L.R. Marche 30/2017
Sagre di qualità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 20 ottobre 2017, n. 30 sostiene le “sagre di qualità”, fissandone requisiti, limiti di durata e frequenza, criteri sui prodotti e obblighi organizzativi (accessibilità, raccolta differenziata, materiali compostabili). Prevede attestazione annuale regionale, inserimento in un calendario regionale, uso di un logo e regolamento attuativo. Invarianza finanziaria.
Disciplina delle sagre di qualità nelle Marche
Disciplina delle sagre di qualità nelle Marche
La legge regionale delle Marche n. 30 del 2017 promuove sagre finalizzate a valorizzare territori, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche locali. La disciplina definisce requisiti stringenti per ottenere l’attestazione di “sagra di qualità”, con effetti applicabili nel territorio marchigiano.
Finalità e ambito di intervento
La Regione sostiene la realizzazione di sagre di qualità per promuovere lo sviluppo turistico e valorizzare biodiversità, risorse naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche ed enogastronomiche dei territori marchigiani. L’intervento regionale è quindi orientato alla promozione territoriale e alla qualificazione delle manifestazioni gastronomiche tradizionali.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge, rilevano in particolare:
- i prodotti da filiera corta, con un solo intermediario tra produttore e consumatore;
- i prodotti provenienti dal mercato locale, per i quali produzione, trasformazione e vendita avvengono entro 70 km;
- i prodotti di qualità, includendo prodotti biologici, non OGM, DOP, IGP, IGT, STG e altri prodotti a denominazione protetta, prodotti con marchio QM, DECO e presìdi Slow Food.
Per i prodotti di cui alle lettere a) e b), la materia prima deve essere di origine regionale, in coerenza con il PSR Marche 2014/2020.
Requisiti della sagra di qualità
Sono considerate sagre di qualità le manifestazioni che valorizzano un territorio mediante l’utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni enogastronomiche rappresentative della cultura, della tradizione e dell’identità locale.
La sagra di qualità deve rispettare vari vincoli organizzativi e sostanziali:
- non può essere organizzata per più di due volte all’anno;
- non può avere durata complessiva superiore a quattro giorni;
- deve prevedere iniziative di valorizzazione paesaggistica, ambientale, naturalistica, folcloristica, culturale e storica;
- deve garantire che almeno il 70% dei prodotti somministrati rientri tra quelli previsti dalla legge;
- deve esporre le caratteristiche dei prodotti utilizzati;
- deve svolgersi da almeno 10 anni e in centri storici o in altri luoghi, anche rurali, collegati alla coltivazione o lavorazione del prodotto somministrato;
- deve favorire il coinvolgimento di ristoratori locali e titolari di pubblici esercizi;
- deve organizzare la raccolta differenziata e prevedere stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie in materiali biodegradabili e compostabili.
È inoltre obbligatoria l’accessibilità per i soggetti con disabilità.
Ruolo della Regione e dei Comuni
La Regione favorisce l’organizzazione delle sagre di qualità, valorizzando volontariato, associazionismo e giovani. Entro il 30 novembre di ogni anno assegna l’attestazione di sagra di qualità ai progetti che presentano i requisiti richiesti.
I progetti devono descrivere:
- le modalità attuative della sagra;
- le forme di verifica per assicurare un controllo sistematico, indipendente e documentato sul rispetto dei requisiti;
- tali controlli sono a carico degli organizzatori.
La Regione inserisce le manifestazioni attestate nel calendario regionale e ne dà comunicazione al Comune interessato. I Comuni promuovono, nei limiti delle risorse disponibili, la realizzazione delle sagre di qualità nel proprio territorio.
Calendario regionale delle sagre
È istituito un calendario regionale delle sagre di qualità, aggiornato annualmente e inserito nelle banche dati di interesse regionale. Il calendario contiene denominazione, durata, luogo e altre indicazioni specifiche delle manifestazioni ed è pubblicato nel portale istituzionale della Regione.
Non possono essere iscritte nell’anno successivo:
- le sagre risultate non conformi ai requisiti dell’articolato;
- le sagre per le quali non sia stato comunicato alla Regione, secondo le modalità previste, l’esito dei controlli effettuati.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, adotta un regolamento attuativo che disciplina in particolare:
- i criteri per la redazione dei progetti;
- le modalità delle verifiche e dei controlli indipendenti, sistematici e documentati;
- le modalità di costituzione e tenuta del calendario regionale.
È stato emanato, in attuazione di questa previsione, il regolamento regionale 6 agosto 2018, n. 5.
Logo distintivo
Gli organizzatori delle sagre di qualità riconosciute possono utilizzare il logo previsto dall’allegato A della legge.
Disposizioni transitorie e invarianza finanziaria
Il regolamento attuativo doveva essere adottato entro cinque mesi dall’entrata in vigore della legge. Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia.
La legge prevede infine l’invarianza finanziaria: non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e l’attuazione avviene con le risorse già disponibili.
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