Circolare Inail n. 3 del 29 gennaio 2020
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020, i premi assicurativi dovuti per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto interministeriale 11 dicembre 2019. Vengono definiti ambito di applicazione, esclusioni territoriali, criteri di frazionamento e modalità di determinazione della retribuzione imponibile per il calcolo dei premi, con specifiche disposizioni per dirigenti e per collaborazioni coordinate e continuative.
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2020.
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo alle principali norme e circolari: D.L. 31/7/1987 n.317 (conv. L.398/1987), D.Lgs. 23/2/2000 n.38, decreto ministeriale 11/12/2019, nonché circolari e note Inail citate.
Oggetto e finalità
Tutela assicurativa obbligatoria per i lavoratori (anche comunitari e alcuni extracomunitari inviati dall'Italia) operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale; i premi sono calcolati su retribuzioni convenzionali annuali.
Ambito territoriale ed esclusioni
Esclusi dal regime i Paesi UE, gli Stati SEE/EEA (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) e la Svizzera, nonché gli Stati con convenzioni bilaterali (es. Argentina, Brasile, Canada, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela, San Marino, Santa Sede, Principato di Monaco, ecc.).
Retribuzioni convenzionali 2020
Le retribuzioni convenzionali per il 2020 sono quelle indicate nelle tabelle allegate al decreto interministeriale 11 dicembre 2019 e costituiscono la base per il calcolo dei premi.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni mensili convenzionali sono frazionabili in 26 giornate solo per assunzioni, cessazioni o trasferimenti intervenuti nel corso del mese; altrimenti non sono frazionabili.
Criteri per il calcolo del premio
Per le qualifiche con fasce retributive la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale del lavoratore (trattamento economico mensile contrattuale diviso 12, esclusa l'indennità estero) con la fascia corrispondente nelle tabelle.
Area dirigenziale
Per i lavoratori dell'area dirigenziale le retribuzioni convenzionali 2020 si applicano anche in deroga al criterio generale previsto dal D.Lgs. 38/2000 (retribuzione pari al massimale di rendita).
Collaborazioni coordinate e continuative
Le collaborazioni coordinate e continuative rese all'estero sono escluse dal regime delle retribuzioni convenzionali; il premio si calcola sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale previsti per le rendite INAIL (D.Lgs. 38/2000, art.5).
Validità temporale e allegati
Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; è allegata la tabella delle retribuzioni convenzionali 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (D.M. 11/12/2019).
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