Ordinanza n. 16/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione Codice Pratica -OMISSIS- del 22.10.2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta per lavoro stagionale, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali e presupposti, ivi compreso il preavviso di revoca del nulla osta, ed il parere ostativo dello Sportello Unico di -OMISSIS- indicato nel provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro stagionale, unitamente al preavviso di revoca e al parere ostativo dello Sportello Unico per l’Immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta per lavoro stagionale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto valorizzato dal Tribunale, il deficit istruttorio della Prefettura, che avrebbe adottato la revoca senza considerare adeguatamente tutta la restante documentazione prodotta dall’interessato e senza verificare se essa fosse utilizzabile, idonea e completa. Il ricorso comprendeva anche gli atti connessi, consequenziali e presupposti, tra cui il preavviso di revoca e il parere ostativo dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto temporaneamente l’istanza cautelare ai fini dell’immediato riesame, ritenendo, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, fondata la censura relativa al deficit istruttorio e ravvisando un danno grave e irreparabile. Ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati e ordinato alla Prefettura di riaprire il procedimento, esaminando tutta la documentazione residua presentata dal ricorrente. L’Amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato: dovrà ritirare la revoca se la documentazione risulterà effettivamente utilizzabile, idonea e completa, oppure confermarla mediante una nuova approfondita motivazione in caso contrario. Il nuovo provvedimento, corredato da una relazione illustrativa, dovrà essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La fase cautelare è stata rinviata all’udienza del 24 marzo 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
misure cautelari monocratiche
Il decreto cautelare presidenziale emesso in precedenza aveva accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente.
art. 55 c.p.a.
domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati
Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare collegiale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private
Il Tribunale ne richiama i presupposti per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato insieme alla disciplina nazionale della privacy quale base della misura di oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la documentazione prodotta dal privato rende verosimile un deficit istruttorio nell’adozione di un provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro stagionale, il giudice amministrativo può sospenderne l’efficacia e ordinare la riapertura del procedimento ai fini di un riesame effettivo.
- La riapertura del procedimento imposta in sede cautelare richiede che l’amministrazione esamini tutta la documentazione rilevante prodotta dall’interessato e concluda con un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato.
- Nel riesame, l’amministrazione deve ritirare il provvedimento di revoca qualora la documentazione residua risulti effettivamente utilizzabile, idonea e completa; se invece intende confermare la revoca, deve fornire una nuova motivazione approfondita, coerente con gli elementi istruttori esaminati.
- La sospensione cautelare è giustificata quando, oltre a un fumus derivante dalla plausibile fondatezza del deficit istruttorio, sia ravvisabile un danno grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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