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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15437 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva notificato a F.C., quale erede del defunto F.S., un avviso relativo a maggiore ICI per l'anno 2003, intestato agli eredi ma notificato presso il domicilio della sola F.C. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, la validità della notifica, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere notificato a tutti gli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, oppure individualmente a ciascun erede presso il proprio domicilio fiscale qualora fosse stata presentata la comunicazione prevista dall'art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Ha inoltre dedotto vari ulteriori vizi riguardanti la tempestività dell'accertamento, l'introduzione di nuove eccezioni in appello, la qualificazione dell'atto, la rappresentanza processuale del Comune e l'omessa pronuncia della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo invalida la notifica. In caso di obbligazioni tributarie del defunto, se gli eredi non hanno comunicato all'ufficio le proprie generalità e il domicilio fiscale, l'atto deve essere notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto; se invece la comunicazione è stata effettuata, la notifica deve essere individuale e nominativa presso il domicilio fiscale del singolo erede. La notifica eseguita presso il domicilio della sola F.C., senza prova della notifica agli altri eredi e senza dimostrazione di una valida comunicazione, non rientrava in nessuna delle modalità legali. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 65, comma 2

    "Gli eredi devono comunicare" le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale all'ufficio finanziario competente

    La comunicazione costituisce un onere degli eredi e consente all'amministrazione di notificare individualmente gli atti tributari relativi al defunto presso il domicilio fiscale di ciascun erede.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 65, comma 4

    "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso"

    In assenza della comunicazione degli eredi, la notifica deve essere collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del defunto. La notifica presso il domicilio di un solo erede non è sufficiente.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 11

    Norma richiamata nel contesto della disciplina dell'accertamento e della liquidazione dell'ICI; le questioni relative alla tempestività e alla qualificazione dell'atto sono rimaste assorbite dall'accoglimento del motivo sulla notifica.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 57 e 58

    Disposizioni richiamate dalla ricorrente per contestare l'introduzione in appello di nuove domande, eccezioni e prove; la Corte non ha esaminato tali questioni perché assorbite.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario.

Massime di principio

  • Quando il contribuente è deceduto, gli atti tributari relativi a obbligazioni anteriori alla morte devono rispettare le modalità speciali previste per gli eredi.
  • Se gli eredi non hanno comunicato all'amministrazione le proprie generalità e il domicilio fiscale, l'atto deve essere notificato a tutti gli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.
  • Se gli eredi hanno effettuato la comunicazione prevista dalla legge, la notifica deve essere individuale e nominativa presso il domicilio fiscale di ciascun erede.
  • La notifica dell'atto presso il domicilio di un solo erede, senza prova della comunicazione preventiva o della notifica agli altri eredi, non soddisfa automaticamente nessuna delle modalità legali.
  • Le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione di successione non sostituiscono necessariamente la specifica comunicazione prevista dall'art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
  • Il rispetto delle modalità di notifica agli eredi non è un mero formalismo: la loro violazione può determinare la nullità assoluta e insanabile dell'atto notificato.
  • In una controversia simile è essenziale verificare preliminarmente la data del decesso, l'eventuale comunicazione degli eredi all'ufficio, il domicilio utilizzato e la prova della notifica a tutti i soggetti interessati.

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