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Messaggio

Messaggio numero 1604 del 12-04-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina le modalità di recupero dell’APE volontario sulle pensioni, la gestione delle incapienze e le procedure per l’attivazione del Fondo di garanzia nei casi previsti, indicando termini, importi soglia, documentazione da presentare e tempi di pagamento. Viene inoltre richiamata la garanzia dello Stato come garanzia di ultima istanza sugli interventi del Fondo.

Prime indicazioni su recupero APE volontario e attivazione del Fondo di garanzia

Prime indicazioni su recupero dell’APE volontario e Fondo di garanzia

Il documento fornisce le prime istruzioni operative dell’INPS in materia di recupero dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario) e di attivazione del Fondo di garanzia. Le indicazioni riguardano sia il piano di ammortamento e le modalità di trattenuta sulle pensioni, sia le condizioni, i termini e le procedure per l’escussione del Fondo nei casi previsti dalla normativa.

Recupero dell’APE volontario

L’INPS, al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e liquidato il trattamento pensionistico, applica le trattenute sulla base del piano di ammortamento comunicato dall’Istituto finanziatore. La restituzione dell’anticipo avviene mediante trattenute mensili di importo fisso per 20 anni, pari a 240 rate, a decorrere dalla prima pensione utile e con esclusione della tredicesima mensilità.

Il recupero riguarda il soggetto finanziato e, quindi, l’eventuale cumulo delle prestazioni pensionistiche intestate allo stesso ed erogate dall’INPS, indipendentemente dalla gestione di appartenenza, con esclusione delle prestazioni assistenziali. Se la pensione diretta non presenta capienza, la trattenuta è applicata sulle altre pensioni percepite dal soggetto, nel rispetto del limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

In caso di incapienza dei singoli ratei mensili, l’importo non recuperato viene trattenuto sui ratei successivi, insieme alla rata corrente, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati. In tale ipotesi, se permane un importo da recuperare per incapienza dei precedenti ratei, il prelievo può essere effettuato anche sulla tredicesima mensilità.

Recupero su arretrati di prima liquidazione

Se la pensione viene liquidata in data successiva alla decorrenza del diritto, gli arretrati di prima liquidazione non sono posti in pagamento in automatico. L’INPS deve calcolare l’importo APE da trattenere, pari alla somma delle trattenute mensili previste dal piano di ammortamento per ciascun rateo intercorso tra la decorrenza della pensione e il pagamento del primo rateo corrente, entro il limite del quinto degli arretrati complessivi.

L’importo trattenuto sugli arretrati viene versato all’Istituto finanziatore e imputato in detrazione del debito residuo del piano di ammortamento.

Variazioni del piano di recupero

Il piano di ammortamento può variare in caso di:

  • erogazione di finanziamento supplementare;
  • estinzione totale del finanziamento;
  • estinzione parziale del finanziamento.

Nel caso di finanziamento supplementare, l’Istituto finanziatore deve comunicare all’INPS il nuovo piano e la nuova rata da trattenere, oltre a versare l’integrazione della commissione di accesso al Fondo e il premio assicurativo all’impresa assicuratrice.

In caso di estinzione anticipata totale, l’Istituto finanziatore comunica l’avvenuta estinzione all’impresa assicuratrice e all’INPS, allegando la liberatoria; l’INPS interrompe la trattenuta sul primo rateo utile.

In caso di estinzione anticipata parziale, l’Istituto finanziatore comunica all’INPS e all’impresa assicuratrice il nuovo piano di ammortamento e la nuova rata da trattenere dal primo rateo utile. È inoltre previsto un indennizzo a carico del soggetto finanziato, da corrispondere direttamente all’Istituto finanziatore, ai sensi dell’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 385.

In entrambe le ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale:

  • l’estinzione si perfeziona con il pagamento in un’unica soluzione dell’importo da restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Istituto finanziatore;
  • l’Istituto finanziatore rimborsa al richiedente le trattenute eventualmente effettuate dopo l’estinzione e indebitamente incassate;
  • il pensionato ha diritto al rimborso del premio assicurativo non goduto e della quota parte della commissione di accesso al Fondo, rimborsati rispettivamente dall’impresa assicuratrice e dal Fondo di garanzia.

Ratei di pensione disposti o pagati post mortem

Il pagamento all’Istituto finanziatore di quanto trattenuto sulla pensione del soggetto finanziato avviene al momento della disposizione dei ratei pensionistici. Se un rateo è posto in pagamento dopo il decesso del pensionato, viene attivato centralmente il meccanismo di compensazione tra gli importi dovuti all’Istituto finanziatore e quelli da recuperare.

