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Circolare

Circolare numero 69 del 25-5-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali sulla prescrizione dei contributi INPS alla luce dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Vengono chiariti decorrenza e durata dei termini, efficacia degli atti interruttivi, differenze tra contribuzione previdenziale ordinaria e contributi minori, nonché il nuovo criterio applicato ai contributi dovuti da artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata. La circolare dispone inoltre le conseguenze operative per ruoli, ricorsi e condoni.

Prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali: precisazioni e chiarimenti

Prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali: precisazioni e chiarimenti

La circolare interviene per aggiornare gli indirizzi dell’Istituto in materia di prescrizione dei crediti contributivi, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e delle conseguenze applicative dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. L’obiettivo è chiarire il dies a quo della prescrizione, l’efficacia degli atti interruttivi e il regime applicabile alle diverse categorie di contribuzione.

Quadro normativo di riferimento

L’INPS richiama le precedenti circolari n. 262 del 13 ottobre 1995 e n. 18 del 22 gennaio 1996, che avevano fornito i primi indirizzi interpretativi sulla prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assistenziali. Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato e consolidato l’interpretazione dell’art. 3 della legge n. 335/1995, imponendo una lettura più coerente dei termini di prescrizione e delle modalità di interruzione.

Decorrenza della prescrizione e atti interruttivi

La circolare ribadisce che la legge n. 335/1995 distingue tra atti posti in essere dall’Ente e atti derivanti da denuncia del lavoratore. Il principio generale richiamato è che l’interruzione della prescrizione opera solo per effetto di atti dell’INPS, titolare del credito, secondo l’art. 55 del R.D.L. n. 1827/1935 e l’art. 2943 c.c.; tuttavia, anche la denuncia del lavoratore o dei superstiti può determinare un termine decennale, purché l’Istituto emetta il proprio atto interruttivo.

La circolare ricorda inoltre che:

  • la legge n. 335/1995 è entrata in vigore il 17 agosto 1995;
  • il 1° gennaio 1996 è la data fissata per l’entrata a regime della riduzione della prescrizione a cinque anni;
  • gli atti interruttivi notificati e le procedure avviate prima del 17 agosto 1995 mantengono efficacia interruttiva secondo il regime previgente, con le differenze dovute al tipo di contribuzione;
  • a tali termini si aggiunge il periodo di sospensione triennale previsto dall’art. 2 della legge n. 638/1983.

Casistiche operative per il calcolo della prescrizione

La circolare individua tre ipotesi pratiche per il computo della prescrizione dei crediti contributivi:

  • periodo fino al 31 dicembre 1995 senza atti interruttivi;
  • periodo dal 17 agosto 1995 al 31 dicembre 1995 con atti interruttivi;
  • periodi successivi al 1° gennaio 1996.

In applicazione di tali criteri, se l’ultimo atto interruttivo è stato compiuto prima del 17 agosto 1995, possono essere recuperati i contributi IVS relativi ai tredici anni precedenti, poiché soggetti alla prescrizione decennale con aggiunta della sospensione triennale. Se invece l’atto interruttivo è stato posto in essere tra il 17 agosto e il 31 dicembre 1995, il recupero può retroagire per dieci anni. In ogni caso, il successivo atto interruttivo deve intervenire entro il termine di prescrizione applicabile, pena la perdita del diritto.

Denuncia del mancato pagamento e termine decennale

Per i contributi relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento da parte del lavoratore dipendente, a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta l’applicazione del termine decennale, sempre che l’Istituto provveda a emettere un proprio atto con efficacia interruttiva.

Contributi minori e pagamenti parziali

La circolare precisa che i contributi minori, come DS, TBC, ENAOLI e SSN, restano soggetti alla prescrizione quinquennale anche dopo la legge n. 335/1995, in quanto la disciplina precedente non è stata modificata. Inoltre, i pagamenti in acconto su un debito già denunciato costituiscono atto interruttivo per il debito residuo, compresi i casi di contribuzione denunciata in occasione di condoni.

Per evitare la prescrizione del residuo, le sedi devono:

  • definire con le procedure relative i condoni per i quali i pagamenti risultano interrotti per oltre due rate;
  • diffidare i debitori.

Per l’area agricola, la circolare precisa che le diffide relative ai condoni sono state emesse dalla Sede centrale.

Prescrizione dei contributi di artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata

Un’ulteriore parte della circolare riguarda i contributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. La precedente circolare n. 104 del 16 maggio 1996 aveva stabilito che, per la quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n. 233/1990, la prescrizione decorresse dalla data in cui l’Amministrazione finanziaria comunicava all’INPS il reddito del soggetto obbligato.

La circolare segnala che tale orientamento è stato censurato da varie sentenze di merito, le quali hanno escluso l’esistenza di un’impossibilità giuridica di riscuotere, dal momento che l’Istituto poteva comunque richiedere la denuncia dei redditi agli interessati o all’Amministrazione finanziaria. Per evitare contenzioso e condanne alle spese legali, l’INPS adotta quindi un nuovo criterio: per i contributi sulla quota eccedente il minimale, la prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati secondo la normativa vigente, ossia dalla scadenza del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

Applicazione del nuovo indirizzo e conseguenze amministrative

Il nuovo orientamento si applica a tutte le situazioni non ancora definite alla data di emanazione della circolare, comprese quelle relative ai lavoratori autonomi di cui all’art. 50 del TUIR. La circolare dispone che:

  • i contributi iscritti a ruolo e già prescritti siano sgravati d’ufficio;
  • i ricorsi amministrativi pendenti siano restituiti alle strutture competenti;
  • le strutture, verificata l’assenza di atti interruttivi, adottino i conseguenti provvedimenti di annullamento dell’imposizione.

