R.R. Lombardia 3/2010
Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Lombardia, la polizia idraulica sul reticolo idrico di bonifica gestito dai consorzi: vieta talune attività, sottopone altre a concessione o autorizzazione onerosa, regola canoni, cauzioni, durata e revoca dei titoli, obblighi dei frontisti e dei privati, vigilanza e sanzioni. Dal 2015 risulta modificato l’obbligo di manutenzione dei privati.
Polizia idraulica dei consorzi di bonifica
Regolamento di polizia idraulica dei consorzi di bonifica
Il regolamento detta, per la Regione Lombardia, la disciplina della polizia idraulica sul reticolo idrico di bonifica affidato ai consorzi. La normativa riguarda la tutela delle opere di bonifica e irrigazione, delle fasce di rispetto e degli equilibri idrogeologici e ambientali.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica alle attività connesse all’esercizio, alla conservazione e alla protezione delle opere di bonifica e irrigazione gestite dai consorzi, nonché alla tutela del reticolo idrico di competenza consortile e delle relative fasce di rispetto. L’obiettivo è anche la prevenzione dei rischi naturali e la salvaguardia ambientale.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento assumono rilievo, tra le altre, le nozioni di polizia idraulica, consorzio di bonifica, reticolo idrico di bonifica, autorità di polizia idraulica, opere di bonifica, alveo del corso d’acqua, distanza dai piedi dell’argine, agente accertatore, parere idraulico, ditta, concessione e autorizzazione. In particolare, i consorzi di bonifica sono qualificati come autorità di polizia idraulica sul reticolo individuato dalla legge regionale richiamata.
Attività vietate in modo assoluto
Sono vietati in modo assoluto, in relazione ai canali consorziali e alle altre opere pertinenti alla bonifica, interventi o comportamenti che possano comprometterne funzionalità e integrità. In sintesi, il regolamento vieta:
- la realizzazione di fabbricati e costruzioni entro distanze minime dal ciglio dei canali, variabili tra 5 e 10 metri in base all’importanza del canale;
- la messa a dimora di alberature, lo scavo di fossi e canali e i movimenti di terreno in alvei, scarpate, sommità arginali e fasce di rispetto, per almeno 4 metri, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;
- l’occupazione o riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d’acqua;
- lo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- l’apertura di cave che possano causare ristagni, impaludamenti o alterazioni del regime idraulico;
- ogni opera o fatto che alteri stato, forma, dimensioni, resistenza o destinazione di argini e opere di difesa, o che danneggi i corsi d’acqua;
- ingombri o depositi che possano ostruire i canali o inquinare l’acqua;
- depositi di materiali a meno di 10 metri dai corsi d’acqua idonei a esservi trasportati;
- ingombri o depositi sul piano viabile delle strade di servizio;
- interruzioni del deflusso superficiale di fossi e canali mediante rilevati.
Attività soggette a concessione o autorizzazione onerosa
Per una serie di interventi il consorzio rilascia un assenso oneroso, nella forma della concessione o dell’autorizzazione. Rientrano tra gli interventi assoggettati a titolo abilitativo, tra gli altri:
- variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e altre opere consorziali;
- costruzione, demolizione o ricostruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti e altri manufatti su o attraverso canali e strade di bonifica;
- derivazioni o prelievi d’acqua per usi diversi da quello agricolo;
- immissione di acque nei canali con mezzi artificiali o scarichi industriali;
- rampe, carreggiate o sentieri sugli argini;
- transito di veicoli su sommità arginali e banchine;
- estrazione di materiali dagli alvei;
- recinzioni amovibili a maglia sciolta, con specifici requisiti e impegno alla rimozione a richiesta del consorzio, a distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio o dall’unghia esterna arginale;
- taglio e sfalcio delle erbe sulle pertinenze consorziali;
- utilizzazione colturale temporanea di terreni di proprietà del consorzio.
La tombinatura è assentibile solo se imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, su espressa richiesta comunale. Gli scarichi da fognature o stabilimenti industriali sono assentibili solo previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa di tutela delle acque e previa adozione di misure di decantazione e depurazione.
Procedimento per il rilascio dei titoli
Il consorzio conclude il procedimento entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, dopo l’esame degli elementi istruttori e dei sopralluoghi, con provvedimento motivato. Le ulteriori modalità procedurali sono demandate al regolamento interno dei consorzi previsto dall’art. 15.
Criteri di preferenza in caso di domande concorrenti
Per le aree del demanio idrico di bonifica, i titoli sono rilasciati con preferenza rispetto ai privati a enti locali, enti pubblici, comitati e associazioni quando le finalità siano di tutela ambientale o di recupero e valorizzazione per la fruizione pubblica. Se più ditte presentano domande contemporanee per lo stesso oggetto, può costituire titolo preferenziale la proprietà del terreno frontista all’opera di bonifica interessata.
Oneri, cauzione e canone
Tutte le spese di istruttoria sono a carico del richiedente e sono determinate dal consorzio. È previsto un deposito cauzionale, sostituibile con idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni al patrimonio consortile.
L’efficacia del provvedimento è subordinata al pagamento di un canone annuo, non dovuto per opere insistenti su canali di proprietà privata non consortile. La Giunta regionale stabilisce i criteri di determinazione del canone, che è aggiornato periodicamente in base all’indice ISTAT; l’aggiornamento non si applica se i canoni sono versati in un’unica soluzione. Il canone è dovuto:
- per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio;
- in caso di rinuncia tardiva, per l’intero anno in corso se la rinuncia non perviene entro la scadenza dell’anno solare precedente, salvo forza maggiore.
