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Legge

L.R. Valle d'Aosta 6/2019

Rideterminazione, ai sensi dei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 6/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale attua l’Intesa Stato-Regioni del 3 aprile 2019 e ridetermina gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità previsti dalla l.r. 33/1995, con esclusione dei trattamenti già integralmente contributivi. Gli effetti economici decorrono dal 1° novembre 2019; da tale data operano anche le abrogazioni della l.r. 19/2015 richiamate dalla legge.

Rideterminazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali

Rideterminazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali

La legge disciplina, per la Regione interessata, la ricalcolazione degli assegni vitalizi previsti dalla normativa regionale sui consiglieri e sulla Giunta, in attuazione dei commi 965, 966 e 967 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 e dell’Intesa del 3 aprile 2019. Il provvedimento incide solo sugli assegni vitalizi regionali in corso o ancora da erogare e stabilisce anche la decorrenza degli effetti economici e alcune abrogazioni correlate.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • gli assegni vitalizi diretti;
  • gli assegni vitalizi indiretti;
  • gli assegni vitalizi di reversibilità;
  • sia quelli già in pagamento, sia quelli non ancora erogati, sia quelli sospesi.

La base di calcolo è l’importo lordo dell’assegno vitalizio, senza considerare le riduzioni temporanee previste dalla l.r. 19/2015. Restano invece esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali già determinati esclusivamente con il sistema contributivo.

Criteri di rideterminazione

La rideterminazione avviene mediante il montante contributivo individuale, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto dall’Intesa, in relazione all’età anagrafica del titolare alla data di decorrenza dell’assegno. Le frazioni d’anno sono valorizzate proporzionalmente in base ai mesi.

Limiti minimi e confronto con l’importo originario

Il nuovo importo non può essere inferiore:

  • al risultato ottenuto applicando all’assegno originario le aliquote dell’allegato A della legge, individuate in relazione allo scostamento percentuale tra assegno originario e assegno rideterminato;
  • in ogni caso, a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già in godimento fosse inferiore a tale soglia.

Se il calcolo basato sul montante contributivo risulta più favorevole, non si applica l’allegato A; in ogni caso il nuovo assegno non può superare l’importo spettante prima delle riduzioni temporanee previste dalla l.r. 19/2015.

Adeguamento delle aliquote per limite di spesa

Se, alla prima applicazione, la spesa complessiva per il pagamento degli assegni rideterminati supera il limite di spesa previsto dall’Intesa, le aliquote base dell’allegato A sono incrementate per scaglioni di 0,1 fino al raggiungimento del limite. Tali aliquote restano applicabili anche agli assegni da erogare successivamente alla prima applicazione.

Assegni indiretti e di reversibilità

Gli assegni indiretti e di reversibilità sono determinati applicando all’assegno vitalizio, come rideterminato dalla legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della maturazione del diritto.

Montante contributivo

Il montante contributivo è calcolato secondo la nota metodologica allegata all’Intesa. Il calcolo si fonda sui dati individuali indicati nella medesima nota oppure, in alternativa, sulle indennità consiliari e sulle percentuali di trattenuta previste dalla normativa regionale vigente nei diversi periodi di riferimento.

Rivalutazione annuale

Gli assegni vitalizi e di reversibilità, una volta rideterminati, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale a partire dall’anno successivo all’applicazione della rideterminazione, secondo l’indice ISTAT FOI pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Disposizioni correlate e abrogazioni

Restano ferme le disposizioni degli articoli 1 e 2 della l.r. 1/2018 sul sistema previdenziale dei consiglieri regionali. Sono inoltre abrogati gli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2015 a decorrere dal 1° novembre 2019.

Decorrenza ed effetti finanziari

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Tuttavia, gli effetti della rideterminazione decorrono dal 1° novembre 2019.

L’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale 2019/2021 e nell’ambito del bilancio dell’Istituto per il sistema previdenziale dei consiglieri regionali.

Testo integrale

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