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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 363 del 23/06/2025

Provvedimento del 23 giugno 2025

Garante Privacy363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che la società datrice di lavoro ha comunicato ai dipendenti, tramite affissione dei turni e invio e-mail, informazioni sulle causali delle assenze dei colleghi, anche tramite sigle idonee a rivelare dati relativi alla salute, a permessi ex l. 104/1992, infortuni, ricoveri e appartenenza sindacale. Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione dei principi di minimizzazione e del regime speciale delle categorie particolari di dati, non essendo l’art. 10 l. 138/1958 sufficiente a giustificare la diffusione delle causali. La società aveva già modificato la prassi sostituendo le sigle con la sola indicazione generica di assenza, sicché non sono state adottate ulteriori misure correttive; resta invece la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento.

Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A.: comunicazione illecita ai dipendenti di causali di assenza dal lavoro tramite turni affissi e via e-mail

Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. - comunicazione illecita delle causali di assenza nei turni di servizio

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da FAISA Cisal Molise nei confronti di Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A., relativo alla divulgazione ai dipendenti delle causali di assenza dal lavoro, anche tramite dati riconducibili a categorie particolari. Il procedimento ha riguardato l’affissione delle tabelle dei turni di servizio nelle bacheche aziendali e il loro invio via e-mail con sigle idonee a far emergere informazioni sulla salute, su permessi per disabilità, infortuni, ricoveri e permessi sindacali.

Fatti e istruttoria

Il reclamo, presentato il 19 settembre 2023 e regolarizzato il 30 gennaio 2024, contestava che le causali delle assenze fossero indicate con abbreviazioni quali "MAL", "104", "INF", "SOSP", "PS", "ric.osp." e "AVIS", rese disponibili a tutti i dipendenti. A seguito di richiesta istruttoria, la società ha difeso la prassi sostenendo che l’art. 10 della legge n. 138/1958 consente l’affissione dei turni e che le sigle erano funzionali alla gestione del servizio, poiché riferite ad assenze sopravvenute che impongono la rimodulazione della turnazione. Ha inoltre affermato che i turni erano esposti in luoghi non accessibili al pubblico e che le informazioni erano fornite per dare esecuzione a obblighi contrattuali.

Nel corso del procedimento, la società ha comunicato di aver eliminato tutte le abbreviazioni e gli acronimi oggetto del reclamo, sostituendoli con la sola lettera "A" per indicare genericamente l’assenza.

Qualificazione del trattamento e norme applicabili

L’Autorità ha ritenuto che le informazioni diffuse fossero idonee a rivelare dati personali e, in alcuni casi, categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9, par. 1, GDPR, in particolare dati relativi alla salute e all’appartenenza sindacale. Ha richiamato il principio per cui il datore di lavoro può trattare i dati dei dipendenti, anche particolari, solo se necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi previsti da legge, normativa UE, regolamenti o contratti collettivi, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b), e 88 GDPR.

Il Garante ha inoltre ribadito l’obbligo di rispettare i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, in particolare liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati. In tale quadro, le causali delle assenze non sono state ritenute necessarie per garantire il regolare avvicendamento e la programmazione dei turni.

Illiceità della comunicazione delle causali di assenza

L’Autorità ha osservato che i turni erano accessibili non solo a personale direttamente coinvolto nel servizio, ma a un ampio numero di dipendenti non legittimati a conoscere in dettaglio i motivi di assenza dei colleghi. Per questo ha qualificato la condotta come comunicazione illecita di dati personali ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice.

È stato precisato che i dipendenti addetti al servizio di trasporto non possono trattare informazioni di dettaglio sulle assenze dei colleghi se non sono autorizzati a farlo in ragione delle mansioni svolte. L’art. 10 della legge n. 138/1958, richiamato dalla società, è stato ritenuto insufficiente, poiché prevede solo l’affissione dei turni di servizio e non l’indicazione delle relative cause di assenza.

Valutazione finale e conseguenze sanzionatorie

Il Garante ha concluso che il trattamento dei dati particolari è avvenuto in assenza di un idoneo presupposto di liceità ai sensi dell’art. 9, par. 2, GDPR e in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR. Ha ritenuto non superati i rilievi formulati con l’avvio del procedimento e ha escluso l’archiviazione.

Poiché la società aveva già modificato la prassi aziendale, il Garante ha escluso l’adozione di ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, ritenendo cessati gli effetti della condotta.

Sanzione pecuniaria e pubblicazione

Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha richiamato l’art. 83, par. 1, 2, 3 e 5, lett. a), GDPR, valorizzando:

  • la natura, gravità e durata della violazione, riguardante la comunicazione a terzi di dati appartenenti a categorie particolari;
  • il grado di responsabilità della società, che non ha rispettato indicazioni già fornite dall’Autorità in precedenti linee guida e decisioni;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
  • la collaborazione prestata nel corso dell’istruttoria e l’adeguamento spontaneo della prassi;
  • le condizioni economiche del contravventore, desunte dal bilancio 2023.

All’esito, è stata applicata a Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito internet del Garante, nonché l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da FAISA Cisal Molise, su mandato di alcuni dipendenti della società SATI S.p.A. Società Autocooperative Trasporti Italiani. Il reclamante contestava la divulgazione ai lavoratori di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, relativi ai motivi di assenza dal lavoro, veicolati mediante i turni di servizio esposti nelle bacheche aziendali e trasmessi via e-mail.

Modalità del trattamento contestato

Le tabelle dei turni riportavano sigle o acronimi riferiti alle causali di assenza, tra cui "MAL" per malattia, "104" per permesso di assistenza a disabili, "INF" per infortunio, "SOSP" per sospensione/sanzione disciplinare, "PS" per permesso sindacale, "ric.osp." per ricovero ospedaliero e "AVIS" per donazione sangue. Secondo il Garante, tali sigle rendevano conoscibili informazioni idonee a rivelare dati sulla salute e sull’appartenenza sindacale.

Difesa della società e interventi successivi

La società ha sostenuto che i turni erano affissi in luoghi non accessibili al pubblico e che le sigle servivano solo a informare il personale sulle assenze sopravvenute, necessarie per la rimodulazione dei turni e per evitare conflitti. Ha richiamato l’art. 10 della legge n. 138/1958 e le linee guida del 23 novembre 2006 sul trattamento dei dati dei lavoratori. Nel corso del procedimento ha inoltre dichiarato di aver eliminato le abbreviazioni contestate, sostituendole con la sola lettera "A" per indicare genericamente l’assenza.

Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento

Il Garante ha ritenuto che l’art. 10 della legge n. 138/1958 imponga soltanto l’affissione dei turni di servizio, senza autorizzare l’indicazione delle cause di assenza. La comunicazione delle informazioni a tutti i dipendenti, inclusi soggetti non autorizzati rispetto a quelle specifiche informazioni, è stata qualificata come comunicazione illecita di dati personali ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice. È stata ravvisata la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e soprattutto minimizzazione, nonché dell’art. 9 GDPR per il trattamento di categorie particolari di dati.

Esito e sanzione

Poiché la società aveva già modificato la prassi, il Garante ha escluso la necessità di ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR. Ha però irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. c), e 9, par. 2, GDPR, applicando i criteri di cui all’art. 83, par. 1 e 2, GDPR e disponendo la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

Come è indicizzato

Materierapporto di lavorocategorie particolari di datisanzioni gdprpubblica amministrazione

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