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Legge

L.R. Basilicata 38/2021

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 38/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 38/2021 introduce proroghe e chiarimenti sui requisiti delle strutture socio-sanitarie, disciplina un contributo straordinario per le spese di prevenzione del contagio nei servizi riabilitativi per il 2020-2021 (poi abrogato nel 2023), precisa l’esenzione da compartecipazione per il trasporto dei disabili gravi e modifica requisiti organizzativi e modalità di erogazione della riabilitazione ambulatoriale, anche in ambito domiciliare o tramite tele-riabilitazione.

Disposizioni sanitarie su strutture socio-sanitarie, riabilitazione e trasporto disabili gravi

Nuove disposizioni in materia sanitaria

La legge regionale disciplina alcuni profili organizzativi ed economici del settore sanitario e socio-sanitario della Basilicata, con interventi mirati su strutture socio-sanitarie, servizi riabilitativi e trasporto dei disabili gravi. Il testo coordinato tiene conto della L.R. 18 aprile 2023, n. 3, che ha abrogato una delle misure economiche introdotte.

Strutture socio-sanitarie: proroga dei requisiti e chiarimenti organizzativi

La legge interviene sulla disciplina dei requisiti delle strutture socio-sanitarie per evitare mutamenti organizzativi e finanziari in una fase ancora condizionata dall’emergenza sanitaria nazionale.

In particolare:

  • il termine del 1° luglio 2020 previsto dall’art. 46, comma 1, della L.R. 38/2018 è sostituito con il 31 dicembre 2021;
  • per i presidi che erogano anche prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale, tali prestazioni sono qualificate come funzione secondaria rispetto ai servizi residenziali e/o semiresidenziali, che restano la funzione principale della struttura socio-sanitaria;
  • questo chiarimento vale anche quando i servizi siano erogati in sedi decentrate, che sono considerate parte secondaria e integrante dell’unica struttura socio-sanitaria.

Contributo per la prevenzione del contagio nei servizi riabilitativi

La legge prevedeva un contributo a favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate che svolgono prestazioni di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833/1978 per conto del servizio sanitario regionale, sulla base di accordi contrattuali.

Il contributo era finalizzato a coprire le spese per misure di prevenzione e limitazione del contagio da coronavirus e, per il 2020 e il 2021, fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale, era pari al 15% della tariffa vigente di remunerazione, per ogni prestazione effettivamente erogata, nel limite del tetto di spesa complessivo regionale. Per il solo 2020, tale importo includeva anche il contributo del 3% già previsto da un provvedimento della Giunta regionale.

Questa disciplina è oggi priva di efficacia pratica perché l’articolo è stato abrogato dalla L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

Trasporto dei disabili gravi verso i servizi riabilitativi

La legge chiarisce, in via interpretativa, che per il solo servizio di trasporto dei disabili gravi che accedono ai servizi riabilitativi non è dovuta alcuna forma di compartecipazione a carico degli utenti.

Il trasporto viene considerato un ulteriore requisito di accreditamento della struttura, parte del più ampio servizio di riabilitazione semiresidenziale. L’eventuale compartecipazione resta assorbita nella tariffa applicata e richiesta dall’Azienda Sanitaria Provinciale per le prestazioni della struttura accreditata, quando ne ricorrano i presupposti individuali previsti dalla normativa vigente.

Requisiti organizzativi per i presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione

Vengono modificati i requisiti relativi ai titoli professionali e all’organizzazione dei presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione.

In particolare, nell’art. 11, comma 4, della L.R. 28/2000, il riferimento alle “discipline presenti” viene integrato con le parole “equipollenti o affini”, ampliando così il novero dei titoli rilevanti.

Riabilitazione ambulatoriale in ambiente di vita, tele-riabilitazione e continuità del trattamento

Per i requisiti minimi organizzativi dei “Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione”, la legge sostituisce la disciplina relativa all’erogazione del trattamento riabilitativo ambulatoriale in forma domiciliare.

La nuova formulazione consente che, se motivatamente prescritto nel progetto riabilitativo individuale, il trattamento possa essere svolto negli ambienti di vita dell’utente, come scuola o luoghi di lavoro, considerati domicili provvisori. Nei periodi di pausa estiva e durante le festività, le prestazioni possono continuare negli stessi plessi scolastici per evitare interruzioni che comprometterebbero efficacia e continuità dell’intervento riabilitativo; in alternativa, nei casi indicati, il trattamento può essere reso in tele-riabilitazione secondo protocolli e linee guida condivisi con l’UVBR dell’Azienda Sanitaria.

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