R.R. Lombardia 7/2010
Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Lombardia l’installazione e la gestione di sonde geotermiche a circuito chiuso che non prelevano acqua, distinguendo tra impianti fino a 150 metri, liberi ma soggetti a comunicazione/registrazione al Registro regionale, e impianti oltre 150 metri, soggetti ad autorizzazione provinciale. Prevede divieti, distanze, controlli, monitoraggio e scadenza annuale del codice identificativo.
Installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso in Lombardia
Installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso in Lombardia
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, l’installazione e la gestione di sonde geotermiche a bassa entalpia che non comportano prelievo di acqua sotterranea. L’obiettivo è favorire l’uso della geotermia e semplificare i procedimenti, fissando al contempo vincoli tecnici, ambientali e di controllo.
Ambito di applicazione e definizioni rilevanti
La disciplina si applica esclusivamente agli impianti a circuito chiuso, cioè alle installazioni nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano prelievo di acqua sotterranea. Restano esclusi gli impianti geotermici che comportano prelievo di acque sotterranee, i quali continuano a essere regolati dalla normativa statale e regionale sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.
Il regolamento distingue tra:
- piccoli impianti, con potenza termica e/o frigorifera utile non superiore a 50 kW;
- grandi impianti, con potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW.
Sono inoltre definiti i principali concetti tecnici e amministrativi, tra cui sonda geotermica, fluido termovettore, acquifero, GRT, COP, GUE, potenza utile e Registro regionale Sonde Geotermiche (RSG).
Regole generali di installazione
L’installazione delle sonde deve rispettare le prescrizioni tecniche contenute nell’allegato 1 del regolamento e, per gli aspetti non disciplinati, le norme tecniche UNI e ISO anche in materia ambientale.
Per i grandi impianti è obbligatorio predisporre un adeguato sistema di monitoraggio degli effetti nel sottosuolo; i parametri e le modalità operative sono definiti con decreto del direttore regionale competente.
Il regolamento richiama anche la carta geo-energetica regionale quale base tecnica per individuare la vocazione del territorio lombardo allo sfruttamento geotermico, orientare il dimensionamento progettuale e individuare vincoli e limitazioni.
Divieti, vincoli e distanze
La posa delle sonde geotermiche è vietata nelle zone di tutela assoluta.
Le perforazioni devono inoltre rispettare:
- le distanze legali dal confine previste dal codice civile;
- in ogni caso, una distanza minima di 4 metri dal confine della proprietà del richiedente con la proprietà confinante.
Procedimento semplificato per sonde fino a 150 metri
Le sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna sono soggette a un regime di libera installazione, ma solo dopo registrazione obbligatoria nel RSG.
La registrazione va fatta telematicamente almeno 30 giorni prima dell’apertura del cantiere di perforazione e deve indicare, tra l’altro, dati del proprietario, dati catastali, elementi di progetto, numero e profondità/lunghezza delle sonde, materiali, geometria, fluido termovettore, stratigrafia presunta e data di apertura del cantiere.
Il proprietario deve inoltre rendere una dichiarazione di responsabilità sul rispetto dei vincoli e divieti e sulla veridicità dei dati trasmessi, nonché, se necessario, l’assenso del proprietario del terreno. Il RSG rilascia un codice identificativo dell’impianto, che vale come attestazione di registrazione del progetto.
Il codice ha validità massima di un anno dalla sua emissione; entro tale termine l’intervento deve essere realizzato. Decorso l’anno, occorre una nuova comunicazione e un nuovo codice.
Procedura per la comunicazione di fine lavori
Conclusi i lavori, il proprietario deve certificare nel RSG l’avvenuta fine lavori entro un anno dalla data di emissione del codice identificativo.
La comunicazione deve contenere la dichiarazione di fine lavori o il certificato di regolare esecuzione/collaudo, i dati sulle sonde effettivamente realizzate, le perforazioni e le stratigrafie, nonché gli elementi che dimostrino l’assenza di rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo e di pregiudizio per le acque sotterranee.
Per i grandi impianti va inoltre trasmesso, tramite il RSG, l’esito del Ground Response Test, con conduttività termica media del sottosuolo, temperatura media del sottosuolo indisturbato e resistenza termica della sonda. Al termine della registrazione della fine lavori il sistema rilascia un’attestazione di chiusura della procedura.
Procedimento autorizzatorio per sonde oltre 150 metri
Le sonde che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna sono soggette ad autorizzazione provinciale.
La domanda è presentata dal proprietario alla provincia competente; il modello e i contenuti della domanda sono stabiliti con decreto del direttore regionale competente. La documentazione deve dimostrare che l’opera, in tutte le fasi costruttive, non comporti rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo né di peggioramento della qualità delle acque sotterranee.
L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, salva sospensione per richiesta di ulteriori documenti o informazioni. Si applica la legge generale sul procedimento amministrativo.
Registrazione al RSG degli impianti autorizzati
Se l’autorizzazione provinciale è rilasciata positivamente, il proprietario deve comunque registrare l’impianto nel RSG prima dell’apertura del cantiere, trasmettendo i dati di progetto e le dichiarazioni già previste per gli impianti sotto soglia.
Anche in questo caso il RSG rilascia un codice identificativo con validità massima di un anno. Entro lo stesso termine il proprietario deve comunicare la fine lavori con indicazione del provvedimento autorizzatorio, dei dati costruttivi effettivi e degli elementi di sicurezza ambientale. Per i grandi impianti è richiesto anche qui il GRT. Il completamento della procedura è attestato dal RSG.
Registro regionale Sonde Geotermiche e monitoraggio
La Regione gestisce il Registro regionale delle Sonde Geotermiche (RSG), avvalendosi di Cestec S.p.A., con funzione di banca dati delle installazioni e di raccolta delle comunicazioni previste per i procedimenti semplificati e autorizzatori.
Il RSG serve anche al monitoraggio costante della diffusione delle sonde geotermiche sul territorio regionale. Le modalità operative di gestione e tenuta del registro sono stabilite con decreto del direttore regionale competente.
Controlli e vigilanza
Le province controllano il rispetto della disciplina mediante accesso al RSG e verifica in situ delle prescrizioni tecniche dell’allegato 1. Gli esiti dei controlli sono trasmessi alla Regione con cadenza semestrale.
Durante l’esercizio degli impianti di climatizzazione e riscaldamento alimentati da sonde geotermiche si applicano anche i controlli previsti dalla disciplina regionale sugli impianti termici, oltre alla normativa statale richiamata.
Certificazione di qualità delle imprese
I requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese che operano nella perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché i controlli necessari al mantenimento della certificazione, rinviano alle norme ISO e UNI di settore.
Revisione delle prescrizioni tecniche e disposizioni transitorie
Il contenuto dell’allegato 1 può essere aggiornato periodicamente con atto del direttore della direzione regionale competente, in ragione dell’evoluzione tecnico-scientifica e normativa.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento non sono più applicabili, per l’installazione di sonde geotermiche, le previsioni dell’articolo 22, comma 5, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2.
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