DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2026, n. 156
Regolamento recante definizione dei compiti e dell'organizzazione del sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina compiti, organizzazione e procedure del NEWS-D, sistema nazionale coordinato dal Dipartimento per individuare e valutare tempestivamente rischi connessi a nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a rischio e stupefacenti anomali. Stabilisce soggetti coinvolti, criteri e tempi di segnalazione, flusso di validazione, documenti di output, allerte graduabili e collegamento con EUDA, SSN, laboratori, Centri antiveleni e Forze di polizia. Non prevede limiti temporali di applicabilità.
Organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)
Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)
Il regolamento definisce l’organizzazione e il funzionamento del NEWS-D, istituito presso il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il sistema opera anche tramite un dispositivo informatico dedicato e coordina la raccolta, la validazione, l’analisi e la diffusione di informazioni finalizzate alla prevenzione dei rischi per la salute pubblica e all’attuazione degli obblighi europei in materia di droghe.
Ambito sostanziale
Rientrano nell’attività del NEWS-D le informazioni relative a:
- nuove sostanze psicoattive (NPS);
- precursori utilizzabili per la produzione di stupefacenti o sostanze psicotrope;
- sostanze a rischio di abuso, intossicazione o dipendenza;
- sostanze inserite nella lista di monitoraggio intensivo elaborata da EUDA;
- sostanze stupefacenti o psicotrope già comprese nelle tabelle del testo unico, quando presentino caratteristiche anomale.
Le informazioni possono derivare da campioni non biologici, come reperti sequestrati, oppure da campioni biologici prelevati in casi clinici o forensi di intossicazione o decesso.
Finalità del sistema
Il NEWS-D persegue la rilevazione precoce di situazioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica e il monitoraggio della diffusione delle sostanze sul territorio nazionale. In particolare, mira a:
- individuare rischi, pericoli o danni correlati alla comparsa o alla circolazione delle sostanze interessate;
- informare e allertare i centri collaborativi e sostenere il Servizio sanitario nazionale;
- prevenire o ridurre abuso, intossicazioni acute e croniche e nuove forme di dipendenza;
- individuare tendenze emergenti, modalità di assunzione più insidiose e nuovi modelli di consumo;
- scambiare informazioni con i sistemi europei EWS ed EDAS e con EUDA;
- supportare le attività di contrasto alla diffusione e alla cessione illecita delle sostanze.
Soggetti coinvolti
Il Dipartimento coordina il NEWS-D, gestisce i rapporti istituzionali e approva i documenti di output prima della loro diffusione. Può individuare un soggetto o ente pubblico incaricato della gestione operativa del sistema.
Partecipano al sistema, secondo le rispettive competenze:
- l’Istituto superiore di sanità (ISS), per gli aspetti bio-tossicologici e chimico-tossicologici;
- i Centri antiveleni (CAV) designati, per gli aspetti clinico-tossicologici;
- la Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA), per gli aspetti connessi ai sequestri, ai fenomeni criminali e alla cooperazione con le Forze di polizia;
- i laboratori di tossicologia clinica e forense, universitari, pubblici, privati e delle Forze di polizia;
- i centri collaborativi di primo e secondo livello;
- il Punto focale nazionale della rete Reitox;
- le associazioni scientifiche del settore tossicologico forense, tramite protocolli o accordi di collaborazione.
Segnalazioni al NEWS-D
I centri collaborativi di primo e secondo livello devono segnalare, in forma anonimizzata, l’identificazione delle sostanze d’interesse nei campioni biologici e non biologici quando ricorrono i criteri di anomalia previsti dal regolamento.
Le Forze di polizia trasmettono le segnalazioni tramite la DCSA. Gli uffici e i reparti devono comunicare senza ritardo i sequestri effettuati ai sensi degli articoli 73 e 75 del testo unico e, dopo gli accertamenti tossicologici previsti per i sequestri dell’articolo 75, anche i relativi rapporti analitici.
Criteri di anomalia
Un campione non biologico è anomalo quando ricorre almeno uno dei seguenti criteri qualitativi o quantitativi.
Il criterio qualitativo è soddisfatto in presenza di:
- NPS;
- precursori;
- sostanze stupefacenti miscelate con sostanze psicoattive o tossicologicamente attive, adulteranti, additivi o sostanze da taglio pericolosi;
- sostanze stupefacenti associate a tendenze emergenti, nuove modalità di assunzione o forme di consumo più insidiose;
- sostanze sequestrate con frequenza atipica in una determinata area o mai sequestrate a livello nazionale o unionale;
- sostanze a rischio oggetto di abuso, causa di intossicazioni o collegate a nuove forme di dipendenza.
Il criterio quantitativo ricorre quando una sostanza tabellata presenta concentrazioni superiori alle medie indicate nella più recente relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.
È anomalo anche un campione biologico relativo a intossicazione o decesso che contenga NPS o sostanze a rischio, sostanze stupefacenti identificate in serie di casi di intossicazione o decesso, oppure sostanze correlate ad abuso o nuove forme di dipendenza.
Tempi e contenuto delle segnalazioni
I laboratori, quali centri collaborativi di secondo livello, effettuano le segnalazioni:
- tempestivamente e comunque senza ritardo per gli esiti positivi riconducibili al criterio qualitativo;
- almeno con cadenza mensile e mediante dati aggregati in caso di superamento delle soglie quantitative.
Gli altri centri collaborativi effettuano la segnalazione senza ritardo.
Per i campioni non biologici, la scheda deve contenere almeno data e provincia del sequestro, organo procedente, descrizione e fotografie del reperto, tecniche analitiche, sostanze identificate e parametri di identificazione oppure concentrazione, purezza e quantità del principio attivo.
