennio 2025-2027.

Aree sciabili attrezzate e loro utilizzo

Le aree sciabili attrezzate sono definite come superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate agli sport sulla neve. Alla data di entrata in vigore della legge, le aree individuate sono quelle ricognite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1259/2023.

La ricognizione cartografica va aggiornata sulla base delle variazioni comunicate dagli enti competenti entro il 30 agosto di ogni anno. È inoltre ammessa la fruizione delle aree sciabili anche per sport praticati in assenza di neve e comunque diversi da quelli invernali, nel rispetto della normativa di settore, della sicurezza e delle eventuali disposizioni comunali.

Pianificazione territoriale e urbanistica

La disciplina delle aree sciabili si inserisce nel sistema di governo del territorio della l.r. 65/2014. La Regione, tramite il PIT-PPR, fissa obiettivi, indirizzi, prescrizioni e regole di tutela e trasformazione compatibile con i valori paesaggistici, anche per promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile della montagna.

La provincia, nel PTC, individua indirizzi specifici per sviluppo, ristrutturazione, potenziamento delle piste esistenti e nuove aree sciabili. Il comune, nel rispetto di PIT-PPR e PTC, disciplina e individua le aree sciabili nel piano strutturale e nel piano operativo; l’attuazione avviene tramite piano attuativo. Se le aree interessano più comuni, operano piano strutturale intercomunale e piano operativo intercomunale.

L’individuazione comunale dell’area sciabile equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituisce presupposto per la servitù coattiva e condizione indispensabile per l’apertura al pubblico.

Misure di sostegno ai comprensori sciistici

La Regione prevede misure specifiche di sostegno per gli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei comprensori sciistici toscani, considerati attrattori turistici e motore di sviluppo della montagna. I comprensori individuati sono Amiata, Garfagnana, Montagna Pistoiese e Zeri.

Possono essere finanziati investimenti e oneri di funzionamento degli impianti e delle piste, a favore di soggetti pubblici o privati, nel rispetto della l.r. 71/2017 e della disciplina sugli aiuti di Stato. Per gli enti pubblici beneficiari di contributi su impianti propri, se la gestione è affidata a privati, il canone concessorio deve essere commisurato all’incremento di valore e redditività degli impianti.

Le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi sono demandate a una deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, salvo i contributi già previsti dalla l.r. 75/2020.

Piste da sci: caratteristiche, personale e monitoraggio

Per le caratteristiche tecniche delle piste, la segnalazione del grado di difficoltà, la delimitazione, gli obblighi dei gestori, le regole di comportamento degli utenti e l’uso da parte di persone con disabilità si applica direttamente la disciplina del d.lgs. 40/2021.

Il gestore dell’impianto di risalita individua un direttore delle piste, che può coincidere con il gestore stesso. Il direttore deve avere diploma di scuola secondaria di secondo grado, assenza di specifiche condanne ostative, conoscenza dell’italiano almeno a livello C2, una qualificazione conseguita tramite corso di formazione disciplinato dalla Regione e almeno tre anni di esperienza nel settore. È riconosciuto anche il direttore delle piste abilitato in altre regioni.

I gestori trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di sanità l’elenco analitico degli infortuni sulle piste; la Regione trasmette poi i dati al Ministero della salute. Se emergono piste o tratti a elevata frequenza di infortuni, la Giunta può imporre misure aggiuntive di messa in sicurezza.

Competenza amministrativa e dichiarazione di immunità da valanghe

Le funzioni amministrative sono esercitate dal comune sul cui territorio insiste la pista o l’impianto; se il territorio coinvolge più comuni, le funzioni sono esercitate in forma associata.

La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell’ambito del procedimento previsto dalla legge, con possibile supporto del LaMMA. Il rilascio richiede una relazione tecnica del soggetto interessato, asseverata da professionista abilitato e corredata dagli elaborati grafici.

Autorizzazione alla realizzazione delle piste

La realizzazione di nuove piste, raccordi, modifiche delle piste esistenti e opere accessorie è soggetta ad autorizzazione dell’ente competente, in conformità agli strumenti territoriali e urbanistici. Non sono autorizzabili piste e impianti collegati fuori dalle aree sciabili attrezzate.

La pista da discesa può essere autorizzata solo se esistono impianti di risalita funzionalmente collegati, anche costituiti da nastri trasportatori. Fa eccezione il caso di itinerari sciistici che comprendano sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche, nei quali l’autorizzazione può essere rilasciata anche senza impianti di risalita.

