Circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020
Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione per gli anni 2019 e 2020 delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 33-bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto per le annualità 2019 e 2020 (10 milioni di euro per ciascun anno), confermando le procedure di accesso già stabilite dal decreto interministeriale del 27/10/2016. Fornisce termini, modalità di presentazione delle domande, documentazione richiesta, criteri di determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni, tempi di erogazione e obblighi di rendicontazione e comunicazione agli aventi diritto.
Estensione per gli anni 2019 e 2020 del Fondo per le vittime dell'amianto (art. 1, comma 278, L. 28/12/2015, n. 208) e istruzioni operative ai fini dell'accesso alle prestazioni (art. 33-bis, DL 26/10/2019, n. 124, conv. L. 19/12/2019, n. 157)
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti principali: legge 27/3/1992 n.257, legge 28/12/2015 n.208 (art.1, comma 278 e ss.), decreto ministeriale 27/10/2016, circolari INAIL nn.7/2017 e 8/2018, determinazioni presidenziali INAIL 12/6/2017 n.272 e 12/6/2018 n.278, e art.33-bis del DL 26/10/2019 n.124 conv. L.19/12/2019 n.157.
Rifinanziamento del Fondo
Il Fondo è rifinanziato per gli anni 2019 e 2020 con una dotazione di 10.000.000 euro per ciascun anno; le risorse sono prelevate mediante riduzione del fondo di cui all'art.1, comma 862, L.208/2015.
Modalità di accesso e norme applicabili
Non sono state introdotte modifiche procedurali: restano applicabili le disposizioni del decreto interministeriale 27/10/2016 e le precedenti circolari INAIL in materia.
Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 2 marzo 2020 (modulo allegato). Per il Fondo 2019 si considerano sentenze/verbali sottoscritti entro il 31/12/2018; per il 2020 quelli entro il 31/12/2019. Invio tramite PEC a dcra@postacert.inail.it o raccomandata A.R. alla sede centrale INAIL-Direzione centrale rapporto assicurativo.
Documentazione e autocertificazioni
Alla domanda va allegata la sentenza esecutiva o il verbale di conciliazione giudiziale che attesti i beneficiari e la somma dovuta. L'avente diritto autocertifica i dati anagrafici e lo status di erede; le dichiarazioni sono soggette ai controlli previsti dal DPR 445/2000 (artt.46,47,71).
Destinatari del Fondo
Hanno diritto gli eredi (come individuati dagli artt.536 ss. c.c.) dei lavoratori deceduti per patologie asbesto-correlate contratte durante operazioni portuali nei porti interessati dalla legge n.257/1992, nei confronti dei quali sia stato riconosciuto risarcimento patrimoniale e non patrimoniale con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.
Determinazione dell'importo spettante
L'importo è corrisposto attraverso una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, calcolata in base alle domande ammissibili e agli importi dei risarcimenti indicati nei provvedimenti; la percentuale è fissata con determinazione del Presidente INAIL entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione e trasmessa al Ministero del Lavoro.
Erogazione e rendicontazione
Le prestazioni sono erogate entro 180 giorni dall'adozione della determinazione presidenziale che fissa la percentuale. Entro 60 giorni dall'erogazione, INAIL comunica al Ministero gli importi effettivamente erogati riferiti ai limiti di spesa fissati.
Obblighi a carico degli istanti
Gli aventi diritto devono informare INAIL sugli sviluppi dei giudizi relativi ai risarcimenti e comunicare ai soggetti tenuti al risarcimento di aver richiesto il beneficio; devono restituire eventuali somme indebitamente erogate in caso di successiva riforma peggiorativa della sentenza.
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rinvia integralmente alle circolari INAIL nn.7/2017 e 8/2018 e al decreto interministeriale 27/10/2016.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 29 gen 2020Circolare Inail n. 3 del 29 gennaio 2020
- Circolare · 24 feb 2020Circolare Inail n. 5 del 24 febbraio 2020
- Circolare · 25 feb 2020Circolare Inail n. 6 del 25 febbraio 2020
- Circolare · 10 gen 2020Circolare Inail n. 2 del 10 gennaio 2020
- Circolare · 11 mar 2020Circolare Inail n. 7 dell'11 marzo 2020
- Circolare · 30 dic 2019Circolare Inail n. 37 del 30 dicembre 2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →