DECRETO 28 aprile 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE, in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento sostituisce gli allegati C e D del decreto MEF 28 dicembre 2015. Aggiorna, rispettivamente, le giurisdizioni oggetto di comunicazione, indicando per ciascuna l’anno del primo scambio e il primo periodo d’imposta interessato, e le giurisdizioni partecipanti allo scambio automatico di informazioni su conti finanziari. Non sono fissate nuove scadenze generali: valgono gli anni riportati negli elenchi.
Aggiornamento degli elenchi delle giurisdizioni per lo scambio automatico di informazioni finanziarie
Aggiornamento degli elenchi per lo scambio automatico di informazioni finanziarie
Il provvedimento del 28 aprile 2025 modifica gli allegati C e D del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali su conti finanziari. Sostituisce integralmente gli elenchi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e delle giurisdizioni partecipanti.
Giurisdizioni oggetto di comunicazione e decorrenze
Il nuovo allegato C individua 91 giurisdizioni oggetto di comunicazione e, per ciascuna, specifica l’anno del primo scambio di informazioni e il primo periodo d’imposta cui si riferisce la comunicazione. In ciascun caso il periodo d’imposta indicato precede di un anno quello del primo scambio.
Le decorrenze riportate sono:
- 2016, primo scambio nel 2017: Argentina; Austria; Belgio; Bonaire, Sint Eustatius e Saba; Bulgaria; Cipro; Colombia; Corea; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Gibilterra; Grecia; Guernsey; India; Irlanda; Islanda; Isola di Man; Isole Faroe; Jersey; Lettonia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Malta; Messico; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; San Marino; Seychelles; Slovenia; Spagna; Sudafrica; Svezia; Ungheria.
- 2017, primo scambio nel 2018: Andorra; Arabia Saudita; Australia; Azerbaijan; Brasile; Canada; Cile; Federazione Russa; Giappone; Groenlandia; Hong Kong; Indonesia; Israele; Malesia; Mauritius; Monaco; Nuova Zelanda; Pakistan; Repubblica Popolare Cinese; Singapore; Svizzera; Uruguay.
- 2018, primo scambio nel 2019: Barbados; Isole Cook; Panama.
- 2019, primo scambio nel 2020: Grenada; Saint Lucia.
- 2020, primo scambio nel 2021: Curaçao; Perù.
- 2021, primo scambio nel 2022: Albania; Ecuador; Kenya; Nigeria.
- 2022, primo scambio nel 2023: Ghana; Giamaica; Kazakistan; Maldive; Moldavia; Tailandia; Uganda.
- 2023, primo scambio nel 2024: Aruba; Costa Rica; Georgia; Saint Kitts e Nevis; Ucraina.
- 2024, primo scambio nel 2025: Armenia.
Per alcune giurisdizioni l’elenco precisa i territori inclusi: la Finlandia comprende le Isole Åland; la Francia comprende Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin, Mayotte e Saint Barthelemy; il Portogallo comprende Azzorre e Madera; la Spagna comprende le Isole Canarie.
Giurisdizioni partecipanti
Il nuovo allegato D elenca 117 giurisdizioni partecipanti allo scambio automatico. L’elenco comprende le giurisdizioni riportate nell’allegato C e, inoltre, Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, Brunei, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Isole Cayman, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Kuwait, Libano, Macao, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Qatar, Saint Vincent e Grenadines, Samoa, Sint Maarten e Vanuatu.
Anche per l’allegato D sono specificate le estensioni territoriali: la Finlandia comprende le Isole Åland; la Francia Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin, Mayotte e Saint Barthelemy; il Portogallo Azzorre e Madera; la Spagna le Isole Canarie.
Ambito della modifica
Le modifiche consistono nella sostituzione integrale dei due allegati del decreto MEF 28 dicembre 2015. Il provvedimento non introduce, nel testo fornito, ulteriori obblighi, procedure, sanzioni o termini autonomi rispetto alle date e alle giurisdizioni indicate nei nuovi elenchi.
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