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Provvedimento

Deliberazione n. 743 del 27/11/2024

Provvedimento del 27 novembre 2024

Garante Privacy743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. La persona interessata aveva chiesto di intervenire per impedire la diffusione, su Instagram e Telegram, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure confermate consistono nell'ingiunzione di adottare immediatamente strumenti idonei a bloccare la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e nella prescrizione di conservarne l'eventuale versione in chiaro per dodici mesi a fini probatori, con misure tali da impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica di misure d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale intimo segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione riguardava il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore;
  • l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione d'urgenza di un provvedimento volto a impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva.

Segnalazione e attivazione della procedura d'urgenza

La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Sulla base di tale segnalazione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità del caso con la disciplina richiamata e ha attivato la procedura urgente.

Misure disposte nei confronti delle piattaforme

Con le determinazioni nn. 553 e 554 del 18 novembre 2024, trasmesse poi ai gestori delle piattaforme nella stessa data, sono state disposte due misure principali:

  • l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con successiva comunicazione tempestiva all'Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito il 27 novembre 2024 e relatore il prof. Pasquale Stanzione, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 18 novembre 2024 ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive nel testo esaminato.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione di contenuti sessualmente espliciti riconducibili alla persona interessata tramite piattaforme digitali. La segnalazione chiedeva l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza due determinazioni del 18 novembre 2024. Con esse ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire l'ulteriore diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 27 novembre 2024, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 553/2024 e 554/2024 ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi le misure già disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne l'eventuale conservazione probatoria.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatopubblica amministrazione

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