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Ordinanza

Ordinanza n. 231/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, − della nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 trasmessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo, con cui è stata negata l'ammissibilità di alcune spese rendicontate in relazione al progetto "Design Weekend" presentato dalla ricorrente in risposta all’Avviso pubblico protocollo n. 10276/23 del 25 maggio 2023 (doc. 1); − del foglio excel allegato alla suddetta nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 recante dettaglio spese non ammissibili (doc. 2); − ove occorra, della nota prot. 0201365/25 del 02/07/2025 tramessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo in risposta alla richiesta di riesame trasmessa dalla ricorrente tramite PEC in data 26 giugno 2025 (doc. 3); − ove occorra e, in parte qua, dell’Avviso Pubblico del 25 maggio 2023, n. 1 (doc. 4); − di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la nota prot. 76648/25 del 17 febbraio 2025 recante “richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti” (doc. 5).

Giustizia amministrativa202509776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale che ha dichiarato non ammissibili alcune spese rendicontate ai fini dell'erogazione di un rateo di finanziamento, con relativo prospetto analitico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota ministeriale del 5 maggio 2025 e il relativo foglio Excel, con cui erano state ritenute non ammissibili spese rendicontate nell'ambito del progetto "Design Weekend", ammesso a contributo a valere su un fondo pubblico. Sono state contestate, ove occorrenti, anche la risposta ministeriale alla richiesta di riesame, l'avviso pubblico e la precedente richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti. Le spese contestate, per un importo complessivo di euro 164.403,76, riguardano vitto e alloggio, materiali di consumo, servizi di noleggio, collaborazioni occasionali, locazione, servizi di trasporto e logistica e assicurazione. L'importo complessivo delle spese rendicontate era pari a euro 259.536,77, con richiesta di contributo pari a euro 129.768,39. Dalla presente ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, poiché il giudice si limita a disporre e rinnovare un'incombente istruttorio volto a verificare la conformità dei giustificativi alle modalità di rendicontazione e ai requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso pubblico.

La decisione

Il TAR non ha definito né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Preso atto della rinuncia all'incarico da parte del verificatore precedentemente nominato, ha confermato la necessità della verificazione già disposta con la precedente ordinanza e ha sostituito il verificatore, designando il Direttore pro tempore del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi Roma Tre, con facoltà di delega a un docente del medesimo dipartimento dotato di adeguata competenza. Il verificatore dovrà esaminare la proposta progettuale, la documentazione allegata, i giustificativi di spesa, le fatture considerate non ammissibili dall'amministrazione e i chiarimenti e documenti integrativi prodotti dalla società, rispondendo al quesito relativo alla conformità delle spese alle modalità di rendicontazione e ai requisiti di ammissibilità dell'articolo 7 dell'avviso pubblico. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza al nuovo verificatore per il deposito della relazione finale. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 marzo 2026. Nessuna decisione è stata quindi assunta sull'illegittimità degli atti impugnati o sulla sospensione della loro efficacia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata rinviata e non è stata ancora decisa.

  • artt. 19, 20 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa per la verificazione e per la disciplina dell'ausiliario incaricato dell'incombente istruttorio.

  • art. 1, comma 611, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    È indicato come fondamento del fondo sul quale è stato ammesso a contributo il progetto della società.

  • art. 7 dell'Avviso pubblico del 25 maggio 2023, n. 1

    Stabilisce i requisiti di ammissibilità delle spese e costituisce il parametro rispetto al quale il verificatore dovrà valutare i giustificativi contestati.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni (…) dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (…)

    Il termine per chiedere la liquidazione del compenso del verificatore decorre, nel caso concreto, dal deposito in giudizio della relazione finale di verificazione.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità di un provvedimento di rendicontazione di un contributo pubblico richiede una valutazione tecnica sulla conformità dei giustificativi di spesa all'avviso pubblico, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., acquisendo e sottoponendo all'ausiliario la documentazione progettuale, contabile e integrativa rilevante.
  • La rinuncia all'incarico da parte del verificatore precedentemente nominato non fa venir meno l'esigenza istruttoria già accertata: il giudice può sostituire l'ausiliario e confermare il quesito, la documentazione da esaminare e il termine per il deposito della relazione.
  • La valutazione della conformità delle spese rendicontate ai requisiti stabiliti dall'avviso pubblico deve essere effettuata considerando congiuntamente il progetto ammesso a finanziamento, la documentazione presentata con la domanda e la convenzione, i giustificativi di spesa, nonché i chiarimenti e i documenti integrativi acquisiti nel procedimento.
  • La domanda cautelare può essere rinviata quando il giudice ritenga necessario acquisire previamente una verificazione tecnica rilevante per la valutazione della controversia; in tal caso l'ordinanza istruttoria non anticipa alcuna decisione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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