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Legge

L.R. Valle d'Aosta 7/2019

Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 7/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina elettorale regionale della Valle d’Aosta introducendo la preferenza unica, limiti di mandato, una quota minima del 35% per ciascun genere nelle liste, nuovi requisiti e termini per la presentazione delle candidature e, soprattutto, lo scrutinio centralizzato in poli territoriali. Abroga la sperimentazione del 2017. Le nuove regole si applicano alle consultazioni regionali disciplinate dalla l.r. 3/1993.

Elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta: preferenza unica, parità di genere e scrutinio centralizzato

Elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta: preferenza unica, riequilibrio di genere e scrutinio centralizzato

La legge regionale 4 giugno 2019, n. 7 interviene sulla disciplina delle elezioni del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, modificando la l.r. 12 gennaio 1993, n. 3. Il provvedimento introduce la preferenza unica, rafforza la rappresentanza di genere nelle liste e riorganizza le operazioni di voto e scrutinio tramite poli di scrutinio territoriali.

Disciplina della candidatura, dell’elettorato passivo e della rappresentanza di genere

La legge innalza a 21 anni l’età per la candidatura e ridisegna alcuni requisiti e modalità di presentazione delle liste. È previsto un limite ai mandati consecutivi: non è immediatamente rieleggibile chi abbia già svolto tre mandati consecutivi da consigliere regionale, salvo il caso in cui uno dei tre mandati precedenti sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno.

Le liste devono rispettare un equilibrio di genere più stringente: ciascun genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 35%, arrotondato all’unità inferiore.

In materia di presentazione delle candidature e delle sottoscrizioni:

  • la candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti indicati dalla legge;
  • le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio;
  • i moduli devono riportare contrassegno, dati dei candidati e dei sottoscrittori;
  • per le liste è ridotto il numero minimo e massimo di elettori sottoscrittori, da 1.000-1.500 a 900-1.400.

Preferenza unica e modalità di espressione del voto

La riforma sostituisce il sistema delle preferenze plurime con la preferenza unica. Una scheda valida esprime comunque un voto di lista, ma l’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista votata.

La preferenza può essere espressa:

  • scrivendo nome e cognome, oppure solo il cognome del candidato;
  • in caso di omonimia, con nome e cognome e, se necessario, data e luogo di nascita;
  • in alternativa, con il numero arabo del candidato;
  • per i candidati con doppio cognome, anche con uno solo, salvo rischio di confusione.

Sono disciplinate anche le ipotesi in cui la scheda non rechi il contrassegno di lista o rechi più contrassegni: in tali casi il voto viene attribuito alla lista cui appartiene il candidato preferito, purché la preferenza sia univoca e riferibile alla lista. Le preferenze eccedenti l’unica consentita sono nulle.

Riorganizzazione delle operazioni di voto e scrutinio: poli di scrutinio

La legge introduce uno scrutinio centralizzato. Per lo spoglio sono istituiti otto Poli di scrutinio:

  • uno nel Comune di Aosta;
  • uno in ciascuna delle Unités des Communes valdôtaines;
  • con l’eccezione delle Unités Mont-Rose e Walser, che costituiscono un unico Polo.

La Giunta regionale individua con deliberazione le sedi dei Poli e il numero degli Uffici di scrutinio per ciascun Polo.

In ciascun Polo sono costituiti Uffici di scrutinio composti da:

  • un Presidente;
  • quattro scrutatori, di cui uno vicepresidente;
  • un segretario.

Sono inoltre previsti Presidenti responsabili di Polo, estratti a sorte dal Presidente del Tribunale di Aosta tra i Presidenti di sezione iscritti all’albo, con funzioni di coordinamento, e relativi supplenti.

Preparazione dei locali, materiali e designazioni

Il Sindaco del Comune sede di Polo, o un assessore delegato, con il segretario comunale, deve verificare entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali:

  • la disponibilità di sale idonee per gli Uffici di scrutinio e di uno spazio per le buste con le schede votate;
  • l’esistenza e il buono stato di tavoli, tramezzi e arredi necessari.

Il giorno precedente l’elezione, entro le ore 12, devono essere presentate al segretario del Comune sede di Polo le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli Uffici di scrutinio.

Dal giorno successivo alla votazione, dalle ore 7, i Presidenti degli Uffici di scrutinio prendono in consegna i locali e il materiale elettorale, inclusi manifesto delle liste, verbali di nomina degli scrutatori, designazioni dei rappresentanti di lista e materiale di cancelleria.