Incapienza della pensione mensile e soglie di recupero

Quando i ratei di pensione risultano incapienti, l’INPS recupera l’importo non versato sui ratei successivi, sulla tredicesima mensilità e su eventuali ulteriori prestazioni o crediti intestati al soggetto, esclusi i trattamenti assistenziali. L’INPS può inoltre recuperare eventuali residui sugli arretrati a credito riferiti a tutte le pensioni intestate al soggetto, nonché su crediti da trattamento di fine servizio o di fine rapporto, purché il diritto al pagamento sia perfezionato e nel rispetto del limite del quinto.

Gli importi recuperati sono versati all’Istituto finanziatore e imputati a riduzione del debito complessivo. Gli importi non recuperati vengono monitorati per verificare:

  • il superamento della soglia di 200 euro di somma complessiva non versata all’Istituto finanziatore;
  • il decorso di 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo rateo che ha concorso al superamento di tale soglia.

Se permangono ratei incapienti e importi non recuperati, il prelievo prosegue fino all’eventuale surroga del Fondo di garanzia, coincidente con la data di accoglimento dell’istanza di attivazione.

Fondo di garanzia: quadro generale

La legge n. 232 del 2016, commi 173 e 176 dell’articolo 1, ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di garanzia per l’accesso all’APE, affidandone la gestione all’INPS tramite convenzione con il MEF e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo costituisce un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore e opera nei limiti delle risorse disponibili, fino a esaurimento.

La concessione della garanzia è subordinata al pagamento della commissione di accesso al Fondo, pari all’1,6% dell’importo di ciascun finanziamento, da comunicare tempestivamente al gestore. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150, e dalla convenzione sottoscritta nel marzo 2018.

Il Fondo garantisce l’80% del debito residuo nelle circostanze previste dall’articolo 14 del D.P.C.M. n. 150/2017.

Casi di attivazione del Fondo di garanzia

L’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo nei seguenti casi:

  • revoca della pensione da parte dell’INPS;
  • ammontare totale delle rate di ammortamento dell’APE non corrisposte superiore a 200 euro, con decorso di 180 giorni dalla scadenza dell’ultima rata che ha fatto superare tale importo;
  • inadempienza dell’impresa assicuratrice nell’adempimento assunto in caso di premorienza del richiedente;
  • erogazione, dopo il decesso del richiedente, di quote mensili di APE non tempestivamente comunicate al finanziatore, non recuperate nei 180 giorni successivi.

Attivazione del Fondo per revoca della pensione

In caso di revoca della pensione diretta intestata al soggetto finanziato, l’INPS comunica il provvedimento all’Istituto finanziatore entro il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’eliminazione della pensione, indicando anche la data di decorrenza della perdita del diritto.

L’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo entro 9 mesi dalla comunicazione di revoca, a pena di inefficacia della garanzia, indicando:

  • numero del fascicolo APE;
  • codice fiscale del pensionato beneficiario;
  • motivazione della richiesta, indicata con la lettera "a";
  • importo da escutere a carico del Fondo;
  • stato dell’intero piano di ammortamento, per singola rata, con gli importi effettivamente trattenuti dall’INPS e versati all’Istituto di credito.

L’INPS verifica preliminarmente il rispetto del termine di 9 mesi. Se la domanda è tardiva, viene respinta. Se è tempestiva, si procede alla verifica dell’importo da escutere e al pagamento all’Istituto finanziatore.

A seguito della revoca, i ratei già pagati diventano indebiti; le trattenute APE su tali ratei devono essere rimborsate all’INPS. L’INPS decurta dall’importo a carico del Fondo quanto già versato all’Istituto finanziatore mediante trattenuta sui ratei pagati prima della revoca e autorizza l’escussione dell’importo residuo.

Il pagamento all’Istituto finanziatore deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo, mediante l’IBAN registrato negli archivi INPS.

Attivazione del Fondo per incapienza della pensione

Quando il recupero avviene con trattenute su ratei successivi, tredicesima mensilità o altri crediti, se il totale delle rate non corrisposte supera 200 euro, l’Istituto finanziatore può presentare domanda di attivazione del Fondo dopo:

  • 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultima rata che ha fatto superare la soglia di 200 euro;
  • ulteriori 90 giorni dalla scadenza di tale periodo.