L’istanza al comune deve essere corredata da progetto firmato da tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente. Il progetto deve contenere dati tecnici, indagini geologiche e ambientali, documentazione sullo stato dei luoghi, proposta di ripristino finale, prova della disponibilità dei terreni o richiesta di servitù coattiva, piano finanziario e cronoprogramma, oltre alla documentazione per tutti i titoli abilitativi necessari.

In presenza di più domande, l’ente competente applica criteri di priorità che favoriscono, in via progressiva, soggetti già operanti nell’area o direttamente collegati all’impianto, soggetti con autorizzazioni revocate, richiedenti che realizzano anche l’impianto a fune, titolari di strutture turistiche ed enti pubblici. L’autorizzazione è rilasciata dopo verifica di compatibilità urbanistica, idoneità tecnica, sufficienza finanziaria e acquisizione dei pareri tramite conferenza di servizi, che sostituisce i titoli degli altri enti partecipanti.

Autorizzazione all’esercizio delle piste

Per aprire la pista al pubblico occorre un’apposita autorizzazione dell’ente competente, sulla base della conformità dei lavori al progetto, del rispetto delle norme di sicurezza e soccorso e della documentazione contabile sul costo effettivo dell’investimento, utile anche per l’indennizzo in caso di revoca.

L’autorizzazione contiene prescrizioni su esercizio e manutenzione e può imporre periodi e orari minimi di apertura obbligatoria, oltre alle modalità di utilizzo in periodi privi di innevamento per altri sport. Se sono previste opere di rimessa in pristino in caso di chiusura definitiva, è richiesto un deposito cauzionale determinato dall’ente competente.

Impianti di risalita: ambito e proprietà pubblica

Gli impianti di risalita sono quelli a uso sportivo o turistico-ricreativo situati nel territorio montano regionale, anche se non collegati alle piste, con esclusione del trasporto pubblico generale. Realizzazione ed esercizio richiedono autorizzazione dell’ente competente in conformità alla pianificazione territoriale e urbanistica.

Gli impianti di proprietà pubblica possono essere affidati a terzi nel rispetto della normativa sui contratti pubblici oppure realizzati e/o gestiti tramite società a partecipazione pubblica con oggetto prevalente relativo agli impianti di risalita, nel rispetto del d.lgs. 175/2016.

Autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di risalita

La realizzazione degli impianti e delle infrastrutture accessorie è subordinata a autorizzazione unica. L’istanza va presentata al comune con progetto esecutivo firmato dal tecnico progettista e dal richiedente. Il progetto deve contenere elementi tecnici, caratteristiche dell’impianto, indagini geologiche e forestali, documentazione dei luoghi, piano di ripristino finale, relazione sulla conformità urbanistica e sull’integrazione con piste e programmi turistici, prova della disponibilità dei terreni o richiesta di servitù, piano finanziario, piano di manutenzione dell’intero ciclo di vita ed eventuali esperienze del proponente.

In caso di più istanze, sono previsti criteri di priorità che privilegiano i titolari di piste collegate, i concessionari di impianti esistenti, i titolari di autorizzazioni all’esercizio di piste presenti nell’area, i titolari di impianti revocati, le strutture turistiche, gli enti pubblici e, da ultimo, altri privati. L’ente competente valuta contestualmente tutti gli aspetti rilevanti e indice la conferenza di servizi; ove necessario acquisisce anche il nulla osta ministeriale previsto dal d.p.r. 753/1980.

Se il progetto richiede VIA regionale, l’autorizzazione è rilasciata nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale. Anche qui può essere imposto un deposito cauzionale per il ripristino finale dell’area.

Autorizzazione all’esercizio degli impianti di risalita

L’apertura al pubblico degli impianti avviene previa autorizzazione dell’ente competente. L’istanza deve indicare il nulla osta tecnico ANSFISA, il provvedimento autorizzatorio alla realizzazione, il certificato di collaudo e gli esiti delle verifiche, la documentazione contabile sul costo effettivo dell’investimento e, se previsto, il regolamento di esercizio.

L’autorizzazione disciplina esercizio, manutenzione e soccorso agli utenti; deve comunque prevedere l’obbligo di segnalare alla partenza le condizioni di percorribilità delle piste collegate. Può stabilire anche periodi e orari minimi di apertura. La durata è commisurata alla vita tecnica dell’impianto; il rinnovo segue il medesimo iter autorizzatorio. Il gestore deve comunicare l’esito delle revisioni previste dalla normativa statale.

