Cassazione Civile, Sentenza n. 11005/2021 del 26/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'INPS per contributi e sanzioni relativi alla iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009 (importo richiesto €1.559). L'INPS deduce violazione e errata interpretazione delle norme relative all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (art. 2 comma 26 e ss. L. 335/1995, art. 18 d.l. 98/2011 conv. L. 111/2011, art. 44 comma 2 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003 e altre disposizioni), sostenendo che la circostanza che la resistente fosse iscritta ad albo e titolare di partita IVA comportava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata indipendentemente dal reddito prodotto
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la corte territoriale avesse commesso un errore di diritto nel desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata esclusivamente dal fatto che il reddito prodotto fosse inferiore a €5.000, senza accertare previamente se l'attività svolta avesse carattere di abitualità. La Cassazione ha chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per chi esercita professionalmente in modo abituale un'attività autonoma (anche se iscritto a albo), mentre la soglia dei €5.000 rileva solo per l'attività occasionale. Ha altresì precisato che l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione materiale costituiscono presunzioni di abitualità ma non presunzioni legali iuris et de iure; la produzione di reddito inferiore a €5.000 può costituire un indizio da valutare insieme agli altri elementi. Per questi motivi la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello indicata nel dispositivo per nuovo esame, con condanna alle spese di legittimità a carico della parte soccombente
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, Legge 335/1995
prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata a carico dei soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo riguarda l'esercizio abituale di attività professionale; la circostanza dell'iscrizione ad albo non basta di per sé a qualificare l'attività come abituale senza accertamento di fatto
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. L. 326/2003
estende l'obbligo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000
La soglia dei €5.000 rileva esclusivamente per individuare il regime contributivo delle prestazioni occasionali; non sostituisce l'accertamento dell'abitualità per le attività professionali
art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, conv. L. 111/2011
Funge da interpretazione autentica dell'art. 2 L. 335/1995 confermando che l'obbligo riguarda chi percepisca reddito da esercizio abituale dell'attività professionale
art. 61 e art. 69-bis, d.lgs. 276/2003
art. 61 comma 3: "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"; art. 69-bis comma 3: esclude tali professioni dalla presunzione di continuità
Tali disposizioni operano discipline di favore nell'ambito dei rapporti contrattuali e fiscali ma non generano una presunzione legale secondo cui l'iscrizione all'albo implichi automaticamente l'abitualità ai fini della Gestione separata
Cass. S.U. n. 3240/2010 (giurisprudenza)
Richiamata come principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è rivolto a chi percepisce reddito da esercizio abituale di attività professionale; conferma il quadro interpretativo applicato dalla Corte
Cass. n. 32167/2018 e altre pronunce successive (Cass. nn. 519/2019, 317/2020, 1827/2020, 477-478/2021)
Casi citati come conferma della giurisprudenza consolidata che distingue tra abitualità dell'attività (requisito per iscrizione) e soglia reddituale per le prestazioni occasionali
Cass. n. 3799/2019 (citata)
La Corte precisa che l'affermazione in quella pronuncia secondo cui il reddito superiore a €5.000 determinerebbe l'obbligo di iscrizione deve intendersi nel senso che il superamento della soglia rende irrilevante la questione dell'abitualità poiché comunque si determinerebbe l'assoggettamento contributivo
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'abitualità dell'attività professionale e non esclusivamente dall'iscrizione ad un albo o dal possesso della partita IVA
- La soglia dei €5.000 annui riguarda esclusivamente le prestazioni occasionali: se superata, anche un'attività occasionale è soggetta a contribuzione; se non superata, non esclude di per sé l'obbligo quando l'attività sia abituale
- Iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale sono presunzioni di abitualità ma non presunzioni legali inderogabili; devono essere valutate nel complesso probatorio
- Gli artt. 61 e 69-bis del d.lgs. 276/2003 non generano una presunzione che consideri automaticamente le professioni regolamentate come non abituali ai fini della Gestione separata
- In casi simili è necessario che il giudice accerti in fatto il carattere abituale o occasionale dell'attività (valutando tutte le circostanze) e non si limiti a desumere la soluzione dal solo ammontare del reddito
- Per il contribuente, produrre elementi che dimostrino la natura occasionale dell'attività o l'appartenenza a una cassa previdenziale che abbia già la competenza contributiva è la strada efficace per contrastare pretese di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata
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