Salta al contenuto
Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 111 del 23/03/2023

Provvedimento del 23 marzo 2023

Garante Privacy111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante decide su un reclamo ex art. 77 GDPR contro Google LLC relativo alla permanenza nei risultati di ricerca, associati al nome del reclamante, di alcuni URL riferiti a vicende giudiziarie risalenti nel tempo. L’Autorità ritiene infondato il reclamo per due URL che non risultano più visualizzati nelle ricerche nominali, anche rispetto alla richiesta estesa alle versioni extra UE del motore di ricerca. Accoglie invece la richiesta per gli altri URL, valorizzando la lunga risalenza dei contenuti, l’assoluzione dell’interessato e l’assenza di aggiornamenti idonei a restituire un quadro corretto e completo. Google viene ingiunta a rimuovere tali risultati di ricerca entro 20 giorni e a dare riscontro entro 30 giorni.

Google LLC: accoglimento parziale di reclamo per deindicizzazione di URL associati al nominativo dell'interessato e diritto all'oblio

Google LLC: deindicizzazione di URL associati a vicende giudiziarie e diritto all'oblio

Il Garante si pronuncia su un reclamo ex art. 77 GDPR proposto nei confronti di Google LLC per la permanenza, nei risultati di ricerca associati al nome dell'interessato, di URL riferiti a una vicenda giudiziaria risalente nel tempo. Il reclamante chiedeva la rimozione dei collegamenti e l'estensione della deindicizzazione anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca.

Origine del procedimento e posizione delle parti

L'interessato ha rappresentato che la persistente reperibilità online di articoli relativi alla vicenda processuale arrecava pregiudizio alla sua reputazione personale e professionale. Ha inoltre affermato di essere stato assolto nel 2015 e che molti editori, a fronte di analoghe richieste, avevano già proceduto alla deindicizzazione.

Google, riscontrando l'interpello preventivo, ha sostenuto che due URL non risultavano comunque visualizzati nelle ricerche condotte con il nome del reclamante. Quanto agli altri URL, ha negato l'adesione alla richiesta, ritenendo ancora sussistente l'interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni e lamentando la mancanza di elementi completi per una valutazione: in particolare, ha osservato che nel reclamo non era stata chiarita l'assoluzione per il reato di truffa, né la posizione professionale attuale dell'interessato, potenzialmente rilevante ai fini di un interesse pubblico.

Competenza e quadro normativo richiamato

Il Garante richiama l'applicabilità del GDPR a Google LLC in ragione dello stabilimento in ambito europeo e della gestione del motore di ricerca direttamente da parte della società con sede negli Stati Uniti. Viene affermata la competenza dell'Autorità ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR.

Nel merito, il provvedimento richiama il diritto all'oblio e la disciplina dell'istanza di deindicizzazione alla luce degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché delle Linee guida del Gruppo Articolo 29 del 26 novembre 2014 e delle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Viene inoltre richiamato l'art. 5, par. 1, lett. d), GDPR, sul principio di esattezza e aggiornamento dei dati.

Valutazione sui due URL non più reperibili

Quanto ai due URL indicati da Google nella prima pagina del riscontro, l'Autorità prende atto che le pagine collegate non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome dell'interessato. Per tale ragione ritiene che non vi siano i presupposti per adottare provvedimenti in merito.

La medesima valutazione viene estesa anche alla richiesta di rimozione di tali URL dalle versioni extraeuropee del motore di ricerca. Il Garante osserva che la richiesta era formulata in modo eccessivamente generico e, comunque, non consentiva di svolgere il necessario bilanciamento tra diritti dell'interessato e interesse del pubblico, come richiesto dalla giurisprudenza europea richiamata nel provvedimento.

Accoglimento del reclamo per gli altri URL

Per gli ulteriori URL oggetto del reclamo, il Garante ritiene invece sussistenti i presupposti per il diritto all'oblio. Gli articoli sono collegati a commenti pubblicati da oltre dieci anni e riferiscono informazioni relative a condotte rispetto alle quali l'interessato è stato assolto, come comprovato dalle sentenze prodotte nel procedimento.

L'Autorità evidenzia inoltre che le pagine non contengono aggiornamenti utili a fornire un quadro complessivo delle vicende realmente corrispondente alla realtà. La permanenza in rete di tali contenuti, se associata al nominativo dell'interessato, viene ritenuta idonea a produrre un impatto sproporzionato sulla sua sfera giuridica, anche perché contrasta con i principi di esattezza e aggiornamento dei dati.

Misura ordinata e adempimenti successivi

Il Garante dichiara quindi il reclamo fondato con riferimento ai restanti URL e ingiunge a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di disporne la rimozione come risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone anche l'annotazione nel registro interno dell'Autorità delle misure adottate nel caso di specie. Tuttavia precisa che tale annotazione, trattandosi di valutazione fondata sulle specificità del singolo caso, non potrà essere considerata un precedente pertinente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti contro lo stesso titolare.

Obbligo di riscontro e rimedi

Google LLC è invitata, ai sensi dell'art. 157 del Codice, a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto. Il provvedimento ricorda che il mancato riscontro a tale richiesta è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 166 del Codice.

Infine, viene richiamata la possibilità di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste dell'interessato

Il procedimento nasce da un reclamo presentato il 15 settembre 2022 ai sensi dell'art. 77 GDPR. L'interessato ha chiesto la rimozione, dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a una vicenda giudiziaria per la quale era stato coinvolto con accusa di truffa ma poi assolto nel 2015, chiedendo inoltre che la deindicizzazione fosse estesa anche ai Paesi extra UE rilevanti per lui.

Posizione di Google LLC

A seguito dell'interpello del Garante, Google ha osservato che due URL non risultavano comunque visualizzati tra i risultati di ricerca con il nome dell'interessato. Per gli altri URL ha negato la rimozione, sostenendo la persistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni e rilevando, tra l'altro, che il reclamante non avrebbe fornito elementi sufficienti sulla propria assoluzione e sulla propria posizione attuale, che potrebbe avere un ruolo pubblico.

Valutazione del Garante sui due URL non più reperibili

Per i due URL indicati nella prima pagina del riscontro di Google, l'Autorità prende atto che le pagine non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome dell'interessato. Per la stessa ragione ritiene non praticabile neppure l'estensione della richiesta alle versioni extraeuropee del motore di ricerca, anche perché la domanda appariva troppo generica per consentire il bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Valutazione favorevole al diritto all'oblio per gli altri URL

Per gli ulteriori URL, il Garante richiama i criteri elaborati dalle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Rileva che gli articoli risalgono a oltre dieci anni prima, contengono informazioni relative a condotte rispetto alle quali l'interessato è stato assolto e non riportano aggiornamenti tali da rappresentare in modo completo e corretto le vicende. La perdurante reperibilità associata al nome viene quindi considerata lesiva dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati.

Provvedimenti adottati e adempimenti richiesti

Il Garante dichiara il reclamo fondato per i restanti URL e ordina a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuoverli come risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. Dispone inoltre l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non costituirà precedente rilevante ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in futuri procedimenti contro lo stesso titolare. Google è invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate; il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell'art. 166 del Codice.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e diritto all'obliodeindicizzazioneprivacy online

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.