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Messaggio

Messaggio numero 4080 del 19-10-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica che, per effetto del D.L. n. 148/2017, il termine per riprendere gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per gli eventi sismici del 2016-2017 è prorogato dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018, con possibilità di rateizzazione fino a 24 rate mensili. La proroga riguarda anche le rate dei piani di rateazione amministrativa già in corso: le rate sospese tra l’evento sismico e il 30 settembre 2017 vanno versate in unica soluzione entro il 31 maggio 2018, mentre quelle in scadenza dal 1° ottobre 2017 riprendono secondo il piano originario.

Proroga al 31 maggio 2018 della ripresa di adempimenti e versamenti contributivi sospesi per gli eventi sismici

Proroga della ripresa di adempimenti e versamenti contributivi sospesi

Il documento informa della modifica del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi in relazione agli eventi sismici richiamati. La disciplina originaria, prevista dall’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., viene infatti aggiornata dall’art. 2, comma 7, del D.L. n. 148/2017.

Quadro normativo originario

In base all’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e successive modifiche:

  • erano sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • erano sospesi anche i premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • la sospensione riguardava le scadenze ricadenti nel periodo compreso tra la data del verificarsi degli eventi sismici e il 30 settembre 2017.

La ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stata inizialmente fissata al 30 ottobre 2017, con possibilità di:

  • pagamento in unica soluzione;
  • oppure rateizzazione in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere da ottobre 2017.

Intervento del D.L. n. 148/2017

Il D.L. n. 148/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, ha modificato la disciplina in relazione alla data di ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi.

La novella normativa stabilisce che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., devono essere effettuati entro il 31 maggio 2018:

  • senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo;
  • con decorrenza della rateizzazione dal mese di maggio 2018.

Ambito temporale della sospensione

Il documento precisa che la sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di adempimento e versamento nell’arco temporale che va dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017.

Per le aziende DM, tale limite temporale è indicato fino al periodo di paga di agosto 2017.

Proroga per i piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa

La sospensione prevista dall’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. comprende anche i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, già in corso alla data dell’evento sismico, ordinariamente concessi dall’Istituto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989 e s.m.i.

Per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento:

  • i soggetti interessati devono versare in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017;
  • i versamenti delle rate in scadenza dal 1° ottobre 2017 riprendono secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato.

Effetto complessivo della proroga

Il provvedimento, quindi, proroga al 31 maggio 2018 la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi per i territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. La proroga si applica sia agli obblighi contributivi sospesi sia alle rateizzazioni amministrative rientranti nella medesima sospensione.

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