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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 28 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2023 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Decreti del MEFCod. G.U. 23A04470Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto determina il contributo di vigilanza IVASS dovuto per il 2023, calcolato sui premi incassati nel 2022 al netto degli oneri di gestione fissati al 4,29%: 0,53 per mille per le imprese italiane e le sedi secondarie di imprese extra-UE, 0,13 per mille per le imprese europee operanti in Italia. Stabilisce i soggetti tenuti al pagamento, un’esclusione per alcune imprese di riassicurazione europee e il versamento in due rate, entro il 31 gennaio e il 31 luglio 2023.

Contributo di vigilanza IVASS per l’anno 2023 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Contributo di vigilanza IVASS per l’anno 2023

Il decreto determina la misura e le modalità del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS per l’anno 2023 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, a copertura degli oneri di vigilanza e delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il contributo è calcolato sui premi del 2022, al netto degli oneri di gestione.

Soggetti interessati e aliquote

Il contributo è stabilito nelle seguenti misure:

  • 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 per le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e per le sedi secondarie in Italia delle imprese extracomunitarie;
  • 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 per le imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Per determinare la base di calcolo, i premi sono depurati degli oneri di gestione, fissati nella misura del 4,29% dei premi con provvedimento IVASS del 3 dicembre 2021.

Soggetti tenuti al versamento e esclusioni

Per le imprese europee operanti in regime di stabilimento, il contributo è corrisposto dalle rappresentanze situate in Italia, con riferimento ai premi raccolti nel territorio italiano. Per le imprese europee operanti in libera prestazione di servizi, il pagamento è effettuato dalle case madri, anche quando operano tramite rappresentanze situate in altri Paesi europei, sulla base dei premi complessivamente raccolti in Italia.

Sono escluse dal pagamento le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento e iscritte nell’elenco III in appendice all’Albo delle imprese.

Versamento e termini

Il contributo è versato direttamente all’IVASS secondo le modalità previste dai provvedimenti IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, come modificato dal provvedimento n. 87 del 23 luglio 2019, e n. 113 del 6 ottobre 2021. In applicazione della disciplina richiamata, il versamento è articolato in due rate: un acconto entro il 31 gennaio, pari al 50% del contributo versato per l’anno precedente, e un saldo e conguaglio entro il 31 luglio, calcolato sull’aliquota dell’anno di riferimento.

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