Obblighi del titolare del provvedimento
I lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, che ne risponde direttamente. Se il titolare non rispetta le modalità esecutive previste, il consorzio può intervenire d’ufficio addebitando le spese all’interessato.
Il richiedente deve inoltre:
- comunicare inizio e fine lavori;
- concordare preventivamente con l’ufficio tecnico del consorzio i lavori ed eseguirli secondo gli elaborati approvati;
- concordare eventuali varianti;
- rispettare le prescrizioni tecniche del consorzio.
È vietata ogni cessione, anche parziale, dell’uso e del godimento del provvedimento. La violazione delle condizioni contenute nel titolo comporta decadenza e perdita del deposito cauzionale. Deve essere sempre consentito l’accesso ai dipendenti e agli incaricati del consorzio, anche con mezzi meccanici, alle proprietà interessate per controlli e interventi. Il rilascio del titolo non pregiudica i diritti di terzi e il titolare risponde dei danni eventualmente arrecati a beni o pertinenze demaniali o consorziali, con obbligo di ripristino a proprie spese.
Durata, revoca e decadenza
La concessione ha durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile; per gli interventi di pubblica utilità dura 9 anni ed è anch’essa rinnovabile. L’autorizzazione dura quanto necessario alle attività assentite, ma comunque non oltre 19 anni.
I titoli cessano per scadenza, revoca, decadenza o rinuncia. La revoca è possibile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, senza obbligo di indennizzo. La decadenza si verifica, tra l’altro, per mancata esecuzione nei termini, mutamento di destinazione, mancato pagamento di una rata del canone, abusiva sostituzione di altri nel godimento, o inosservanza di obblighi e prescrizioni. In caso di revoca, decadenza o rinuncia, il richiedente deve sgomberare i beni presenti nella struttura; in difetto, provvede il consorzio in danno, con rivalsa sulla cauzione.
Servitù di passaggio e interventi per esigenze idrauliche
Il consorzio può costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio su una fascia minima di 5 metri a lato del corso d’acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per le attività di bonifica e irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati.
Durante la vigenza del provvedimento il consorzio può imporre nuove condizioni per sopravvenute esigenze idrauliche o per l’esecuzione di lavori consorziali, e può ordinare la demolizione o modifica dell’opera a spese del titolare, senza obbligo di ripristino o indennizzo.
Interventi urgenti
Sono ammessi interventi in procedura d’urgenza quando siano necessari per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche. La valutazione dell’urgenza spetta alla Regione, che rilascia un provvedimento provvisorio su richiesta. Il soggetto attuatore deve comunque chiedere il titolo di assenso entro 60 giorni dall’avvio dei lavori. Gli interventi delle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non richiedono tali preventive autorizzazioni. Non sono soggette a canone le occupazioni demaniali per opere destinate alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, se eseguite direttamente dall’autorità idraulica o su sua prescrizione.
Obblighi dei frontisti e dei privati
I frontisti devono mantenere le proprietà in fregio al corso d’acqua in modo da evitare danni ad argini, rive, alveo, strade di servizio e pertinenze, nonché situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e devono informare tempestivamente l’autorità competente di ogni circostanza naturale o antropica potenzialmente pericolosa. Essi rispondono dei danni derivanti dall’inadempimento.
Per i privati il regolamento prevede obblighi di manutenzione e scolo, tra cui spurgo dei fossi, apertura di nuovi fossi necessari al deflusso, pulizia di chiaviche, paratoie e reti di fossi, rispetto di fasce libere lungo i canali di scolo non arginati, rimozione di alberi e detriti caduti nei canali o sulle strade, taglio di rami e siepi che ostacolino il servizio o il transito, conservazione di ponti e opere d’arte d’uso privato e libero passaggio agli operatori del consorzio. Il proprietario del fondo che abbia mutato destinazione da agricola a non agricola resta inoltre obbligato a mantenere la servitù di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle. Il regolamento interno dei consorzi può prevedere ulteriori obblighi. Le modifiche all’articolo relative ai privati risultano sostituite dal regolamento regionale 12 maggio 2015, n. 4.
Vigilanza, accertamento e sanzioni
La vigilanza, l’accertamento delle violazioni, la contestazione, l’irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all’autorità di polizia idraulica. Si applicano le disposizioni statali e regionali in materia sanzionatoria.
L’autorità può impartire prescrizioni per eliminare il pregiudizio arrecato all’integrità e funzionalità idraulica del corso d’acqua, individuando le opere da eseguire e il termine per adempiere. In caso di inottemperanza, previa diffida, può procedere all’esecuzione d’ufficio a spese del contravventore; in urgenza l’intervento d’ufficio può essere disposto senza diffida. Se il contravventore non è noto, l’esecuzione d’ufficio può essere disposta immediatamente, con addebito se successivamente individuato. In caso di resistenza, può essere richiesto l’intervento della forza pubblica.
Regolamenti dei consorzi e norme finali
Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, i consorzi di bonifica devono approvare un proprio regolamento contenente le procedure per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni, la determinazione specifica di canoni, spese istruttorie e cauzioni, nonché le procedure del procedimento sanzionatorio. Dall’entrata in vigore del regolamento cessa l’applicazione del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, per la materia disciplinata.
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