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Legge

L.R. Puglia 35/2011

“Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile)”

Normativa regionaleL.R. Puglia 35/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 35/2011 integra l’art. 5 della l.r. 39/1995: i coordinamenti provinciali di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile, uno per provincia, sono iscritti di diritto all’elenco regionale; è previsto un contributo spese di 5.000 euro per ciascun coordinamento per il 2011 e, per il futuro, nei limiti di bilancio; la Regione può inoltre stipulare accordi per attività formative e di rafforzamento operativo.

Integrazione della disciplina regionale pugliese sul volontariato di protezione civile

Integrazione della disciplina regionale sul volontariato di protezione civile

La legge regionale della Puglia n. 35 del 12 dicembre 2011 interviene in modo puntuale sulla disciplina del volontariato di protezione civile, integrando l’articolo 5 della legge regionale n. 39/1995. L’obiettivo è riconoscere formalmente i coordinamenti provinciali, sostenerne il funzionamento e consentire accordi specifici con la Regione per attività operative e formative.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La modifica riguarda i coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile costituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2010, n. 1019.

Sono destinatari della disciplina:

  • i coordinamenti provinciali di volontariato di protezione civile;
  • i gruppi comunali di protezione civile aderenti ai coordinamenti;
  • la Regione Puglia, quale ente chiamato a iscrivere, finanziare e stipulare eventuali accordi.

Iscrizione di diritto all’elenco regionale

I coordinamenti provinciali, nella misura di uno per ciascuna provincia, sono iscritti di diritto all’elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile.

L’iscrizione è subordinata alla presentazione della documentazione costitutiva, e in particolare:

  • copia conforme all’originale dell’atto costitutivo;
  • statuto;
  • documenti redatti in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure scrittura privata registrata.

La norma mira a riconoscere in via automatica tali organismi all’interno del sistema regionale di protezione civile, evitando ulteriori passaggi costitutivi oltre alla verifica della documentazione richiesta.

Contributo spese per il funzionamento

La Regione Puglia riconosce a ciascun coordinamento provinciale un contributo spese per il funzionamento pari a 5.000 euro per l’anno 2011.

Per tale annualità il finanziamento grava sul capitolo 531040, denominato “Spese per l’organizzazione, le attività e gli interventi del servizio di protezione civile - L.R. 39/95 e L.R. n. 18/2000”.

Per gli anni successivi, il contributo può essere riconosciuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione. La disposizione, quindi, non prevede un finanziamento automatico e permanente, ma lo collega alla disponibilità delle risorse annualmente iscritte.

Accordi per attività operative e formative

La Regione Puglia può definire, mediante appositi accordi con ciascun coordinamento provinciale, specifiche attività finalizzate a:

  • migliorare e rafforzare l’operatività del sistema regionale di protezione civile;
  • realizzare percorsi formativi;
  • diffondere la cultura della protezione civile.

La possibilità di accordi è riferita ai singoli coordinamenti provinciali e presuppone che essi siano iscritti anche al registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 11/1994.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Quanto al contenuto economico, la previsione espressa del contributo di 5.000 euro riguarda soltanto l’anno 2011; per gli anni successivi opera solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Da un punto di vista pratico, la disciplina ha natura di modifica puntuale di una normativa ancora vigente, ma la misura finanziaria specifica per il 2011 è ormai esaurita.

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