Varianti, servitù e rapporti con i terreni

Le semplici sostituzioni di componenti o gli adeguamenti tecnici non incidenti sulle caratteristiche costruttive o prestazionali possono essere eseguiti con semplice comunicazione all’ente competente. Le altre varianti, comprese quelle relative alla protezione dal pericolo di valanghe, sono trattate come varianti costruttive e seguono la stessa procedura dell’autorizzazione alla realizzazione.

Se il proponente non dispone dei terreni necessari, può ottenere coattivamente la servitù di pista, di impianto o di opere accessorie. La costituzione è disposta dall’ente competente con contestuale determinazione dell’indennità dovuta al proprietario.

La legge elenca in modo espresso le facoltà comprese nella servitù, tra cui movimenti terra, disboscamento, realizzazione di accessi e infrastrutture, utilizzo del sedime, passaggio di tubazioni, transito di sciatori e impianti durante l’esercizio, interdizione di accesso durante esercizio e manutenzione e apposizione di cartelli e apprestamenti di sicurezza.

Revoca, decadenza e ripristino finale

Le autorizzazioni all’esercizio di piste e impianti sono revocate se gli stessi non sono più coerenti con la pianificazione territoriale e urbanistica, oppure per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità o sicurezza. In caso di revoca, se il titolare non è responsabile della causa, spetta un indennizzo per il mancato ammortamento, calcolato sul costo delle opere al netto degli ammortamenti fiscali maturati. La disciplina si applica anche alle autorizzazioni anteriori alla legge.

L’ente competente può dichiarare la decadenza nei casi di perdita dei requisiti tecnici o finanziari, inosservanza delle prescrizioni, mancato avvio o abbandono dell’esercizio, reiterate irregolarità, violazione ripetuta delle prescrizioni sull’esercizio e sul personale, o mancato rispetto delle norme su sicurezza del lavoro e contratti collettivi. Nei casi diversi dalla perdita dei requisiti, la decadenza è preceduta da diffida ad adempiere entro 15 giorni. La decadenza non dà diritto ad alcun indennizzo e si applica anche alle autorizzazioni già rilasciate.

In caso di dismissione delle piste o degli impianti, il titolare deve ripristinare l’area a proprie spese. Entro sei mesi dalla cessazione dell’esercizio deve presentare il progetto esecutivo di rimessa in pristino; gli interventi devono essere eseguiti entro 365 giorni dall’approvazione. A lavori ultimati il deposito cauzionale viene svincolato. Se il titolare non provvede, l’ente competente esegue gli interventi e recupera dal soggetto inadempiente le somme eccedenti la cauzione.

Vigilanza e sanzioni amministrative

Le funzioni di soccorso e vigilanza sul comportamento degli utenti, ai sensi del d.lgs. 40/2021, sono svolte da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale, che irrogano anche le relative sanzioni statali.

La vigilanza sul rispetto del regime autorizzatorio spetta ai comuni. Chi gestisce piste o impianti senza autorizzazione, oppure dopo revoca o decadenza, è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro. La violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni comporta sanzione da 500 a 3.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva. La violazione degli obblighi relativi a prezzi, orari e comunicazioni al pubblico degli impianti comporta sanzione da 150 a 1.000 euro.

Norme transitorie, abrogazioni e disciplina previgente

Le province devono adeguare i PTC alla nuova legge; fino all’adeguamento restano efficaci i piani provinciali delle aree sciistiche attrezzate approvati in base alla l.r. 93/1993. I procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la disciplina della l.r. 93/1993.

Sono abrogate, o cessano comunque di avere efficacia, la l.r. 93/1993, l’articolo 41 della l.r. 5/1995, l’articolo 2 della l.r. 63/2010, gli articoli 1 e 2 della l.r. 33/2020 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 23/1995 sulle direttive per il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.

Disposizioni finanziarie

Per il sostegno degli investimenti pubblici sui comprensori sciistici è autorizzata per il 2026 la spesa di 1.000.000 euro. Per gli investimenti su beni non di proprietà pubblica è autorizzata per il 2026 la spesa di 500.000 euro. Per il sostegno delle spese di funzionamento a carico di soggetti pubblici è autorizzata per il 2026 la spesa di 500.000 euro. Per la copertura sono previste variazioni di bilancio per gli anni indicati.

Per il triennio 2025-2027 il finanziamento dei contributi destinati a soggetti privati per gli oneri di funzionamento resta assicurato dagli stanziamenti già previsti dalla l.r. 75/2020. Per il resto, la legge dichiara che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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