Per i campioni biologici devono essere indicati almeno data e regione dell’intossicazione o del decesso, elementi clinici utili, risultati analitici, valutazione clinico-tossicologica e tracciati analitici disponibili. La segnalazione può inoltre includere la valutazione del rischio tossicologico e ogni altra informazione utile.
Processo di validazione e allerta
Il processo operativo si articola nella raccolta informatica delle segnalazioni, nella loro trasmissione all’ISS, ai CAV designati e alla DCSA, nella verifica e convalida dei dati e nella valutazione congiunta del rischio.
Quando necessario, l’ISS e i CAV possono richiedere campioni della sostanza oggetto di segnalazione per effettuare analisi di conferma. La richiesta può essere rivolta alla DCSA per i sequestri dell’articolo 73 del testo unico o al laboratorio che ha eseguito gli accertamenti per i sequestri dell’articolo 75 e per i campioni biologici.
I centri di primo livello valutano congiuntamente gli aspetti bio-tossicologici, chimico-tossicologici e clinico-tossicologici e individuano il documento di output appropriato. Il Dipartimento approva il documento, che viene quindi diramato dal NEWS-D ai centri collaborativi, al SSN e, in relazione all’urgenza e alla pericolosità, agli altri destinatari istituzionali. Per le Forze di polizia la trasmissione avviene tramite la DCSA.
Documenti di output
Il NEWS-D può diffondere diverse tipologie di documenti:
- comunicazione EUDA, a cadenza mensile e senza carattere d’urgenza, sulle NPS notificate in Europa nel mese precedente;
- informativa, per la condivisione non urgente di dati e informazioni su sostanze e fenomeni di interesse;
- informativa rapida, quando emerge un rischio per la salute pubblica non tale da richiedere un’allerta urgente;
- allerta, destinata ai casi urgenti e da trasmettere senza ritardo.
Le allerte sono graduate in ordine crescente di rischio:
- grado 1, per rischio potenziale rilevato in campioni biologici relativi a casi clinici o forensi nel territorio unionale o internazionale;
- grado 2, per rischio moderato rilevato in campioni biologici o non biologici sul territorio nazionale, con disturbi temporanei o permanenti non letali;
- grado 3, per rischio elevato connesso a decessi sul territorio nazionale o a intossicazioni frequenti e gravi, con impatto significativo e crescente sulla salute pubblica anche in assenza di decessi.
Rapporti con EUDA e cooperazione europea
Il Punto focale nazionale assicura il collegamento con l’EWS di EUDA, con l’EDAS e con i sistemi nazionali di allerta degli altri Stati membri.
Esso trasmette a EUDA le segnalazioni elaborate dal NEWS-D sui casi di intossicazione o decesso, sulle sostanze interessate e sui cambiamenti nelle modalità di consumo, secondo tempi e modalità stabiliti dal regolamento europeo applicabile. Riceve inoltre da EUDA segnalazioni urgenti, comunicazioni periodiche sulle sostanze identificate in Europa e informazioni sulle sostanze incluse nella lista di monitoraggio intensivo.
Ruolo dell’ISS e dei CAV
L’ISS verifica e convalida i dati, può svolgere analisi di conferma e collabora alla predisposizione dei documenti di output. Il Dipartimento gli demanda anche l’acquisizione centralizzata e la distribuzione ai laboratori aderenti degli standard analitici di NPS, sostanze a rischio e sostanze stupefacenti, nei limiti delle risorse disponibili.
I CAV designati devono garantire operatività continuativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, consulenza specialistica, laboratori per analisi di screening e conferma, competenze clinico-tossicologiche sulle NPS e capacità di ricerca clinica e sperimentale. La designazione e la definizione delle competenze territoriali avvengono con atto del capo del Dipartimento. Il Dipartimento può stipulare con tali CAV convenzioni e contratti, anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici secondo quanto previsto dal regolamento.
Ruolo della DCSA e delle Forze di polizia
La DCSA contribuisce allo sviluppo nazionale e internazionale del NEWS-D e coordina l’alimentazione informativa proveniente dagli uffici, reparti e laboratori delle Forze di polizia.
Può fornire dati statistici, informazioni ostensibili sui sequestri e sui fenomeni criminali, dati relativi a precedenti identificazioni di sostanze, elementi sui modelli di consumo e informazioni acquisite anche tramite il monitoraggio della rete internet.
Quando le informazioni derivano da sequestri dell’articolo 73 o da attività investigative, gli uffici, i reparti e i laboratori procedenti acquisiscono, ove ritenuto necessario, il nulla osta dell’autorità giudiziaria prima della trasmissione al NEWS-D.
Protezione dei dati e utilizzo delle informazioni
Le segnalazioni relative a casi clinici e forensi sono trasmesse in forma anonimizzata. I dati utilizzati per la formulazione di allerte, informative e comunicazioni devono essere anonimizzati e non comprendono dati personali ai sensi della normativa europea richiamata dal regolamento.
Le associazioni scientifiche possono elaborare dati e contributi in forma aggregata e anonimizzata. Tali elaborazioni possono essere utilizzate dal Dipartimento per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.
Consulenza scientifica e monitoraggio
Il Dipartimento può avvalersi delle associazioni scientifiche per pareri su intossicazioni, decessi, cluster, sostanze pericolose, precursori, cambiamenti nei consumi, interpretazione di casi forensi, ricerca e analisi tossicologica.
Le associazioni possono inoltre contribuire all’aggiornamento dei criteri minimi di segnalazione e alla predisposizione di dati su decessi droga-correlati, controlli ospedalieri connessi agli articoli 186 e 187 del codice della strada e intossicazioni non mortali.
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