Rapporti con la riscossione tramite Amministrazione finanziaria

Infine, la circolare chiarisce che le modalità di riscossione introdotte dal d.lgs. n. 462/1997, con il trasferimento di competenze all’Amministrazione finanziaria dello Stato, sono pienamente compatibili con il criterio di decorrenza della prescrizione appena descritto. La ripartizione delle competenze tra INPS e Agenzia delle Entrate limita peraltro l’intervento dell’Istituto alle sole fattispecie non coinvolte dall’azione di recupero dell’Amministrazione finanziaria.

Punti principali

Quadro normativo e orientamenti giurisprudenziali

La circolare richiama le precedenti istruzioni INPS del 1995 e del 1996 sulla prescrizione dei crediti contributivi e chiarisce che alcuni recenti orientamenti della Cassazione hanno imposto una revisione interpretativa. In particolare, dopo una prima pronuncia del 2003 ritenuta derogatoria, la Corte di Cassazione ha successivamente consolidato l’interpretazione secondo cui il termine di prescrizione va determinato secondo le regole dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, come lette alla luce della giurisprudenza più recente.

Decorrenza della prescrizione e atti interruttivi

Viene ribadito che la disciplina distingue tra atti dell’Ente e denunce del lavoratore. La denuncia del lavoratore o dei superstiti può portare a un termine decennale, ma solo se l’INPS emette il proprio atto interruttivo. La legge n. 335/1995 è entrata in vigore il 17 agosto 1995 e ha fissato il 1° gennaio 1996 come data di decorrenza della riduzione della prescrizione a cinque anni. Per gli atti interruttivi e le procedure avviate prima del 17 agosto 1995 continua a rilevare il regime precedente, con l’aggiunta del periodo di sospensione triennale previsto dalla legge n. 638/1983.

Tre casistiche per il calcolo della prescrizione

La circolare individua tre situazioni: periodi fino al 31 dicembre 1995 senza atti interruttivi; periodi dal 17 agosto 1995 al 31 dicembre 1995 con atti interruttivi; periodi successivi al 1° gennaio 1996. In concreto, se l’ultimo atto interruttivo è anteriore al 17 agosto 1995, possono essere recuperati contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti, perché restano soggetti alla prescrizione decennale maggiorata della sospensione triennale. Se l’atto è compiuto tra il 17 agosto e il 31 dicembre 1995, il recupero può retroagire per dieci anni. Per evitare la prescrizione, il successivo atto interruttivo deve intervenire entro il termine applicabile.

Denuncia del lavoratore e prescrizione decennale

Anche per contributi riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento da parte del lavoratore dipendente, a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta l’applicazione del termine decennale, purché l’Istituto emetta l’atto interruttivo di propria competenza.

Contributi minori e pagamenti in acconto

I contributi minori, come DS, TBC, ENAOLI e SSN, continuano a prescriversi in cinque anni, perché la legge n. 335/1995 non ha modificato la disciplina precedente. Inoltre, i pagamenti in acconto di un debito già denunciato producono effetto interruttivo per il residuo debito. Per questo le sedi sono invitate a definire i condoni con pagamenti interrotti per oltre due rate e a diffidare i debitori; per l’area agricola, le diffide sui condoni sono state emesse dalla Sede centrale.

Contributi di artigiani, commercianti e gestione separata

Per i contributi dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, la circolare modifica il precedente orientamento solo per la quota di reddito eccedente il minimale imponibile. In passato la prescrizione decorreva dalla comunicazione del reddito da parte dell’Amministrazione finanziaria; ora, in linea con la giurisprudenza di merito, si applica lo stesso criterio previsto per i contributi sul minimale. Il termine decorre quindi dalla scadenza in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati secondo la normativa vigente, cioè dal giorno del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

Effetti operativi del nuovo indirizzo

Il nuovo criterio si applica a tutte le situazioni non definite alla data della circolare, comprese quelle relative ai lavoratori autonomi di cui all’art. 50 del TUIR. I contributi iscritti a ruolo e prescritti devono essere sgravati d’ufficio. I ricorsi amministrativi pendenti sulla materia devono essere restituiti alle strutture competenti, che, verificata l’assenza di atti interruttivi, devono adottare i provvedimenti di annullamento dell’imposizione.

Rapporti con la riscossione tramite Amministrazione finanziaria

La circolare precisa che le modalità di riscossione introdotte dal decreto legislativo n. 462 del 1997, con attribuzione di competenze all’Amministrazione finanziaria dello Stato, sono compatibili con il criterio di computo dei termini prescrizionali illustrato. La ripartizione delle competenze tra INPS e Agenzia delle Entrate limita l’intervento dell’Istituto alle sole fattispecie non coinvolte dall’azione di recupero dell’Amministrazione finanziaria.

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