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Circolare

Circolare numero 67 del 24-5-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dalla legge finanziaria 2005 sui fondi interprofessionali per la formazione continua: finanziamento dell’intero contributo dello 0,30% al netto dei costi amministrativi, nuove scadenze per adesioni e revoche, obblighi informativi dell’INPS verso Ministero e fondi, nonché le conseguenti variazioni al piano dei conti. Sono inoltre indicati i nuovi conti per i fondi autorizzati dal 2005 e la diversa imputazione dei conti già esistenti per contributi di competenza di anni precedenti, anno in corso e per i soggetti non aderenti ai fondi.

Modifiche alla disciplina dei fondi interprofessionali per la formazione continua e aggiornamenti contabili

Fondi interprofessionali per la formazione continua: modifiche alla disciplina e istruzioni contabili

La circolare recepisce le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2005 in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua, con effetti sia sul regime di finanziamento sia sugli adempimenti di adesione, revoca e rendicontazione. Vengono inoltre fornite le conseguenti istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.

Quadro normativo e finalità delle modifiche

La circolare prende le mosse dal comma 151 dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che modifica l’articolo 118 della legge n. 388/2000. Le innovazioni riguardano principalmente:

  • il finanziamento dei fondi interprofessionali;
  • il termine per comunicare adesioni e revoche;
  • i compiti informativi dell’INPS;
  • l’adeguamento del piano dei conti per la corretta rilevazione del gettito contributivo.

Finanziamento dei fondi interprofessionali

I fondi sono alimentati dal contributo integrativo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30%, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria. La nuova disciplina stabilisce che l’INPS trasferisca ai fondi l’intero ammontare di tale contributo, al netto dei meri costi amministrativi, mediante acconti bimestrali.

La circolare precisa che:

  • la disposizione non si applica ai datori di lavoro e/o lavoratori esclusi dalla contribuzione di cui alla legge n. 845/1978;
  • non possono essere devolute ai fondi le quote di contribuzione oggetto di agevolazione contributiva;
  • per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi resta fermo l’obbligo di versamento del contributo integrativo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978.

Adesioni, revoche e termini di comunicazione

La nuova formulazione dell’articolo 118 fissa al 31 ottobre di ogni anno il termine per esprimere l’adesione al fondo prescelto, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo. Rispetto al passato, il termine è quindi spostato dal 30 giugno al 31 ottobre.

Poiché l’adesione o la revoca vengono comunicate dall’azienda all’INPS tramite denuncia contributiva DM10/2, la circolare stabilisce che, dall’anno in corso, le nuove adesioni devono essere trasmesse con una delle denunce relative ai periodi fino a ottobre, con scadenza telematica al 30 novembre 2005 per il caso in esame.

Per il 2005 viene chiarito che:

  • le adesioni effettuate entro il 31 ottobre 2005 produrranno effetti dal 2006;
  • il termine utile per l’adesione relativo al 2005 era già scaduto il 30 giugno 2004, con invio telematico entro il 31 luglio 2004.

Quanto alle revoche, il testo normativo non indica un termine specifico; tuttavia l’INPS ritiene applicabili, per esigenze organizzative, gli stessi criteri temporali previsti per le adesioni. Restano confermate le modalità operative già in uso per adesioni e disdette.

Obblighi dell’INPS verso Ministero e fondi

La circolare evidenzia che le modifiche normative incidono anche sull’attività dell’Istituto. Dal 2005 l’INPS deve comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi:

  • la previsione del gettito della contribuzione spettante ai fondi;
  • la previsione del gettito relativo al contributo versato dai datori di lavoro non aderenti, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE).

Le modalità di scambio delle informazioni e le ulteriori informazioni utili al monitoraggio del sistema della formazione continua saranno definite con successivo protocollo d’intesa con il Ministero del welfare.

Modalità operative di compilazione del DM10/2

Per la compilazione del DM10/2 la circolare conferma integralmente le consuete modalità operative. Non vengono introdotte nuove tecniche di compilazione, ma solo un aggiornamento del contenuto contabile da rilevare e dei conti da utilizzare.

Istruzioni contabili: criteri generali

Il comma 151 della legge finanziaria 2005 impone il trasferimento dell’intero contributo dello 0,30% ai fondi paritetici interprofessionali nazionali aderiti. La circolare illustra quindi le variazioni al piano dei conti a decorrere dal 2005, distinguendo tra:

  • fondi già esistenti nel 2004;
  • nuovi fondi autorizzati dal 2005;
  • contributi dei datori di lavoro non aderenti, destinati al Fondo statale per la formazione professionale e per l’accesso al FSE.

Viene inoltre chiarito che i rapporti finanziari con gli enti destinatari del contributo sono definiti dalla Direzione Generale.

Conti relativi ai fondi già esistenti nel 2004

Per i fondi già operativi nel 2004, la circolare distingue tra conti riferiti alla quota di un terzo dello 0,30% e conti riferiti all’intero gettito.

In particolare:

  • i conti GTU 21/110-117 e GTU 21/120-127, con denominazioni aggiornate, rilevano esclusivamente il contributo pari a un terzo dello 0,30% di competenza del periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004;
  • i conti GTU 21/170-177 e GTU 21/180-187, con denominazioni variate, rilevano l’intero gettito contributivo dello 0,30% di competenza dell’“anno in corso”;
  • i conti GTU 21/130-137 e GTU 21/140-147, di nuova istituzione, sono destinati all’intero gettito dello 0,30% di competenza degli “anni precedenti” e sono movimentabili a decorrere dall’esercizio 2006.

Conti relativi ai nuovi fondi autorizzati dal 2005

Per i due nuovi fondi interprofessionali autorizzati dal 2005, ossia:

  • Fondo per i dirigenti PMI (FONDO DIRIGENTI PMI);
  • Fondo per gli Studi professionali ed aziende ad essi collegate (FONDOPROFESSIONI), sono istituiti conti specifici per la rilevazione dell’intero gettito contributivo dello 0,30%.

La circolare individua conti per:

  • competenza “anni precedenti” (GTU 21/138-139 e GTU 21/148-149);
  • competenza “anno in corso” (GTU 21/168-169 e GTU 21/188-189).

I conti GTU 21/138, 21/139, 21/148 e 21/149 sono movimentabili dal 2006.

Contributi destinati al Fondo statale per la formazione professionale e l’accesso al FSE

Il contributo dovuto dalle aziende non aderenti ai fondi interprofessionali continua a essere rilevato sui conti già istituiti:

  • GTU 21/119 e GTU 21/179 per la quota di un terzo dello 0,30% destinata al Fondo statale;
  • GTU 21/118 e GTU 21/178 per la restante misura dei due terzi, con denominazione aggiornata.

La circolare precisa inoltre che al conto GTU 21/118 continua a essere imputato anche l’ammontare dei due terzi dovuto dalle aziende aderenti ai fondi interprofessionali per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004.

Registrazioni manuali e codice documento

Per garantire la concordanza tra risultanze contabili e somme derivanti dalla ripartizione delle denunce DM10, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili deve essere utilizzato il codice documento "95". L’uso di tale codice avviene sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili.

Allegati e aggiornamento del piano dei conti

La circolare richiama due allegati:

  • l’allegato 1, con lo stralcio della legge n. 311/2004;
  • l’allegato 2, con l’elenco delle variazioni al piano dei conti.

L’allegato 2 riporta sia i conti con denominazione modificata sia i nuovi conti istituiti per dare attuazione alla nuova disciplina.

Punti principali

Nuova disciplina del finanziamento

La legge finanziaria 2005 dispone che l’INPS trasferisca ai fondi interprofessionali l’intero contributo integrativo ex legge n. 845/1978 pari allo 0,30%, mediante acconti bimestrali e dedotti i soli costi amministrativi. Restano esclusi i datori di lavoro e i lavoratori non soggetti a tale contribuzione, nonché le quote agevolate; per i non aderenti continua l’obbligo di versamento del contributo alla disciplina ordinaria.

Adesioni e revoche: nuove scadenze

L’adesione ai fondi deve essere comunicata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo. La circolare chiarisce che, per il 2005, le adesioni inviate entro tale termine producono effetti dal 2006. Per le revoche non è previsto un termine espresso dalla norma, ma l’INPS applica gli stessi criteri temporali delle adesioni; restano confermate le modalità operative già in uso tramite DM10/2.

Compiti informativi dell’INPS

Dal 2005 l’Istituto deve comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione del gettito contributivo spettante ai fondi aderenti e quella destinata al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al FSE. Le modalità di scambio delle informazioni saranno definite con successivo protocollo d’intesa con il Ministero del welfare.

Variazioni al piano dei conti

Sono aggiornati e distinti i conti relativi ai contributi per i fondi già esistenti nel 2004, per i nuovi fondi autorizzati dal 2005 (FONDO DIRIGENTI PMI e FONDOPROFESSIONI) e per il gettito destinato al Fondo statale per la formazione professionale e l’accesso al FSE. La circolare precisa quali conti rilevano il terzo dello 0,30%, quali registrano l’intero gettito per l’anno in corso o per anni precedenti e da quale esercizio ciascun conto è movimentabile.

Regole contabili e codici operativi

Per assicurare la concordanza tra contabilità e ripartizioni DM10, nelle registrazioni manuali deve essere usato il codice documento "95" sotto la responsabilità del responsabile dei flussi contabili. Sono inoltre richiamati i rapporti finanziari con gli enti destinatari del contributo, definiti dalla Direzione Generale.

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