La richiesta deve comunque essere presentata entro 9 mesi dal decorso dei 90 giorni, a pena di inefficacia della garanzia. Devono essere indicati:

  • numero del fascicolo APE;
  • codice fiscale del pensionato beneficiario;
  • motivazione della richiesta, indicata con la lettera "b";
  • importo da escutere a carico del Fondo;
  • stato dell’intero piano di ammortamento, per singola rata.

L’INPS verifica il rispetto dei termini e l’esistenza del presupposto economico. Se la domanda è tardiva o l’importo non rimborsato è pari o inferiore a 200 euro, la richiesta è respinta. Se invece i termini sono rispettati e l’importo è superiore alla soglia, si procede alla lavorazione istruttoria e al pagamento.

Il pagamento all’Istituto finanziatore deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo, utilizzando l’IBAN già registrato. Durante il periodo tra domanda di attivazione e accoglimento, l’INPS continua il recupero delle rate e degli importi non recuperati.

Se, nell’arco complessivo di 180 giorni + 90 giorni + 9 mesi, gli importi vengono recuperati integralmente o residua un’incapienza pari o inferiore a 200 euro, l’istanza deve essere respinta. Se l’incapienza supera nuovamente la soglia, dal nuovo ultimo superamento decorrono di nuovo 180 giorni per la richiesta di attivazione.

Se interviene il decesso del pensionato nel periodo tra domanda e accoglimento, l’importo escutibile a carico del Fondo è limitato all’80% degli importi non versati fino alla data del decesso; il residuo piano di ammortamento è coperto dall’assicurazione contro il rischio di premorienza.

Attivazione del Fondo per inadempienza dell’assicurazione

Se l’impresa assicuratrice non adempie all’obbligazione in caso di premorienza del richiedente, l’Istituto finanziatore può attivare il Fondo dopo:

  • 60 giorni tra la comunicazione del decesso da parte dell’INPS e la richiesta di rimborso all’impresa assicuratrice;
  • 30 giorni dall’inadempienza dell’impresa assicuratrice, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, dell’Accordo quadro ANIA.

La domanda deve essere presentata entro 9 mesi dal decorso dei 30 giorni, a pena di inefficacia della garanzia, e deve contenere:

  • numero del fascicolo APE;
  • codice fiscale del pensionato beneficiario;
  • motivazione della richiesta, indicata con la lettera "c";
  • importo da escutere a carico del Fondo;
  • stato dell’intero piano di ammortamento, per singola rata.

L’INPS verifica il rispetto di tutti i termini e la prova dell’inadempienza. Se la domanda è tardiva o manca la prova dell’inadempienza, viene respinta. Se i requisiti risultano rispettati, si procede al pagamento all’Istituto finanziatore entro 60 giorni dalla notifica, con IBAN già registrato.

Attivazione del Fondo per premorienza

Se il soggetto finanziatore non viene tempestivamente informato del decesso del richiedente APE e ha quindi erogato quote mensili successivamente al decesso, può chiedere l’attivazione del Fondo qualora non abbia recuperato tali quote nei 180 giorni successivi alla data di comunicazione del decesso.

La domanda deve essere presentata entro 9 mesi dalla scadenza dei 180 giorni e deve indicare:

  • numero del fascicolo APE;
  • codice fiscale del pensionato beneficiario;
  • motivazione della richiesta, indicata con la lettera "d";
  • importo da escutere a carico del Fondo;
  • stato dell’intero piano di ammortamento, per singola rata.

L’INPS verifica il rispetto dei termini e accerta che il finanziatore non abbia recuperato le quote entro i 180 giorni successivi alla comunicazione del decesso. Se la domanda è tardiva, viene respinta. In presenza dei presupposti, si procede all’istruttoria e al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, tramite IBAN già registrato.

Garanzia dello Stato

Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge n. 232 del 2016. La garanzia statale opera in caso di inadempimento parziale o totale del Fondo, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D.P.C.M. n. 150/2017.

In caso di inadempimento parziale, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, al netto di eventuali importi già posti in pagamento. Trascorsi 60 giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, l’Istituto finanziatore può trasmettere all’INPS la richiesta di escussione della garanzia dello Stato.

Indicazioni finali

Il documento rinvia a successivi messaggi per le istruzioni procedurali e contabili di dettaglio e per l’individuazione delle articolazioni organizzative INPS competenti per le attività descritte.

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