Sentenza del 27/06/2016 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Errata procedura prevista per la collaborazione volontaria - Favor rei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione delle sanzioni ridotte previste dalla Legge n. 186/2014 sulla collaborazione volontaria, invocando anche il principio del favor rei. Sosteneva che la propria autodenuncia, presentata prima dell'entrata in vigore della legge, rendeva impossibile seguire la procedura formale prevista dall'art. 5-quater e che, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto comunque beneficiare della disciplina sanzionatoria più favorevole.
La decisione
La richiesta è stata respinta. Le agevolazioni sanzionatorie della Legge n. 186/2014 sono collegate all'adozione della specifica procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge e non possono essere applicate autonomamente a chi non abbia seguito tale procedura. Il principio del favor rei non consente di estendere retroattivamente il trattamento agevolato a una dichiarazione spontanea presentata prima dell'entrata in vigore della normativa, né di sostituire la procedura speciale richiesta dalla legge. Restano quindi dovute le sanzioni ordinarie per l'omessa dichiarazione degli investimenti esteri.
Norme richiamate
Legge n. 186/2014
La disciplina agevolata delle sanzioni è applicabile nell'ambito della specifica procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge; non opera come beneficio generale per qualsiasi autodenuncia relativa ad attività estere.
Art. 5-quater della Legge n. 186/2014
La norma disciplina la procedura formale di collaborazione volontaria, che costituisce presupposto per l'accesso alle relative agevolazioni. Una dichiarazione spontanea presentata al di fuori di tale procedura non è sufficiente.
Principio del favor rei
Il principio della disposizione sanzionatoria più favorevole non può essere utilizzato per applicare un regime agevolato che presuppone una procedura speciale non attivata o non attivabile temporalmente.
Massime di principio
- Le riduzioni sanzionatorie previste da una procedura speciale si applicano, di regola, solo se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti e gli adempimenti formali richiesti dalla procedura stessa.
- Una spontanea regolarizzazione o autodenuncia non produce automaticamente gli stessi effetti della collaborazione volontaria prevista dalla legge, soprattutto quando è stata presentata prima dell'entrata in vigore della disciplina agevolata.
- Il favor rei opera sulle sanzioni quando ricorrono i presupposti della norma più favorevole, ma non consente di creare ex post i presupposti procedurali richiesti per ottenere un beneficio.
- Quando la legge collega l'agevolazione alla presentazione di una specifica istanza entro determinati termini, l'impossibilità oggettiva di presentarla non comporta necessariamente l'estensione del beneficio a condotte diverse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 525 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 3798 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →