Circolare numero 71 del 1-6-2005
SOMMARIO: Riferimenti normativi. Commissioni di certificazione. Costituzione e composizione. Funzionamento. Indirizzi operativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina della certificazione prevista dal D.Lgs. n. 276/2003, i soggetti e gli organi abilitati, le regole di competenza territoriale e per materia, nonché il funzionamento delle commissioni di certificazione. Vengono inoltre richiamate le commissioni istituite presso le Università, le Direzioni provinciali del lavoro, le Province e le specifiche commissioni per il regolamento interno delle cooperative. Infine, sono forniti indirizzi operativi all’Istituto per la partecipazione alle commissioni, per la rilevazione delle richieste di certificazione e per la gestione dei casi in cui, in sede ispettiva, emerga una difformità tra contratto certificato e rapporto effettivamente svolto.
Disciplina della certificazione dei contratti di lavoro e indirizzi operativi per le commissioni
Certificazione dei contratti di lavoro e indirizzi operativi
La circolare ricostruisce il quadro normativo della certificazione dei contratti di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 e fornisce istruzioni operative per il funzionamento delle commissioni e per la gestione, in sede ispettiva, delle difformità tra contratto certificato e rapporto concretamente svolto. L’istituto è presentato come strumento volontario destinato a ridurre il contenzioso e a supportare la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.
Quadro normativo e ambito di applicazione
Il riferimento principale è il Titolo VIII del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che disciplina la certificazione agli articoli 75-84. La procedura riguarda:
- la certificazione dei contratti di lavoro;
- la certificazione di rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c.;
- la certificazione del regolamento interno delle cooperative per i rapporti con i soci lavoratori;
- la certificazione dei contratti di appalto ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto.
La circolare precisa che la certificazione dei contratti di lavoro, inizialmente limitata ad alcune tipologie contrattuali, è stata estesa a tutti i contratti di lavoro dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Viene inoltre richiamato l’art. 86, comma 12, che attribuisce alla disciplina carattere sperimentale per diciotto mesi, al termine dei quali è prevista una verifica degli effetti da parte del Ministero del Lavoro e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.
Organi abilitati e competenze
Le commissioni di certificazione sono istituite presso:
- gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro, a livello territoriale o nazionale;
- le Direzioni Provinciali del Lavoro;
- le Province;
- le Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, registrate in apposito Albo ministeriale.
La competenza territoriale varia in base all’organo prescelto. Per le commissioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, la domanda va presentata alla commissione competente per la circoscrizione in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza cui sarà addetto il lavoratore. Per gli enti bilaterali occorre rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni. Le commissioni universitarie hanno competenza nazionale.
Sul piano della competenza per materia, la circolare precisa che:
- le rinunzie e transazioni possono essere certificate esclusivamente dagli enti bilaterali;
- il regolamento interno delle cooperative deve essere certificato dalle commissioni istituite presso le Province.
Commissioni universitarie di certificazione
Il D.I. Lavoro-Istruzione-Università e Ricerca del 14 giugno 2004 ha disciplinato l’istituzione e la tenuta dell’Albo informatico delle commissioni universitarie. Le Università possono attivare commissioni di certificazione solo se pubbliche o private legalmente riconosciute e autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale, comprese le fondazioni universitarie.
L’abilitazione richiede la registrazione nell’Albo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le commissioni devono trasmettere con cadenza semestrale studi ed elaborati contenenti indici presuntivi e criteri di qualificazione dei contratti di lavoro, utilizzabili per motivi di studio e ricerca. L’operatività delle domande di iscrizione può seguire, in attesa del portale telematico, le procedure indicate dalla lettera circolare ministeriale del 17 febbraio 2005.
La circolare precisa inoltre che l’attività universitaria può essere svolta solo nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 382/1980.
Commissioni presso Direzioni Provinciali del Lavoro e Province
La costituzione, la composizione e il funzionamento delle commissioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e presso le Province sono disciplinati dal D.M. 21 luglio 2004, mentre le norme operative sono state fornite dalla circolare ministeriale n. 48/2004.
La commissione presso la Direzione Provinciale del Lavoro è costituita nel Servizio politiche del lavoro con decreto del dirigente ed è composta da cinque membri con diritto di voto:
- Direttore Provinciale del Lavoro, che la presiede;
- due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro;
- un rappresentante dell’Inps;
- un rappresentante dell’Inail.
La commissione presso la Provincia è composta da:
- dirigente del servizio provinciale per l’impiego, che la presiede;
- tre funzionari del servizio provinciale competente;
- un rappresentante Inps;
- un rappresentante Inail;
- due rappresentanti sindacali, designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
- due rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle corrispondenti organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Alle riunioni partecipano inoltre due membri consultivi:
- un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate;
- un rappresentante degli ordini professionali di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979.
La validità delle sedute richiede la presenza dei soli membri con diritto di voto. In ragione del carico di lavoro, il Presidente può costituire una o più sottocommissioni. È inoltre prevista la possibilità che le commissioni presso DPL e Province stipulino una convenzione per costituire una commissione unitaria di certificazione, nel rispetto delle modalità previste dal decreto e dagli accordi interconfederali richiamati dall’art. 86, comma 13, del D.Lgs. n. 276/2003.
Funzionamento della procedura di certificazione
La procedura è volontaria e disciplinata dall’art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 21 luglio 2004. La commissione, nel corso dell’audizione delle parti, svolge anche funzioni di assistenza e consulenza per la stipula del contratto e del programma negoziale. Può inoltre verificare la correttezza della tipologia contrattuale scelta e proporre modifiche e integrazioni.
La circolare sottolinea che l’assistenza deve essere effettiva e non meramente formale o burocratica: deve servire a chiarire la corretta qualificazione del rapporto di lavoro e l’eventuale disponibilità dei diritti negoziabili.
Le parti, nell’istanza, devono indicare espressamente le finalità per cui chiedono la certificazione, che possono essere:
- civili;
- amministrative;
- previdenziali;
- fiscali.
Esito del procedimento, efficacia e impugnazioni
Al termine del procedimento la commissione emette un atto di certificazione o di rigetto, avente natura di provvedimento amministrativo motivato e corredato dal verbale di audizione. Il provvedimento deve indicare i rimedi esperibili, i termini per proporli e l’autorità competente.
In caso di diniego, è possibile presentare una nuova istanza solo se fondata su presupposti e motivi diversi, e sempre previa valutazione della procedibilità da parte della commissione adita.
L’atto di certificazione produce effetti verso le parti e verso i terzi fino a quando non intervenga una sentenza di merito che accolga uno dei ricorsi previsti. Contro il provvedimento possono agire sia le parti sia i terzi:
- davanti al giudice del lavoro territorialmente competente, dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla commissione che ha certificato, entro il termine di prescrizione del diritto fatto valere, per errore di qualificazione del contratto, difformità tra programma negoziale certificato e successiva attuazione, o vizi del consenso;
- davanti al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro 60 giorni dalla notifica, per violazione del procedimento o eccesso di potere.
La circolare evidenzia inoltre che, in caso di discordanza tra programma negoziale certificato e rapporto effettivamente realizzato, la presenza dell’atto di certificazione impedisce un immediato recupero del credito contributivo: l’Istituto deve prima esperire la conciliazione davanti alla commissione certificatrice. Solo se la conciliazione fallisce è possibile ricorrere al giudice del lavoro. L’accertamento giudiziale della difformità produce effetti dal momento in cui la sentenza riconosce l’inizio della difformità stessa.
Indirizzi operativi per l’Istituto
La circolare attribuisce all’Istituto un ruolo attivo nella nuova disciplina, evidenziando che non è più un soggetto esterno o meramente terzo, ma un membro effettivo delle commissioni. Ciò comporta una partecipazione qualificata, anche nelle sottocommissioni, e un esame accurato dei contratti da certificare.
Per le richieste di designazione dei rappresentanti presso le commissioni, le Direzioni Provinciali del Lavoro devono ricevere nominativi individuati tra i funzionari di vigilanza con comprovata esperienza e professionalità, appartenenti alle sedi del territorio provinciale. Poiché l’organo certificatore è valido solo con la presenza di tutti i membri con diritto di voto e possono essere costituite sottocommissioni, è necessario trasmettere più nominativi.
La circolare richiama anche l’esigenza di esaminare attentamente gli elementi che qualificano le diverse tipologie contrattuali, secondo gli schemi indicati nella circolare ministeriale n. 48/2004, e di accrescere la conoscenza del fenomeno sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo.
Rilevazione delle certificazioni
Per monitorare il fenomeno, è stata predisposta una scheda di rilevazione che le Direzioni regionali devono trasmettere alle Direzioni centrali competenti. La rilevazione avviene con sistema del montante, ha cadenza mensile e deve essere inviata entro il 10 del mese successivo. La prima rilevazione è riferita al 31 maggio 2005 e deve pervenire entro il 10 giugno 2005.
Gestione ispettiva delle difformità nei rapporti certificati
Quando, nel corso dell’attività di vigilanza, emerga per un rapporto certificato una difformità tra il programma negoziale certificato e quello concretamente rilevato, il funzionario di vigilanza deve procedere in modo distinto rispetto al verbale conclusivo generale. Deve infatti notificare un verbale ispettivo autonomo contenente gli elementi a sostegno delle ragioni dell’Istituto e la quantificazione cautelare delle somme ritenute dovute.
Successivamente gli uffici devono esperire il tentativo di conciliazione davanti alla commissione di certificazione. All’esito potranno:
- ridefinire l’addebito;
- annullarlo;
- trasmettere gli atti all’Avvocatura di sede per l’azione giudiziaria davanti al Giudice del Lavoro.
In questo modo la circolare coordina l’attività di vigilanza con il sistema della certificazione, imponendo un passaggio conciliativo obbligatorio prima dell’eventuale contenzioso contributivo.
Punti principali
Riferimenti normativi e ambito della certificazione
La certificazione è disciplinata dal Titolo VIII del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, quale procedura volontaria prevista dall’art. 78. L’istituto riguarda: certificazione dei contratti di lavoro, delle rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c., del regolamento interno delle cooperative per i contratti con i soci lavoratori e dei contratti di appalto ai fini della distinzione tra somministrazione e appalto. La limitazione iniziale ad alcune tipologie contrattuali è stata superata dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che ha esteso la certificazione a tutti i contratti di lavoro. È inoltre richiamato il carattere sperimentale della disciplina per diciotto mesi, con successiva verifica degli effetti da parte del Ministero e delle parti sociali più rappresentative.
Organi abilitati e competenza territoriale e per materia
Gli organi abilitati sono le commissioni di certificazione istituite presso enti bilaterali, Direzioni provinciali del lavoro, Province e Università pubbliche e private registrate in apposito Albo ministeriale. La competenza territoriale segue regole differenti: presso le Direzioni provinciali del lavoro si deve fare riferimento alla circoscrizione dell’azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore; per gli enti bilaterali vale la commissione costituita dalle rispettive associazioni; le commissioni universitarie hanno competenza nazionale. Quanto alla competenza per materia, le rinunzie e transazioni possono essere certificate solo dagli enti bilaterali, mentre il regolamento interno delle cooperative è certificato dalle commissioni istituite presso le Province.
Commissioni universitarie di certificazione
Il D.I. 14 giugno 2004 ha istituito e regolamentato l’Albo informatico delle commissioni universitarie di certificazione. Le università abilitate devono essere pubbliche o private legalmente riconosciute, comprese le fondazioni universitarie, e possono operare solo nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza con docenti di diritto del lavoro di ruolo. Per l’iscrizione all’Albo devono trasmettere con cadenza semestrale studi ed elaborati contenenti indici presuntivi e criteri di qualificazione dei contratti di lavoro. In attesa della piena operatività del portale telematico, è già possibile presentare le domande secondo le procedure indicate dalla lettera circolare ministeriale del 17 febbraio 2005.
Commissioni presso Direzioni provinciali del lavoro e Province: composizione
La costituzione, la composizione e il funzionamento sono disciplinati dal D.M. 21 luglio 2004 e dalla circolare ministeriale n. 48/2004. La commissione presso la Direzione provinciale del lavoro è costituita nel Servizio politiche del lavoro con decreto del dirigente ed è composta da cinque membri con diritto di voto: Direttore provinciale del lavoro, due funzionari del servizio, un rappresentante Inps e uno Inail. La commissione presso la Provincia è presieduta dal dirigente del servizio provinciale per l’impiego ed è composta da tre funzionari provinciali, un rappresentante Inps, un rappresentante Inail, due rappresentanti sindacali e due rappresentanti dei datori di lavoro. Per entrambe sono previsti due membri consultivi, uno dell’Agenzia delle Entrate e uno degli ordini professionali ex legge n. 12/1979; la validità delle sedute richiede la presenza dei soli membri votanti.
Funzionamento della procedura e ruolo di assistenza
La procedura di certificazione è volontaria. La commissione, durante l’audizione delle parti, svolge anche attività di assistenza e consulenza per la stipula del contratto e del programma negoziale e può verificare la correttezza del contratto scelto, proponendo modifiche e integrazioni. L’attività di consulenza deve essere effettiva e non meramente burocratica, con finalità di individuazione della corretta qualificazione del rapporto di lavoro e della disponibilità dei diritti negoziabili. Le parti devono indicare nella domanda le finalità della certificazione, civili, amministrative, previdenziali o fiscali.
Esito del procedimento, impugnazioni ed effetti dell’atto
All’esito del procedimento la commissione emette un atto motivato di certificazione o di rigetto, corredato dal verbale di audizione e contenente i rimedi esperibili, i termini e l’autorità competente. In caso di diniego, una nuova istanza può essere proposta solo su presupposti e motivi diversi. L’atto produce effetti verso le parti e i terzi fino a eventuale sentenza di merito che accolga uno dei ricorsi. Contro la certificazione le parti e i terzi possono ricorrere al giudice del lavoro, previa conciliazione obbligatoria davanti alla commissione, per errore di qualificazione, difformità tra programma negoziale e attuazione, o vizi del consenso; oppure al TAR entro 60 giorni per violazione del procedimento o eccesso di potere.
Indirizzi operativi per l’Istituto e rilevazioni
La circolare invita l’Istituto a un ruolo attivo e qualificato nelle commissioni, con rappresentanti scelti tra funzionari di vigilanza esperti e in numero sufficiente a coprire eventuali sottocommissioni. Si richiede inoltre l’analisi attenta dei contratti da certificare e la conoscenza del fenomeno sia quantitativa sia qualitativa. A tal fine deve essere compilata una scheda di rilevazione mensile da parte delle Direzioni regionali, da trasmettere entro il 10 del mese successivo alle Direzioni centrali competenti; la prima rilevazione è riferita al 31 maggio 2005 e va inviata entro il 10 giugno 2005.
Gestione delle difformità accertate in sede ispettiva
Se nel corso dell’attività di vigilanza emerge, per un rapporto certificato, una discordanza tra programma negoziale certificato e rapporto effettivamente svolto, il funzionario di vigilanza deve notificare un distinto verbale ispettivo contenente solo gli elementi a sostegno delle ragioni dell’Istituto e la quantificazione cautelare delle somme ritenute dovute, fermo restando il resto della verifica nel verbale conclusivo. Successivamente gli uffici devono esperire il tentativo di conciliazione presso la commissione di certificazione; solo dopo l’esito negativo potranno ridefinire o annullare l’addebito, oppure trasmettere gli atti all’Avvocatura per il giudizio davanti al giudice del lavoro.
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