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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21411/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite trae origine da un rapporto tra ex conviventi, poi coniugi, nel quale una parte affermava di aver consegnato all'altra euro 80.000, sostenendo che si trattasse di un prestito destinato a consentire il pagamento di mutui ipotecari relativi all'acquisto di due immobili. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la somma era stata promessa con l'ulteriore accordo che, se non restituita, sarebbe stato intestato al creditore il bene di minor valore. Dopo la separazione, il creditore agiva per la restituzione della somma. La convenuta, soccombente in appello, ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c., sostenendo che l'attore non avesse provato il titolo della dazione e che la somma fosse stata invece utilizzata per spese familiari; criticava inoltre l'attendibilità e l'ammissibilità di una testimonianza valorizzata dalla Corte d'appello e lamentava l'omessa considerazione di altre prove. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, ribadendo che non fosse dimostrata la provenienza della somma da accantonamenti stipendiali, che il creditore fosse comproprietario di altri beni, che la prova testimoniale fosse nulla e che le attribuzioni patrimoniali fra conviventi more uxorio, inserite nella vita familiare, dovessero essere qualificate come adempimento di obbligazioni naturali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando che non ricorreva un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una richiesta di rivalutazione delle prove, e ha ribadito che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile soltanto nei casi in cui il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione della dazione come mutuo e, quindi, l'obbligo di restituzione; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché reputa inammissibile la censura come sollecitazione a un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la sola evocazione della norma non consente in cassazione un riesame del materiale probatorio se la doglianza mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è ammissibile per contestare la maggiore forza persuasiva attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice non abbia valutato una prova secondo il prudente apprezzamento o le abbia attribuito un valore legale diverso da quello previsto; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame è circoscritto alla mancata considerazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non consente di censurare la mera rivalutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    Per superare la preclusione all'esame del vizio motivazionale in cassazione occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; tale evenienza non ricorreva nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in un terzo grado di merito: se la doglianza mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, il motivo è inammissibile.
  • La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se viene individuato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e non esaminato; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio complessivo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite al processo o attribuisce a una prova un regime di valutazione incompatibile con la legge.
  • Nel giudizio di legittimità, l'evocazione dell'art. 2697 c.c. non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando la censura in realtà postula una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • Quando le sentenze di primo e secondo grado convergono nella medesima ricostruzione fattuale, il ricorrente non può utilmente invocare il vizio motivazionale se non indica specificamente quali siano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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