Svolgimento della votazione e chiusura dei seggi

La legge aggiorna i tempi di chiusura delle operazioni di voto, che in più punti sono portati alle ore 23 anziché alle ore 22. Le schede devono riportare accanto al contrassegno una linea orizzontale per la preferenza unica e non possono contenere altri segni o indicazioni.

Alla chiusura della votazione, gli Uffici di sezione:

  • contano le schede votate;
  • le raggruppano in mazzette da 50 e le inseriscono in buste sigillate;
  • redigono il verbale in duplice copia;
  • formano i plichi da inviare al Tribunale ordinario di Aosta e alla Presidenza della Regione;
  • depositano una copia del verbale presso il Comune, con avviso all’albo pretorio online.

I Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dalle forze dell’ordine, consegnano al Polo di scrutinio le buste contenenti le mazzette e la comunicazione con il totale delle schede votate.

Scrutinio centralizzato: tempi, modalità e controlli

Lo scrutinio inizia il giorno successivo alla votazione. I Presidenti responsabili di Polo verificano l’integrità dei sigilli, aprono le buste e formano pile di non più di 1.000 schede, assicurando che ogni pila contenga mazzette provenienti da Uffici di sezione diversi. Le pile vengono poi consegnate ai Presidenti degli Uffici di scrutinio.

Alle ore 8 dello stesso giorno gli Uffici di scrutinio avviano lo spoglio, che deve svolgersi senza interruzione e concludersi entro le ore 24. Lo scrutinio segue una sequenza rigorosa:

  • apertura e lettura di una scheda alla volta;
  • proclamazione pubblica del contrassegno votato e dell’eventuale preferenza;
  • annotazione dei voti di lista e di preferenza;
  • inserimento delle schede scrutinate in apposita cassetta o scatola.

Sono vietati:

  • lo scrutinio di una scheda prima che la precedente sia stata riposta nella cassetta o scatola;
  • lo scrutinio separato delle preferenze rispetto ai voti di lista;
  • la manipolazione delle schede da parte di soggetti diversi dai componenti dell’Ufficio.

Operazioni successive allo scrutinio e trasmissione degli atti

Al termine dello scrutinio il Presidente dell’Ufficio:

  • redige l’estratto del verbale con i risultati;
  • trasmette subito l’estratto alla Presidenza della Regione tramite il Comune sede di Polo;
  • chiude il verbale in plico sigillato;
  • consegna un esemplare del verbale, con schede e documenti, alla cancelleria del Tribunale di Aosta;
  • deposita l’altro esemplare presso il Comune sede di Polo, con pubblicità mediante albo pretorio online.

In caso di forza maggiore che impedisca la conclusione dello scrutinio entro il termine, il Presidente dell’Ufficio deve entro le ore 4 del giorno successivo formare i plichi con schede spogliate, schede non scrutinate, verbali e documenti e portarli alla cancelleria del Tribunale di Aosta. Il Presidente del Tribunale può disporre il sequestro dei verbali e delle schede in caso di inadempimento.

Ufficio elettorale regionale e proclamazione dei risultati

L’Ufficio elettorale regionale, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, procede allo spoglio di eventuali schede inviate dagli Uffici di scrutinio e al riesame delle schede con voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Tiene conto delle annotazioni a verbale, delle proteste e dei reclami e decide sull’assegnazione dei voti ai fini della proclamazione.

Terminato il riesame, le schede riesaminate, assegnate e non assegnate sono chiuse in un unico plico allegato al verbale finale.

Aspetti economici e rimborsi

La Giunta regionale stabilisce con deliberazione gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e ai Presidenti responsabili di Polo, senza nuovi oneri per le finanze regionali.

Le spese per:

  • arredamento dei seggi;
  • compilazione delle liste elettorali di sezione;
  • compilazione e distribuzione delle tessere elettorali;
  • allestimento dei Poli e degli Uffici di scrutinio;
  • pagamento delle competenze ai membri degli Uffici di sezione e di scrutinio; sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.

Rinvio alla Giunta regionale e abrogazioni

La Giunta regionale è autorizzata a definire con deliberazione gli aspetti procedurali necessari per il funzionamento dello scrutinio centralizzato.

È espressamente abrogata la legge regionale 16 ottobre 2017, n. 15, che disciplinava in via sperimentale la procedura di scrutinio centralizzato.

Voto elettronico

La legge demanda alla Giunta regionale una valutazione sulla praticabilità dell’uso di apparecchiature elettroniche per voto e scrutinio, considerando gli effetti sull’intero procedimento elettorale. Se la soluzione sarà ritenuta fattibile, gli adeguamenti normativi dovranno essere approvati con legge regionale ai sensi dello Statuto speciale.

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