L.R. Basilicata 39/2021
NORME PER LA PREVENZIONE E LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata disciplina la valutazione e il contenimento delle emissioni odorigene in procedimenti autorizzativi ambientali e per impianti esistenti con molestie olfattive. Impone obblighi documentali e di monitoraggio, attribuisce ad ARPAB compiti di verifica e prevede prescrizioni e limiti fissati dall’autorità competente. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione; abroga in parte la D.G.R. 709/2002 sulle emissioni odorigene.
Prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene
Prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene in Basilicata
La legge regionale disciplina, nel territorio della Basilicata, l’inserimento della componente odorigenica nei procedimenti che valutano o autorizzano emissioni in atmosfera. L’obiettivo è prevenire e limitare le molestie olfattive derivanti da attività antropiche, sia per nuovi impianti sia per impianti esistenti in presenza di criticità odorigene.
Ambito di applicazione e casi interessati
La disciplina si applica ai provvedimenti che valutano le emissioni in atmosfera, al fine di includere valori limite relativi alle emissioni odorigene. Riguarda:
- nuovi impianti e nuove attività soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alla gestione rifiuti, VIA o AIA di competenza regionale;
- impianti e attività esistenti in caso di modifiche o estensioni che richiedano screening o VIA e comportino una variazione significativa del quadro emissivo odorigeno;
- impianti e attività interessati da ripetute segnalazioni di odori, purché riscontrate oggettivamente da ARPAB o da altri enti di controllo;
- impianti e attività per i quali l’autorità competente ritenga necessario e urgente riesaminare l’autorizzazione a seguito di ripetute segnalazioni. Restano salve eventuali disposizioni regionali speciali su specifiche attività o impianti.
Definizioni rilevanti
La legge definisce i principali soggetti e concetti tecnici necessari all’istruttoria, tra cui proponente, gestore, installazione, attività, istanza e autorità competente. Introduce inoltre nozioni specifiche sul fenomeno odorigeno, come emissione odorigena, sorgente puntiforme, diffusa o fuggitiva, sorgente odorigena significativa, unità odorimetrica, portata di odore, concentrazione di odore, disturbo olfattivo, impatto olfattivo, recettore sensibile, valore di accettabilità, valore obiettivo e valore limite. Vengono fatti salvi anche i riferimenti del D.Lgs. 152/2006 e della norma UNI 11806:2021.
Obblighi del proponente o del gestore
Al momento della presentazione dell’istanza, il proponente o il gestore deve fornire una documentazione tecnica completa sulla possibile componente odorigenica dell’impianto o dell’attività. In particolare deve:
- indicare se si tratta di impianto o attività nuova oppure esistente;
- descrivere il ciclo produttivo e le materie prime, intermedie e finali che possono generare emissioni odorigene;
- caratterizzare le sorgenti emissive, indicando concentrazione e portata di odore e, ove possibile, le singole sostanze odoranti o traccianti;
- dichiarare l’esistenza o l’assenza di sorgenti odorigene significative;
- localizzare su planimetria tutte le sorgenti significative e indicarne tempi e durata di funzionamento;
- descrivere sistemi di abbattimento e misure tecniche o gestionali per il contenimento delle emissioni;
- fornire una rappresentazione cartografica dell’area di possibile ricaduta, con attenzione a residenze, attività produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili.
Quando sono presenti sorgenti significative, il proponente deve anche stimare l’impatto olfattivo secondo l’allegato tecnico e predisporre una determinazione diretta dell’impatto a regime mediante un piano di monitoraggio da sottoporre all’autorità competente e ad ARPAB. Gli stessi obblighi si applicano anche agli impianti esistenti se, nel precedente periodo autorizzativo, gli enti di controllo abbiano accertato episodi di molestia olfattiva attribuibili all’impianto. I processi con emissioni significative devono essere svolti secondo le prescrizioni autorizzative, preferibilmente in ambiente confinato e con captazione, convogliamento e trattamento mediante abbattimento efficace.
Compiti dell’autorità competente
L’autorità competente, con il supporto tecnico di ARPAB, valuta la completezza della documentazione e l’adeguatezza delle misure proposte, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, del territorio e dei possibili recettori sensibili. In sede autorizzativa deve:
- individuare valori obiettivo specifici per le diverse sorgenti, espressi in concentrazione e portata di odore;
- prescrivere modalità, parametri e frequenze del monitoraggio dell’impatto olfattivo, sia in messa a regime sia per un periodo di valutazione compreso tra 4 e 12 mesi;
- definire eventuali prescrizioni tecniche e gestionali per il contenimento delle emissioni, con relativa tempistica. Al termine del periodo di valutazione, sulla base dei controlli e della relazione del gestore da trasmettere entro 60 giorni dalla scadenza, l’autorità competente adotta uno o più provvedimenti per fissare i valori limite di emissione, confermare o modificare il piano di monitoraggio, imporre le misure operative o tecniche necessarie e, se del caso, richiedere un piano di contenimento con relativa tempistica. Se l’impatto olfattivo supera i valori di accettabilità presso uno o più recettori sensibili, l’autorità competente deve fissare nuovi valori obiettivo e ordinare una verifica del ciclo produttivo, nonché un ulteriore monitoraggio e un piano di contenimento da attuare entro 6 mesi dalla notifica. Al termine di tale ulteriore periodo, possono essere fissati i valori limite definitivi. In sede di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni devono considerare la presenza di sorgenti odorigene significative e assicurare coerenza con le finalità della legge e con le norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. La violazione di prescrizioni o valori limite comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio di settore.
Ruolo di ARPAB e attività di controllo
ARPAB svolge la verifica documentale degli elaborati di progetto e sopralluoghi finalizzati ad accertare emissioni odorigene significative e impatto olfattivo. Trasmette all’autorità competente un rapporto con esiti delle verifiche, verbali, eventuali rapporti di prova e criticità rilevate. La valutazione può avvenire anche mediante accesso remoto ai dati di monitoraggio in continuo, se disponibili. L’Agenzia può inoltre effettuare in ogni momento ispezioni sugli autocontrolli del gestore o del proponente. In presenza di segnalazioni di disturbo olfattivo trasmesse dal Sindaco dell’area interessata, ARPAB può eseguire sopralluoghi secondo le modalità dell’allegato tecnico.
Gestione delle criticità degli impianti esistenti
Per impianti o attività esistenti che determinano un disagio olfattivo accertato da ARPAB e che coinvolge porzioni significative di territorio e popolazione, la legge prevede una procedura operativa condivisa tra tutti gli enti coinvolti, articolata in più fasi e dettagliata nell’allegato tecnico. La disciplina è pensata per interventi coordinati nei casi di criticità estese e persistenti.
Regime transitorio, abrogazioni e decorrenza
I procedimenti già avviati in base alle linee guida regionali del 22 aprile 2002 per gli impianti di compostaggio e stabilizzazione restano regolati dalla normativa previgente. Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogata la D.G.R. n. 709/2002 limitatamente alle prescrizioni e disposizioni sulle emissioni odorigene. La legge è dichiarata urgente, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 set 2021L.R. Basilicata 40/2021
- Legge · 22 set 2021L.R. Basilicata 35/2021
- Legge · 22 set 2021L.R. Basilicata 36/2021
- Legge · 22 set 2021L.R. Basilicata 37/2021
- Legge · 22 set 2021L.R. Basilicata 38/2021
- Legge · 6 ott 2021L.R. Basilicata 46/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →