L.R. Puglia 32/2011
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene sulla l.r. Puglia 15/2002 in materia di formazione professionale, estendendo l’uso degli atti unilaterali d’obbligo, ridefinendo i soggetti attuatori e aggiornando i requisiti contrattuali per l’accreditamento degli organismi formativi. Istituisce inoltre l’elenco regionale degli organismi accreditati, necessario per svolgere attività formative previste e finanziate dalla legge.
Modifiche all’accreditamento degli organismi formativi nella formazione professionale pugliese
Modifiche alla disciplina dell’accreditamento degli organismi formativi
La legge regionale Puglia 5 dicembre 2011, n. 32 interviene sulla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 in materia di formazione professionale, con l’obiettivo di aggiornare la disciplina dell’accreditamento e dell’operatività degli organismi formativi. Le modifiche riguardano soprattutto i rapporti con la Provincia, i soggetti che possono svolgere attività formative e l’istituzione dell’elenco regionale degli organismi accreditati.
Rapporti con le Province e strumenti di regolazione
Nell’ambito delle funzioni provinciali viene previsto che, oltre alle convenzioni, possano essere utilizzati anche atti unilaterali d’obbligo. La stessa possibilità viene estesa alle disposizioni della legge che disciplinano gli organismi attuatori e le modalità con cui si instaurano i rapporti necessari per la realizzazione delle attività formative.
Soggetti che possono svolgere attività formative
La disciplina degli organismi attuatori viene rimodulata distinguendo più chiaramente le tipologie di soggetti ammessi:
- vengono ricompresi i soggetti privati senza la precedente limitazione riferita al fine di lucro;
- per gli enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, l’attività è ammessa solo per la formazione dei propri dipendenti o per attività finalizzate alla loro assunzione;
- vengono soppressi alcuni previgenti riferimenti ad altre categorie di soggetti.
Requisiti per l’accreditamento degli organismi formativi
La legge aggiorna i requisiti per l’accreditamento degli organismi formativi, precisando che:
- le convenzioni e gli atti unilaterali d’obbligo devono essere stipulati o sottoscritti secondo quanto previsto dalla disciplina regionale;
- l’accreditamento riguarda gli organismi formativi e non più, nella denominazione, le strutture formative;
- gli organismi devono applicare ai propri dipendenti, e ove compatibili anche ai collaboratori autonomi, compresi quelli occasionali, il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale;
- se più favorevoli, devono comunque essere applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale del settore della formazione professionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Elenco regionale degli organismi formativi
Viene istituito presso il Servizio formazione professionale l’elenco regionale degli organismi accreditati per lo svolgimento delle attività formative previste dalla legge. L’iscrizione in tale elenco costituisce condizione necessaria per svolgere le attività di formazione professionale previste e finanziate dalla normativa regionale.
Decorrenza e efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 9 dicembre 2011. Non sono previsti termini temporali di applicazione limitati o regimi transitori nel testo fornito.
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